Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo nei limiti esposti in motivazione, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente pubblico che, a seguito di procedura di mobilità volontaria, è transitato nei ruoli di un ente previdenziale. Il lavoratore sosteneva di avere diritto, nonostante il passaggio all'amministrazione di destinazione, al mantenimento del trattamento economico già goduto presso l'amministrazione di provenienza, anche mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, per evitare una reformatio in peius. Il giudice di merito aveva invece ritenuto applicabile l'art. 30, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 246/2005, affermando che al dipendente trasferito spetterebbe esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto presso l'amministrazione di destinazione, senza rilievo del pregresso percorso lavorativo. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti, da un lato, un vizio motivazionale per asserita apparenza/contraddittorietà della motivazione in relazione anche all'ordinanza istruttoria di ammissione della CTU; dall'altro, la violazione di legge per non avere la sentenza applicato la disciplina eurounitaria evocata dalla parte e per avere male interpretato la normativa sulla mobilità, negando il diritto all'assegno ad personam e al mantenimento del trattamento economico acquisito. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa al vizio motivazionale e inammissibile il secondo profilo relativo a circolari e pareri amministrativi, ma ha accolto per quanto di ragione la censura sulla corretta interpretazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, richiamando il principio secondo cui la novella del 2005 non ha inciso sul diritto del dipendente trasferito a conservare il trattamento economico acquisito, tramite assegno ad personam riassorbibile, al fine di evitare la reformatio in peius.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
La mobilità volontaria è ricondotta alla cessione del contratto; il dipendente trasferito, anche dopo la modifica del 2005, conserva il diritto al trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, tramite assegno ad personam riassorbibile, per evitare la reformatio in peius, salvo diverse previsioni di legge, regolamento, contratto collettivo o atto amministrativo.
art. 16 l. n. 246/2005
La novella ha sostituito l'espressione 'passaggio diretto' con 'cessione del contratto di lavoro' nell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ma non ha eliminato la tutela del trattamento economico pregresso del dipendente trasferito per mobilità.
art. 1406 c.c.
La mobilità volontaria è assimilata allo schema civilistico della cessione del contratto, con trasferimento soggettivo del rapporto e conservazione degli elementi essenziali, senza automatica perdita dell'anzianità e del trattamento economico maturato.
art. 2112 c.c.
Richiamato come regola generale del passaggio del dipendente da un datore di lavoro a un altro, ma la Corte chiarisce che nel pubblico impiego la disciplina dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 segue uno schema speciale.
art. 202 d.P.R. n. 3/1957
Ritenuto non applicabile al caso perché riferibile al solo passaggio di carriera nell'ambito delle amministrazioni statali.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Richiamato in relazione all'art. 202 d.P.R. n. 3/1957, ma senza incidere sulla soluzione della controversia.
art. 16 l. n. 24/2005
Indicata come fonte della modifica dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, rilevante per la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego.
direttiva 2001/23/CE
Esclusa l'applicabilità alla mobilità volontaria individuale, poiché la direttiva riguarda la cessione d'azienda.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la mobilità volontaria tra amministrazioni va ricondotta allo schema della cessione del contratto, ma ciò non comporta di per sé la perdita del trattamento economico già acquisito dal dipendente.
- La modifica dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 introdotta nel 2005 non va interpretata come deroga implicita al divieto di reformatio in peius; in mancanza di una previsione espressa, il dipendente trasferito può conservare il trattamento economico precedente mediante assegno ad personam riassorbibile.
- L'interpretazione delle norme sulla mobilità pubblica deve coordinare il testo normativo con la finalità di incentivare la redistribuzione del personale senza penalizzazioni economiche irragionevoli per il lavoratore trasferito.
- La motivazione della sentenza è viziata solo se il vizio è interno al provvedimento; non è sufficiente dedurre una contraddizione con un'ordinanza istruttoria revocabile o con atti endoprocessuali non decisivi.
- Circolari e pareri amministrativi non sono fonti del diritto e non possono fondare, di per sé, un motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; al più costituiscono un elemento interpretativo fattuale.
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