Regolamento (UE) 2021/2117
Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo molto ampio sulla disciplina OCM e sui regimi di qualità, per allineare il quadro giuridico alla nuova PAC post-2020 e trasferire numerosi interventi nei piani strategici. Rafforza le tutele per DOP, IGP e STG, semplifica le procedure di registrazione e modifica, aggiorna le regole su vino e vini aromatizzati e introduce nuove norme su dealcolizzazione, etichettatura nutrizionale e ingredienti. Vengono inoltre soppressi regimi ormai superati, riscritti alcuni meccanismi di mercato e introdotti strumenti di trasparenza, osservatori di mercato e nuove deroghe in materia di concorrenza per la sostenibilità.
Modifica e semplificazione di vari regimi della PAC relativi a organizzazione comune dei mercati agricoli, qualità dei prodotti agricoli e alimentari, vini aromatizzati e misure per le regioni ultraperiferiche, con rafforzamento delle norme su DOP/IGP, etichettatura, controlli, mercato e concorrenza.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nei settori disciplinati dai regolamenti modificati: prodotti agricoli in generale, ortofrutta, latte e prodotti lattiero-caseari, vino, olio di oliva e olive da tavola, zucchero, riso, prodotti vitivinicoli aromatizzati, denominazioni d'origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite. Riguarda anche i prodotti importati nell'Unione, le vendite a distanza e i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza immissione in libera pratica. Molte modifiche si applicano dal 1° gennaio 2023, alcune retroagiscono al 1° gennaio 2021 o al 1° gennaio 2022, e talune disposizioni su etichettatura si applicano dall'8 dicembre 2023; restano previste discipline transitorie per procedimenti e scorte già avviati.
Regolamento (UE) 2021/2117
Il regolamento realizza una revisione ampia della disciplina agricola comune, con particolare impatto sul regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di adeguare l'OCM alla riforma della PAC post-2020, semplificare la governance e trasferire molti interventi nel nuovo quadro dei piani strategici. I considerando evidenziano la necessità di una PAC più orientata ai risultati, meno onerosa sul piano amministrativo e più coerente con sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
Ambito generale e tecnica normativa
Il provvedimento modifica anche i regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 251/2014 e n. 228/2013. In parallelo sopprime disposizioni ormai superate o assorbite da altri atti, in particolare quelle sui regimi di aiuto di alcuni settori, sulle quote zucchero, sulle restituzioni all'esportazione e su varie norme procedurali non più necessarie.
Ortofrutta, latte, scuole e aiuti di mercato
Sul versante degli interventi di mercato, il testo aggiorna i periodi di intervento pubblico, introduce obblighi di pubblicazione di volumi e prezzi delle operazioni all'intervento pubblico ed estende l'ammasso privato alle olive da tavola. Per il programma dell'Unione destinato alle scuole, gli Stati membri devono scegliere i prodotti sulla base di criteri oggettivi che possono includere ambiente, salute, stagionalità, prodotti locali o regionali, biologico, filiere corte, sostenibilità e commercio equo; il plafond annuo complessivo è fissato a 220 804 135 EUR.
Vino: impianti, reimpianti e autorizzazioni
La parte più estesa riguarda il settore vitivinicolo. Il sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti è prorogato fino al 31 dicembre 2045, con due revisioni intermedie nel 2028 e nel 2040. Le autorizzazioni di reimpianto possono avere validità di sei anni se riferite alla stessa parcella, mentre quelle in scadenza nel 2020 e nel 2021 sono prorogate al 31 dicembre 2022; i produttori possono rinunciare all'utilizzo senza sanzioni se ne danno comunicazione entro il 28 febbraio 2022, e chi aveva già dichiarato di non utilizzare l'autorizzazione può ritirare la dichiarazione entro la stessa data.
Gli Stati membri possono scegliere la base per determinare la superficie da destinare alle nuove autorizzazioni annuali tra l'1% della superficie vitata effettiva al 31 luglio dell'anno precedente oppure un parametro alternativo basato sulla superficie al 31 luglio 2015 integrata dai diritti di impianto convertibili al 1° gennaio 2016. Sono inoltre chiarite le facoltà di limitazione regionale delle autorizzazioni, i criteri di priorità e le misure anti-elusione, con un rafforzamento dei criteri ambientali, genetici e di competitività.
Vino: DOP, IGP, menzioni tradizionali, controlli e sanzioni
Il regolamento riscrive le definizioni di denominazione d'origine e indicazione geografica per il vino, allineandole al modello TRIPS e includendo i nomi tradizionali. La protezione viene estesa ai prodotti in transito nel territorio doganale dell'Unione e alle vendite a distanza, nonché all'uso del nome protetto come ingrediente. Si chiarisce anche il rapporto con i marchi commerciali e vengono disciplinate cancellazione della protezione, modifiche dei disciplinari, etichettatura temporanea e opposizione.
