Cassazione Civile, Sentenza n. 16663/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrovie dello Stato aveva chiesto il rimborso di interessi per Euro 8.840.000,00 relativi a crediti IVA delle annualità 1996-1997 (istanza presentata il 22/02/2007, sollecitata il 13/03/2012 dalla cessionaria Euterpe). La controversia verteva sul silenzio-rifiuto dell'Agenzia e sulla legittimità della sospensione del rimborso disposta dall'Ufficio (comunicata il 19/06/2003) in attesa della definizione di pendenze o della prestazione di idonea garanzia, nonché sulla corretta applicazione dell'art. 38-bis DPR 633/1972 e sulla spettanza degli interessi per il periodo 19/06/2003 - 16/04/2004 intercorso tra la comunicazione della sospensione e la prestazione della garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (rigorando la qualificazione giuridica dell'atto di sospensione), ritenendo che il provvedimento di sospensione fosse riconducibile al fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 e non al comma terzo dell'art. 38-bis (quest'ultimo riferibile ai casi di procedimenti penali). Ne consegue che, se il fermo amministrativo è legittimo e non è imputabile all'Amministrazione il ritardo, gli interessi di mora non maturano nel periodo intercorrente tra la notifica del fermo e la prestazione della garanzia; pertanto la statuizione della CTR che aveva riconosciuto gli interessi per il periodo 19/06/2003 - 16/04/2004 era errata. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione a questo profilo e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati. Gli altri motivi del ricorso (sulla motivazione e sull'onere della prova) sono stati rigettati o dichiarati infondati/inammissibili.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
"Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni"
La Corte distingue la disciplina: il comma relativo agli interessi e alla sospensione del decorso degli interessi si applica alla procedura di rimborso e alla richiesta di garanzia; il comma terzo (richiamato da parte dell'Ufficio) è riferibile a ipotesi penali e non al fermo amministrativo usato nell'occasione.
d.P.R. n. 633/1972, art. 30
Norma di riferimento per il rimborso dell'eccedenza di IVA; la maturazione degli interessi a credito del contribuente è disciplinata anche in relazione all'art. 38-bis.
R.D. n. 2440/1923, art. 69
"Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo"
La Corte riconduce il provvedimento di sospensione al 'fermo amministrativo' ex art. 69: strumento cautelare per tutelare eventuali controcrediti e giustifica la sospensione del rimborso; se legittimo, il fermo esclude la mora dell'Amministrazione nel periodo di vigenza.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni in materia tributaria; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR rispetto alle critiche mosse.
Codice civile, art. 2697
Norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata errata attribuzione dell'onere della prova da parte dei giudici di merito, ma un'erronea valutazione che non integra violazione dell'art. 2697.
Codice di procedura civile, art. 132
Obbligo di esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; la Corte ha valutato che la sentenza impugnata avesse una motivazione sufficiente e non affetta da nullità per motivazione mancante.
Codice civile, art. 1282
Richiamata dai giudici di merito (interessi 'naturali' del denaro); la Cassazione ha precisato che tale principio non può prevalere quando esista una sospensione legittima che esclude la responsabilità dell'Amministrazione e la maturazione degli interessi di mora.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 23
Norma citata ma ritenuta non applicabile alla fattispecie perché disciplina ipotesi diverse (atti di contestazione/irrogazione di sanzioni).
Massime di principio
- Quando la sospensione del rimborso IVA è fondata su un fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 2440/1923 (esistenza di controcrediti o carichi pendenti), il ritardo nel pagamento non è imputabile all'Amministrazione e non si maturano interessi di mora per il periodo della sospensione, salvo che il fermo si riveli illegittimo o i controcrediti risultino inesistenti.
- L'art. 38-bis DPR 633/1972 regola la procedura di erogazione accelerata e la sospensione del decorso degli interessi in relazione alla richiesta e alla mancata produzione di documenti o garanzie; il comma che riguarda la sospensione in caso di procedimenti penali è distinto e non sovrapponibile automaticamente al fermo amministrativo.
- Il contribuente che richiede un rimborso deve fornire elementi chiari e sufficienti per la ricostruzione del calcolo degli interessi; tuttavia l'Amministrazione può chiedere chiarimenti e documenti istruttori durante l'istruttoria.
- La qualificazione giuridica dell'atto di sospensione è decisiva: va analizzato il fondamento concreto (controcrediti, atti di accertamento, procedura per garanzia) per stabilire se la sospensione fosse legittima e se la mora sia imputabile all'Amministrazione.
- In un giudizio di rimborso la posizione processuale è simile a quella dell'attore: il contribuente deve provare la fondatezza della domanda di rimborso, ma l'Amministrazione può integrare la propria difesa sollevando argomentazioni giuridiche non esposte amministrativamente.
- Una sospensione legittima interrompe la decorrenza degli interessi moratori; se la sospensione decade o si dimostra infondata in sede successiva, gli interessi possono comunque essere riconosciuti con decorrenza dal momento in cui il credito è divenuto esigibile.
- I giudici devono motivare adeguatamente la quantificazione degli interessi: una motivazione succinta che illustri il percorso logico e le prove ritenute è sufficiente, mentre l'assenza totale di motivazione può essere censurata.
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