Sentenza del 20/04/2018 n. 2618 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Notifica - Ente creditore - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda deve essere proposta contro l’ente creditore che ha formato e notificato gli atti. Diversamente, si violerebbe il principio del contraddittorio, poiché il contribuente non chiamerebbe in giudizio il soggetto effettivamente responsabile degli atti rispetto ai quali chiede tutela. L’ente creditore è quindi il corretto resistente nel giudizio di impugnazione del preavviso e degli avvisi collegati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità degli avvisi e del preavviso di fermo amministrativo, sostenendo che gli atti di riscossione fossero viziati. La questione centrale riguarda l’individuazione del soggetto da evocare correttamente in giudizio quando l’ente creditore emette e notifica direttamente gli atti: in tal caso, la controversia deve essere instaurata nei confronti dello stesso ente creditore.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 26
La norma disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, rilevando ai fini dell’individuazione del soggetto che ha formato o notificato l’atto contestato.
Codice di procedura civile, art. 149
La disposizione riguarda la notificazione a mezzo posta e viene richiamata nel contesto della regolarità della notificazione degli atti.
Massime di principio
- Nelle controversie contro un preavviso di fermo amministrativo, il contribuente deve individuare il soggetto che ha emesso l’atto e citarlo in giudizio.
- Se l’ente creditore emette e notifica direttamente gli atti, esso è il legittimo contraddittore e deve essere convenuto direttamente.
- La corretta individuazione del resistente è essenziale: citare un soggetto diverso da quello responsabile dell’atto può comportare un difetto di contraddittorio o l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti.
- Quando interviene un agente della riscossione, occorre distinguere i vizi propri dell’attività dell’agente dai vizi relativi al credito o all’atto dell’ente impositore; ciascun soggetto deve essere chiamato in giudizio per le contestazioni che gli sono riferibili.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare chi abbia formato, sottoscritto e notificato l’atto, oltre alla natura specifica del vizio denunciato.
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