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Ordinanza

Ordinanza n. 13712/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento – previa tutela cautelare - 1) provvedimento di diniego del visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia in data 3/4/2026 (Pratica n. 2738), comunicato il 10/4/2026; 2) provvedimento del Questore della Provincia di Torino del 22/10/2025 (Prot. n. 2575/2025) che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino UE n. Q 934415, disponendone l'archiviazione; 3) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i pareri negativi espressi dalle Questure di Torino e Firenze ai fini del diniego del visto di reingresso;

Giustizia amministrativa202606514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia e provvedimento di inammissibilità e archiviazione dell'istanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino UE

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia, nonché il provvedimento del Questore di Torino che ha dichiarato inammissibile e archiviato l'istanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione europea, unitamente agli atti presupposti e ai pareri negativi delle Questure di Torino e Firenze. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso: il gravame non risulta notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ritenuto munito di legittimazione processuale passiva quale amministrazione centrale nella quale è incardinata la sede diplomatica di Tunisi autrice del diniego del visto; inoltre, non risulta in atti la tempestiva legalizzazione della procura speciale alle liti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha pronunciato sulla tutela cautelare. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sulle questioni rilevate d'ufficio relative alla mancata notificazione del ricorso al MAECI e alla mancata dimostrazione della tempestiva legalizzazione della procura speciale. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. Le generalità della parte sono state oscurate per ragioni di tutela della riservatezza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, comma 3 cpa

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio su tale questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il giudizio.
  • Il ricorso contro un provvedimento di diniego di visto emesso da una sede diplomatica italiana deve essere notificato anche all'amministrazione centrale cui la sede diplomatica è incardinata, qualora tale amministrazione sia munita di legittimazione processuale passiva.
  • La mancata dimostrazione in atti della tempestiva legalizzazione della procura speciale alle liti può determinare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso e deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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