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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08844/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava ad impugnare l'ordinanza del 19/11/2025 della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l\'impugnazione contro la sentenza di primo grado del 17/12/2024 che aveva condannato l\'imputato per il reato di ricettazione e aveva sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La difesa deduceva violazione del cosiddetto "principio rescindente" e sosteneva che la Corte d\'appello non poteva dichiarare l\'inammissibilità senza trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la valutazione dell\'impugnazione originaria; inoltre censurava come "abnorme" l\'ordinanza che avrebbe eluso l\'esame dei motivi originari, in particolare in relazione all\'escussione del teste Garcia Guerra Marvel e alla rilevanza delle sue dichiarazioni per la difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte d\'appello ha correttamente dichiarato inammissibile l\'impugnazione convertita in appello, atteso che la sentenza di primo grado aveva inflitto la sola sanzione del lavoro di pubblica utilità e, ai sensi dell\'art. 593 comma 3 c.p.p., tale decisione non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull\'abnormità dell\'ordinanza, osservando che l\'escussione del teste indicato non avrebbe potuto fornire efficacia scriminante né comunque incidere sulla ricostruzione dei fatti già operata in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in € 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 593 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la sentenza che dispone esclusivamente la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile; pertanto l\'impugnazione non poteva essere trattata in sede d\'appello ma solo mediante ricorso per cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e irrogazione della multa disciplinata come versamento alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in € 1.000,00

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado infligge esclusivamente una pena sostitutiva non detentiva (es. lavoro di pubblica utilità), ai sensi dell\'art. 593 comma 3 c.p.p. la decisione è inappellabile: l\'impugnazione ordinaria in secondo grado deve essere dichiarata inammissibile e il rimedio corretto è il ricorso per cassazione
  • Se la Corte di cassazione ha già convertito un ricorso in appello, il giudice d\'appello, investito del reclamo, deve comunque verificare la propria competenza a conoscere del merito e può dichiarare l\'inammissibilità quando la legge rende la sentenza non impugnabile in secondo grado
  • Le doglianze che riguardano l\'ammissibilità dell\'impugnazione (difetto di specificità, oggetto non appellabile) possono essere valutate anche in sede di sindacato sul ricorso avverso l\'ordinanza di inammissibilità; la mancata acquisizione di ulteriori escussioni non obbliga la Corte d\'appello a svolgere un nuovo giudizio sul merito quando la legge ne limita la portata
  • L\'introduzione in appello di questioni basate su atti o testimonianze già valutate in primo grado richiede che il ricorrente evidenzi la specificità e la rilevanza tali da poter incidere sul giudizio: mere evocazioni non sottraggono l\'impugnazione dalla possibile inammissibilità per carenza di specificità
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente l\'imputazione delle spese processuali e può prevedere il versamento alla Cassa delle ammende qualora ricorrano profili di colpa processuale; occorre valutare con attenzione la tempestività e la correttezza formale dei rimedi utilizzati (appello vs cassazione) per evitare sanzioni

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