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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: misure comunali relative alla richiesta di variante alla concessione edilizia presentata il 30 novembre 2023 per la realizzazione di un piccolo complesso residenziale mediante trasferimento e trasformazione di cubatura e ampliamento di una villa esistente, in particolare la comunicazione comunale del 13 febbraio 2026 e la comunicazione relativa agli oneri

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente chiedeva di accertare che la domanda di variante alla concessione edilizia, presentata il 30 novembre 2023 per l'intervento su particelle site nel Comune di Mölten, fosse stata accolta per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 69 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'intervento e l'inizio dei lavori. In via strumentale chiedeva l'annullamento degli atti comunali connessi, contestando: 1) eccesso di potere per travisamento di circostanze decisive e contraddittorietà con altri atti amministrativi, in particolare con le previsioni del regolamento edilizio comunale e con un parere comunale favorevole sulla variante; 2) motivazione contraddittoria e non comprensibile, erronea valutazione dei fatti e violazione dei principi di buona amministrazione; 3) violazione della tutela dell'affidamento, della certezza del diritto e della buona fede, nonché illegittima modifica postuma dell'indirizzo amministrativo e ingiustizia manifesta. Il Comune si è costituito formalmente chiedendo il rigetto. Prima della decisione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e ai suoi effetti, condizionando la rinuncia alla compensazione delle spese; il Comune ha accettato a condizione della compensazione integrale.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato nel merito la domanda di accertamento del silenzio-assenso né i motivi di annullamento. Ha preso atto della rinuncia, sottoscritta anche personalmente dal ricorrente e notificata al Comune, e della sua accettazione da parte del Comune alle condizioni indicate. Ai sensi dell'art. 84 del codice del processo amministrativo, non essendosi opposta alcuna parte interessata alla prosecuzione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha compensato integralmente le spese di lite, lasciando a carico del ricorrente il contributo unificato, dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Gemäß Art. 84 VwPO verfügt Folgendes: 1. „Die Partei kann in jeder Lage und Instanz des Rechtsstreits auf den Rekurs verzichten, indem sie eine von ihr selbst oder von einem mit besonderer Vollmacht ausgestatteten Rechtsanwalt unterschriebene Erklärung im Sekretariat hinterlegt oder indem sie eine solche Erklärung in der Verhandlung abgibt und dies im betreffenden Protokoll festgehalten wird. (…) 3. Der Verzicht muss den anderen Parteien wenigstens zehn Tage vor der Verhandlung zugestellt werden. Wenn die Parteien, die ein Interesse an der Fortsetzung haben, sich dem nicht widersetzen, erlischt das Verfahren“.

    La rinuncia al ricorso può essere effettuata con dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di procura speciale; deve essere comunicata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Gemäß Art. 35 Abs 2 Buchst. c) VwPO hat das Gericht folglich nur noch den Verzicht zur Kenntnis zu nehmen und das Verfahren für erloschen zu erklären.

    In presenza di una rinuncia efficace e non contrastata da parti interessate alla prosecuzione, il giudice prende atto della rinuncia e dichiara estinto il processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, effettuata nelle forme previste e comunicata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, comporta l'estinzione del giudizio se le parti che hanno interesse alla sua prosecuzione non si oppongono.
  • Quando la rinuncia è accettata alle condizioni della compensazione integrale delle spese, il giudice può compensare le spese processuali; il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente quale obbligazione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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