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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-588/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022. — Landkreis Northeim contro Daimler AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Azioni di risarcimento danni per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione – Procedura di transazione – Prodotti interessati dall’infrazione – Autocarri speciali – Autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici. — Causa C-588/20

Giurisprudenza europea62020CJ0588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel rinvio pregiudiziale del Landgericht Hannover, la Corte ha chiarito la portata materiale della decisione Commissione nel caso dei cartelli degli autocarri. Ha stabilito che gli autocarri speciali, compresi quelli per la raccolta dei rifiuti domestici, rientrano nei prodotti colpiti dall’intesa, poiché la decisione li includeva indirettamente mediante il criterio del peso e i riferimenti ai modelli e alle opzioni di fabbrica. La richiesta di informazioni del 30 giugno 2015 e il contesto della transazione non modificano tale conclusione. La risposta è rilevante per le azioni di risarcimento danni fondate su infrazioni antitrust accertate dalla Commissione.

Interpretazione della decisione Commissione nel caso AT.39824 – Autocarri: inclusione degli autocarri speciali, compresi quelli per la raccolta dei rifiuti domestici, tra i prodotti interessati dall’intesa.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione del 19 luglio 2016 nel caso AT.39824 – Autocarri debba essere interpretata nel senso che i veicoli/autocarri speciali, in particolare quelli destinati alla raccolta dei rifiuti domestici, sono compresi tra i prodotti interessati dall’intesa accertata; in via preliminare, se il giudice nazionale sia vincolato dalla decisione della Commissione e quale rilievo abbiano la richiesta di informazioni del 30 giugno 2015 e il procedimento di transazione ai fini della delimitazione dell’ambito materiale dell’infrazione.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la decisione della Commissione nel caso AT.39824 – Autocarri deve essere interpretata nel senso che i prodotti interessati dall’intesa comprendono anche gli autocarri speciali, inclusi quelli per la raccolta dei rifiuti domestici. La delimitazione materiale dell’infrazione va desunta anzitutto dal dispositivo e dalla motivazione della decisione, in particolare dal criterio del peso degli autocarri e dai riferimenti ai modelli, equipaggiamenti speciali e opzioni; non è invece determinante la richiesta di informazioni usata per il calcolo delle ammende né il fatto che la decisione sia stata adottata in procedura di transazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 296 TFUE
  • Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
  • Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli

Interpretazione della decisione Commissione nel caso AT.39824 – Autocarri

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hannover in una controversia risarcitoria tra un ente locale tedesco e Daimler AG, successiva alla decisione della Commissione nel caso dei cartelli degli autocarri. Il nodo interpretativo riguarda la portata soggettiva e materiale della decisione, in particolare se ricomprenda gli autocarri speciali destinati alla raccolta dei rifiuti domestici.

Fatti e procedimento principale

Il Landkreis Northeim aveva acquistato nel 2006 e 2007, tramite gara, due autocarri per la raccolta dei rifiuti domestici dalla Daimler. Dopo la decisione della Commissione del 19 luglio 2016, con cui veniva accertata un’intesa tra costruttori di autocarri, il distretto ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito.

La controversia verteva sul fatto che gli autocarri acquistati fossero o meno compresi nei "prodotti interessati" dall’infrazione. Il ricorrente sosteneva che la decisione non escludesse espressamente gli autocarri speciali; la Daimler opponeva che tali veicoli non rientrassero nell’ambito della decisione, richiamando anche una richiesta di informazioni della Commissione del 30 giugno 2015 nella quale la nozione di autocarri non comprendeva, ai fini di quella richiesta, gli autocarri speciali.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la decisione Commissione C(2016) 4673 final dovesse essere interpretata nel senso che anche i veicoli speciali, in particolare quelli per la raccolta dei rifiuti domestici, fossero ricompresi nelle constatazioni dell’intesa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • il regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare gli articoli 2, 7, 11, paragrafo 6, 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 23, paragrafi 2 e 3;
  • l’articolo 296 TFUE;
  • gli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende;
  • la comunicazione della Commissione sulla transazione nei casi di cartelli.

Ricevibilità

La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità. Esclude che la fattispecie ponga una questione di validità della decisione Commissione in stile TWD Textilwerke Deggendorf, poiché il giudice del rinvio chiedeva soltanto di interpretare la decisione, non di sindacarne la legittimità. Ricorda inoltre che le questioni pregiudiziali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che, nel caso concreto, la risposta era necessaria per decidere la domanda risarcitoria.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che i prodotti interessati da un’infrazione accertata in una decisione della Commissione vanno individuati anzitutto sulla base del dispositivo e della motivazione della decisione stessa, cioè degli accordi e delle pratiche che componevano l’intesa.

Nel caso di specie, il punto 5 della decisione indicava come prodotti interessati gli autocarri medi e pesanti, rigidi o articolati, definendoli in base al peso. La nota a piè di pagina escludeva espressamente soltanto gli autocarri ad uso militare. Inoltre, la decisione precisava che il caso non riguardava servizi post-vendita, altri servizi e garanzie, autocarri usati o altri beni o servizi.

La Corte valorizza anche altri passaggi della decisione, dai quali emerge che l’intesa copriva tutti i modelli, le opzioni montate in fabbrica, gli equipaggiamenti speciali e di base, nonché le informazioni scambiate sui prezzi e sulle configurazioni dei veicoli. Da ciò deduce che gli autocarri speciali non erano esclusi dall’infrazione e che, al contrario, ne facevano parte.

Quanto alla richiesta di informazioni del 30 giugno 2015, la Corte afferma che essa era uno strumento istruttorio volto a raccogliere dati per il calcolo delle ammende e non a delimitare il perimetro materiale del cartello. La circostanza che tale richiesta escludesse gli autocarri speciali, o che la Commissione abbia poi applicato una frazione del valore delle vendite ai fini sanzionatori ai sensi del punto 37 degli orientamenti del 2006, non incide sulla qualificazione dei prodotti interessati dall’infrazione.

La Corte rileva infine che il fatto che la decisione sia stata adottata in procedura di transazione non modifica la delimitazione dell’infrazione, poiché la Commissione, in tale contesto, non negozia l’esistenza dell’infrazione né la sanzione applicabile, ma può solo tenere conto della cooperazione ai fini della decisione finale.

Decisione

La Corte risponde che la decisione della Commissione del 19 luglio 2016 deve essere interpretata nel senso che gli autocarri speciali, compresi quelli per la raccolta dei rifiuti domestici, rientrano tra i prodotti interessati dall’intesa constatata.

Principi affermati

  • La delimitazione dei prodotti coinvolti in un’intesa accertata dalla Commissione va ricostruita principalmente dal dispositivo e dalla motivazione della decisione.
  • La classificazione usata in una richiesta di informazioni ai fini del calcolo dell’ammenda non vincola l’interpretazione dell’ambito materiale dell’infrazione.
  • La procedura di transazione non altera la portata dell’infrazione accertata.
  • Nelle azioni di risarcimento danni per cartello, il giudice nazionale deve evitare interpretazioni della decisione Commissione incompatibili con il suo contenuto.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese anticoncorrenzialiazioni di risarcimento danni da cartelloammende antitrustinterpretazione di decisione della commissione

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