Cassazione Penale, Ordinanza n. 39344/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha osservato che la pena base è stata fissata nel minimo edittale e che l'aumento per la continuazione, pari ad appena quattro mesi di reclusione, è stato congruamente giustificato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della corte di appello resa quale giudice del secondo rinvio, con cui è stata rideterminata la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione per un fatto di bancarotta distrattiva, con riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato con sentenza del Tribunale di Patti del 25 ottobre 2017. Il ricorso deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice del rinvio adeguatamente motivato l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato satellite, in asserita difformità rispetto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite Pizzone.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in via implicita per il vincolo della continuazione e per la determinazione dell'aumento di pena per il reato satellite.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione è infondata quando il giudice di merito abbia fissato la pena base al minimo edittale e abbia motivato in modo sufficiente, anche sinteticamente, l'entità dell'aumento per il reato satellite.
- La motivazione sulla continuazione non richiede formule sacramentali, ma deve consentire di comprendere il percorso logico seguito nella quantificazione della pena complessiva.
- La denuncia di violazione dei principi in materia di continuazione è manifestamente infondata quando l'aumento irrogato è contenuto e risulta coerente con la gravità del fatto e con la scelta della pena base nel minimo edittale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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