Cassazione Penale, Ordinanza n. 20488/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in funzione di giudice di appello, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace per il delitto di minaccia semplice. Con il primo motivo denunciava l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La parte civile depositava conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la liquidazione delle spese del grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla motivazione non fosse proponibile in sede di legittimità contro una sentenza emessa in appello avverso una decisione del giudice di pace, poiché in tale ipotesi il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Ha inoltre escluso la deducibilità del secondo motivo, osservando che la questione della particolare tenuità del fatto non risultava dedotta in appello e che, nel procedimento davanti al giudice di pace, tale causa di non punibilità non può essere rilevata d'ufficio in assenza di specifica deduzione difensiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata invece negata la liquidazione delle spese in favore della parte civile per tardività del deposito delle conclusioni scritte.
Norme richiamate
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
avverso tali sentenze il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c)
Nel giudizio di legittimità contro le sentenze emesse in appello avverso decisioni del giudice di pace, il controllo della Cassazione è circoscritto ai soli vizi di legge indicati, restando escluso il sindacato sulla motivazione nei limiti ordinari.
art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato come norma che, nel procedimento davanti al giudice di pace, delimita il perimetro dei motivi deducibili in cassazione contro le sentenze d'appello.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Indicate come le sole censure proponibili contro le sentenze emesse in appello dal giudice di pace.
art. 131-bis c.p.
Richiamato in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che nel caso concreto non poteva essere dichiarata d'ufficio in assenza di specifica deduzione difensiva e previa devoluzione in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa in appello contro una decisione del giudice di pace, il controllo non può investire la mera illogicità della motivazione, essendo consentite solo le censure espressamente ammesse dalla disciplina speciale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice di appello, quando la disciplina processuale applicabile ne impedisca il rilievo officioso.
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto non può essere pronunciata d'ufficio in assenza di una specifica deduzione della difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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