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Ordinanza

Ordinanza n. 7026/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - della nota Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV – Emittenza Radiotelevisiva, Contributi del 11 maggio 2023, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Annualità 2014 – 2016 - 2017 - 2018 – 2019 - concessione contributi a emittenti televisive locali ex articolo 45, comma 3, della legge 448/1998 ex D.P.R. n. 146/2017 e D.M. n. 292/2004 e D.M. del 12-10-2017 – Regione Basilicata – -OMISSIS-. titolare del marchio/palinsesto “-OMISSIS-” – Conclusione del procedimento di revoca dei contributi e contestuale recupero degli importi» e della relativa nota di trasmissione, prot. n. -OMISSIS-, anch'essa dell'11 maggio 2023, recante “Notifica Determina di conclusione del procedimento di revoca e contestuale recupero degli importi percepiti riferiti ai contributi per le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota protocollo Mise n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022 recante l'avvio del procedimento di revoca dei contributi.

Giustizia amministrativa202313504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca e contestuale recupero dei contributi concessi per le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’emittente televisiva locale ha impugnato i provvedimenti ministeriali dell’11 maggio 2023 con cui sono stati revocati e posti in recupero i contributi precedentemente concessi ai sensi dell’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, del d.P.R. n. 292/2004, del d.P.R. n. 146/2017 e del d.m. 20 ottobre 2017. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 20 dicembre 2022. Nel corso del giudizio il Ministero ha chiesto che fosse ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso a tutte le emittenti utilmente collocate nelle graduatorie, assumendo che l’eventuale accoglimento potesse pregiudicarle. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non ha indicato, né dagli atti emerge, che l’accoglimento del ricorso determinerebbe una riduzione dei contributi già attribuiti agli altri soggetti o l’esclusione di alcuni di essi dal riparto delle risorse. Per valutare concretamente la necessità dell’integrazione del contraddittorio, il Collegio ha quindi disposto un accertamento istruttorio volto a chiarire, per ciascuna annualità controversa, in che modo l’eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare le posizioni delle emittenti già utilmente inserite nelle graduatorie.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle revoche e del recupero dei contributi. Ha disposto che l’Amministrazione chiarisca, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se e in che modo l’eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulle posizioni delle emittenti già utilmente collocate nelle graduatorie relative alle annualità contestate. L’incombente è finalizzato a stabilire se sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Il TAR ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 3, l. 448/1998

    È indicato quale base normativa dei contributi concessi alle emittenti televisive locali oggetto del giudizio.

  • d.P.R. 292/2004

    È indicato tra le fonti normative disciplinanti i contributi oggetto di revoca.

  • d.P.R. 146/2017

    Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

    È indicato quale regolamento relativo ai criteri di riparto e alle procedure di erogazione delle risorse.

  • d.m. 20 ottobre 2017

    È indicato tra le fonti normative disciplinanti i contributi oggetto di revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in una graduatoria, deve indicare concretamente in che modo l’eventuale accoglimento del ricorso possa incidere sulle loro posizioni, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto alla loro collocazione in graduatoria.
  • Prima di ordinare l’integrazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio diretto ad accertare se l’eventuale accoglimento della domanda determini effettivamente la riduzione di benefici già attribuiti o l’esclusione di altri soggetti dal riparto delle risorse.
  • La necessità dell’integrazione del contraddittorio deve essere valutata con riferimento concreto a ciascuna annualità e agli effetti che l’eventuale accoglimento della domanda può produrre sulle posizioni dei soggetti già utilmente collocati nella graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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