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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26320/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tengattini ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato, confermando la pena di 1 anno di reclusione (condizionalmente sospesa) e 2.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rilevando che la coltivazione e la detenzione di marijuana sarebbero state destinate a uso personale. Ha censurato: (i) errata applicazione della normativa e difetto di motivazione nella qualificazione della condotta come coltivazione non domestica, contestando la valorizzazione dei due siti (serre) e degli accorgimenti tecnici, ritenuti elementari (lampada, ventola, terriccio, fertilizzanti in ricoveri rimovibili); (ii) errata valutazione del quantitativo e del principio attivo (sostegno che solo quattro piante erano produttive e THC sarebbe tra il 2,1% e il 4,2%, con principio attivo complessivo di 27,4 g, idoneo a fabbisogno personale); (iii) mancata prova che la sostanza detenuta provenisse dalla coltivazione dello stesso imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha rilevato che le doglianze riproducono argomenti già svolti in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale; ha ritenuto congrua e lineare la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato significativi il numero di serre, l'estensione di una di esse e il quantitativo complessivo di oltre 3 kg, elementi incompatibili con la destinazione esclusiva al consumo personale. Quanto alla contestazione della provenienza della sostanza detenuta, la Corte ha rilevato che tale punto non era stato dedotto in appello e che comunque la Corte territoriale aveva fondato il suo convincimento anche sulle ammissioni dello stesso imputato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    La norma è stata applicata dalla Corte territoriale e confermata in Cassazione per configurare il reato di coltivazione/detenzione di stupefacenti quando il quantitativo, le modalità di conservazione e gli accorgimenti tecnici (più serre, impianti, attrezzature) consentono di escludere la destinazione esclusiva al consumo personale

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75

    Richiamato nel quadro delle deduzioni difensive relative alla qualificazione della condotta; la Corte non ha ritenuto fondata la censura che ne faceva uno strumento per escludere la configurabilità dell'art. 73, comma 5, ove sussistano indici di uso non personale

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione: la Corte rileva che il mancato riferimento esplicito a una specifica deduzione può essere compensato quando il rigetto risulti dalla struttura complessiva della motivazione; pertanto la motivazione della Corte territoriale è ritenuta adeguata

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che ripropone in termini generici e senza confronto critico i medesimi motivi già discussi e motivatamente respinti in appello è inammissibile.
  • Per distinguere coltivazione destinata al consumo personale da attività idonea allo spaccio si valutano congiuntamente: numero di piante, esistenza di più siti o serre, presenza di apparati tecnici (illuminazione, ventilazione, sistemi di essiccazione), quantità complessiva di sostanza e modalità di conservazione/pesatura. Elementi plurimi e significativi possono escludere la destinazione personale.
  • Le ammissioni dell'imputato possono costituire base probatoria per ricollegare la sostanza sequestrata alla coltivazione dichiarata e sorreggere la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5.
  • In cassazione non è normalmente esaminabile una censura non sollevata nel giudizio di appello; inoltre la Cassazione non è chiamata a rivedere valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
  • Una motivazione complessiva e coerente della sentenza di merito può rendere non necessaria una replica espressa punto per punto ad ogni deduzione difensiva: il rigetto può risultare dalla struttura argomentativa complessiva.

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