Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-297/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2023. — United Parcel Service, Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Operazioni di concentrazione tra imprese – Decisione della Commissione europea che dichiara l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE – Annullamento della decisione per vizio di procedura – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Nesso di causalità. — Causa C-297/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di UPS contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento del danno derivante dal divieto della concentrazione UPS/TNT. È stato confermato che UPS non aveva dimostrato un nesso causale diretto tra le irregolarità della Commissione e i danni invocati, anche alla luce della clausola contrattuale sull’indennità di risoluzione e della rinuncia all’operazione prima della decisione. La Corte ha inoltre ritenuto inconferenti o irricevibili le ulteriori doglianze su modello econometrico, incrementi di efficienza, accesso ai documenti e perdita di opportunità. UPS è stata condannata alle spese.

Impugnazione respinta in una domanda di risarcimento danni contro la Commissione per il divieto della concentrazione UPS/TNT: la Corte conferma l’assenza di nesso di causalità tra l’illegittimità accertata e i danni allegati.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere la domanda di risarcimento di UPS per mancanza di nesso causale tra l’illegittimità della decisione della Commissione che vietava la concentrazione UPS/TNT e i danni allegati (indennità di risoluzione, lucro cessante da sinergie perdute, spese per il procedimento FedEx/TNT), nonché se abbia errato nel qualificare come insufficiente o irricevibile la deduzione di ulteriori illegittimità e della perdita di opportunità.

Principio di diritto

In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il danno è risarcibile solo se vi è un nesso di causalità diretto tra l’illegittimità dell’istituzione e il pregiudizio allegato; nel caso di specie, la Corte ha confermato che tale nesso non sussisteva né per l’indennità di risoluzione, poiché essa derivava da una clausola contrattuale liberamente accettata che ripartiva il rischio di mancata autorizzazione, né per il lucro cessante, poiché UPS aveva rinunciato all’operazione prima della decisione e non aveva dimostrato che gli errori della Commissione avessero inciso in modo decisivo sull’esito della procedura. Le ulteriori censure sono state respinte perché inconferenti, irricevibili o infondate; di conseguenza, l’impugnazione è stata integralmente respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004

Impugnazione UPS/Commissione sul risarcimento danni per il divieto della concentrazione UPS/TNT

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, è intervenuta in sede di impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso risarcitorio di UPS ai sensi dell’articolo 268 TFUE. La controversia riguarda la decisione della Commissione che aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno la concentrazione UPS/TNT Express e la successiva domanda di risarcimento per asserita responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Contesto fattuale e procedurale

UPS e TNT operavano nel mercato dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi nel SEE. Dopo la notifica della concentrazione, la Commissione informò UPS dell’intenzione di vietare l’operazione; UPS pubblicò quindi un comunicato stampa e, il 30 gennaio 2013, la Commissione adottò la decisione di divieto. UPS rinunciò all’operazione, impugnò la decisione davanti al Tribunale e, dopo l’annullamento della decisione nel 2017, la Commissione vide respinto il proprio appello nel 2019.

Nel 2017 UPS propose un’azione risarcitoria per EUR 1,742 miliardi, oltre alla compensazione fiscale. I danni allegati comprendevano: l’indennità di risoluzione versata a TNT, la perdita di sinergie di costo, le spese legali connesse al procedimento FedEx/TNT e la domanda di compensazione per le imposte. Il Tribunale respinse integralmente la domanda, ritenendo, per i diversi capi di danno, assente o non provato il nesso causale richiesto dall’articolo 340 TFUE.

Normativa rilevante

La pronuncia richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle concentrazioni;
  • l’articolo 7 del regolamento, che sancisce la sospensione dell’attuazione della concentrazione fino all’autorizzazione;
  • l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, relativo al riesame dopo l’annullamento giurisdizionale di una decisione della Commissione;
  • gli articoli 256, 268, 296 e 340 TFUE;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 138 del regolamento di procedura della Corte.

Questioni dedotte in appello

UPS articolava sei motivi. In sintesi, contestava:

  • la valutazione del nesso causale in relazione al lucro cessante e all’indennità di risoluzione;
  • la qualificazione della clausola contrattuale sull’indennità come elemento idoneo a interrompere il nesso causale;
  • il rilievo attribuito dal Tribunale alla rinuncia all’operazione dopo il divieto;
  • la valutazione degli errori relativi al modello econometrico e agli incrementi di efficienza;
  • la conclusione sulla mancata precisione delle richieste di accesso ai documenti FedEx;
  • la qualificazione della perdita di opportunità come nuovo capo di danno irricevibile.

Ragionamento della Corte sul nesso di causalità

La Corte ha ricordato che, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, devono concorrere illiceità, danno ed un nesso causale diretto; se uno di questi elementi manca, il ricorso va respinto senza necessità di esaminare gli altri.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che UPS non avesse dimostrato uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale. Il Tribunale aveva accertato, in fatto, che UPS aveva comunicato di aver abbandonato l’operazione già il 14 gennaio 2013 e che non aveva mai revocato tale rinuncia, neppure dopo il divieto o in occasione dell’offerta di FedEx. Tale valutazione dei fatti non è sindacabile in impugnazione se non in presenza di snaturamento manifesto, che nella specie non è stato provato.

Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che l’indennità di risoluzione traeva origine da una clausola dell’accordo di fusione del 19 marzo 2012, con cui le parti avevano liberamente ripartito il rischio della mancata approvazione della concentrazione. La conseguenza dannosa di un impegno contrattuale liberamente assunto non costituisce, in quel contesto, la causa determinante del danno lamentato per l’illegittimità della decisione della Commissione.

La Corte ha anche respinto la censura di difetto di motivazione, ritenendo che il Tribunale avesse risposto in modo sufficiente all’argomento dell’obbligatorietà pratica dell’indennità, valorizzando la libera accettazione del rischio.

Ulteriori motivi e irrilevanza delle censure residue

La prima parte del primo motivo è stata giudicata inconferente, poiché il rilievo del Tribunale sul modello econometrico costituiva una motivazione ad abundantiam: la decisione di rigetto era già sorretta dall’assenza di nesso causale, in particolare per la rinuncia all’operazione da parte di UPS.

Anche le censure relative al modello econometrico, agli incrementi di efficienza e ai documenti FedEx sono state respinte come inconferenti, perché, una volta confermata l’assenza di nesso causale sui capi di danno decisivi, eventuali ulteriori errori sull’illegittimità non potevano condurre all’annullamento della sentenza.

Quanto al sesto motivo, la Corte ha condiviso la qualificazione del Tribunale: la perdita di opportunità di realizzare la concentrazione è un capo di danno distinto dalla perdita certa di sinergie di costo e, come tale, non può essere introdotto tardivamente in risposta a quesiti del giudice. La relativa domanda era dunque irricevibile.

Decisione e portata pratica

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione e ha condannato UPS alle spese. La pronuncia conferma, in chiave molto rigorosa, che nelle azioni risarcitorie contro l’Unione il nesso causale va provato in modo diretto e non può essere sostituito da una mera connessione economica o cronologica tra illegittimità amministrativa e perdita lamentata. In materia di concentrazioni, inoltre, la libera assunzione contrattuale del rischio di mancata autorizzazione può escludere la causalità rispetto a pregiudizi come le penali o le indennità di break-up fee.

Come è indicizzato

Materieconcentrazioni tra impreseresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeadiritto della concorrenzadanni e nesso di causalitàimpugnazione dinanzi alla corte di giustizia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.