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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18308/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente era stato destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998, fondato sul reddito da partecipazione in una società di persone che era stata a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti. Dopo un primo giudizio di merito sfavorevole, una precedente sentenza di appello era stata cassata con rinvio per motivazione carente. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio aveva nuovamente rigettato le ragioni del contribuente. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., l'omessa motivazione della sentenza di rinvio, sostenendo che essa non si confrontasse con le specifiche censure di appello; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame della sentenza penale di assoluzione per il fatto non sussiste pronunciata in suo favore in relazione agli addebiti di falsa fatturazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata si era confrontata con la vicenda della ripresa a tassazione nei confronti della società partecipata e aveva recepito, con vaglio critico, la motivazione condivisa, sicché non ricorreva il vizio di motivazione apparente o mancante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità, perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente la sentenza penale richiamata né chiarito a quali fatti si riferisse la formula assolutoria risultante dal solo dispositivo prodotto. La Corte ha inoltre ribadito che, nel testo vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I vizi di ricorso dedotti ex nn. 3, 4 e 5 sono scrutinabili nei limiti della loro effettiva configurazione; non è consentito usare tali censure per ottenere una rivalutazione del merito o per denunciare un semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla per violazione del diritto alla motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, tale da non rivelare la ratio decidendi.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 530 c.p.p.

    Il solo dispositivo di assoluzione non è sufficiente, se non accompagnato dalla motivazione o da chiarimenti sulla formula adottata e sui fatti cui si riferisce.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se previsto dalla legge.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di individuare in modo autonomo le ragioni della decisione e di verificarne la compatibilità logico-giuridica; è nulla quando si riduce a un mero rinvio privo di effettivo vaglio critico.
  • Nel processo tributario il vizio di motivazione apparente ricorre soltanto quando la sentenza non esponga gli elementi posti a base del convincimento o li indichi in modo non intellegibile, impedendo il controllo della ratio decidendi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di una sentenza penale è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce integralmente il contenuto rilevante e non chiarisce il nesso tra la decisione penale e i fatti oggetto del giudizio tributario.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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