Sentenza del 20/07/2015 n. 4288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ordine del Collegio di deposito documenti - Mancato adempimento dell'appellante - Carenza probatoria dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il mancato deposito delle fatture richieste ha determinato una carenza probatoria, impedendo al giudice di verificare e ritenere dimostrate le asserzioni poste a fondamento dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma il Collegio le aveva ordinato di depositare entro 90 giorni copia delle fatture richiamate nell'avviso di accertamento. L'Ufficio non ha adempiuto all'ordine istruttorio, lasciando prive di adeguato supporto documentale le proprie affermazioni e pretese.
Massime di principio
- Quando il giudice tributario ordina a una parte di depositare documenti essenziali entro un termine, il mancato adempimento può comportare una valutazione negativa sul piano probatorio e il rigetto delle domande o dell'impugnazione.
- La parte che fonda le proprie pretese su fatture o altri documenti deve produrli tempestivamente, soprattutto quando il Collegio ne dispone espressamente il deposito.
- In assenza della documentazione necessaria a dimostrare i fatti contestati, le mere allegazioni dell'Amministrazione o del contribuente possono essere considerate insufficienti.
- L'ordine di deposito documentale non è una formalità: la sua inosservanza può determinare la carenza probatoria dell'appello e la soccombenza della parte onerata della produzione.
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