Sul piano dei controlli, gli Stati membri devono adottare misure per far cessare l'uso illegale di DOP, IGP e menzioni tradizionali protette, designando l'autorità competente e prevedendo verifiche annuali del disciplinare. La Commissione può adottare atti di esecuzione su comunicazioni, controlli e cooperazione fra autorità. Le sanzioni amministrative devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive.
Etichettatura del vino e dealcolizzazione
Per i vini, l'etichettatura deve includere dichiarazione nutrizionale e elenco ingredienti. È però consentito limitare in etichetta la dichiarazione nutrizionale al solo valore energetico e fornire il resto online, senza raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e senza uso per finalità commerciali. Per i prodotti sottoposti a dealcolizzazione, le categorie devono essere indicate come "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" secondo il titolo alcolometrico effettivo; se il titolo è inferiore al 10 % vol., occorre anche il termine minimo di conservazione.
Sono autorizzati i processi di dealcolizzazione elencati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, tra cui evaporazione sotto vuoto, tecniche a membrana e distillazione. Per i vini DOP/IGP è ammessa solo la dealcolizzazione parziale; il disciplinare deve allora descrivere il vino parzialmente dealcolizzato e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche e le restrizioni applicabili.
Regimi di qualità: DOP, IGP, STG e vini aromatizzati
Il regolamento n. 1151/2012 viene modificato per includere espressamente il contributo allo sviluppo sostenibile tra le caratteristiche valorizzate dai regimi di qualità. Le definizioni di DOP e IGP vengono aggiornate, la protezione viene estesa ai prodotti venduti a distanza e si prevede che il simbolo UE figurino anche nel materiale pubblicitario. La procedura di registrazione viene semplificata, con opposizione entro tre mesi e distinzione fra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie.
Per i vini aromatizzati, il regolamento n. 251/2014 viene snellito: il titolo e l'ambito vengono ridotti alla sola definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Viene introdotto un obbligo di dichiarazione nutrizionale e ingredienti, con la possibilità di fornire online parte delle informazioni, e sono adeguate le denominazioni di vendita e la disciplina delle indicazioni geografiche. I nomi già iscritti nel registro dei vini aromatizzati passano automaticamente nel registro delle IGP del regolamento n. 1151/2012.
Concorrenza e sostenibilità
Una parte centrale del testo riguarda le deroghe concorrenziali per il settore agricolo. L'articolo 210 viene riscritto: gli accordi interprofessionali necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma restano esclusi dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE se rispettano le condizioni di legge, senza bisogno di una previa decisione della Commissione. È inoltre introdotto l'articolo 210 bis, che consente ai produttori agricoli di concludere accordi volti ad applicare standard di sostenibilità più rigorosi di quelli obbligatori, purché le restrizioni alla concorrenza siano indispensabili.
Gli standard di sostenibilità possono riguardare ambiente, clima, uso sostenibile di acqua, suolo e paesaggio, economia circolare e riduzione degli sprechi, riduzione dell'uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica, nonché salute e benessere animale. La Commissione deve adottare orientamenti entro l'8 dicembre 2023; le autorità nazionali garanti della concorrenza possono intervenire nei casi concreti se necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per salvaguardare gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.
Organizzazioni di produttori e interprofessionali
Il regolamento amplia gli obiettivi delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, includendo gestione e valorizzazione di sottoprodotti, flussi residui e rifiuti, gestione di fondi di mutualizzazione, prevenzione dei rischi fitosanitari, sanitari e ambientali e misure a favore della circolarità. Gli statuti devono consentire il controllo democratico di conti e bilanci e, in certi casi, il contatto diretto con gli acquirenti, purché l'organizzazione mantenga la concentrazione dell'offerta e il controllo degli elementi essenziali della vendita.
Viene inoltre disciplinata la possibilità di estendere a non aderenti le regole delle organizzazioni riconosciute e di imporre contributi finanziari anche ai non aderenti quando le attività siano di interesse economico generale. In parallelo, l'articolo 166 bis consente agli Stati membri di imporre, per periodi limitati, regole vincolanti di regolazione dell'offerta di prodotti DOP/IGP, a condizioni stringenti: accordo di almeno due terzi dei produttori, assenza di fissazione dei prezzi, nessuna discriminazione e possibilità di abrogazione in caso di incompatibilità.
Trasparenza del mercato, osservatori e relazioni
Viene istituito un quadro giuridico formale per gli osservatori dei mercati agricoli dell'Unione, incaricati di raccogliere e analizzare dati su produzione, approvvigionamento, scorte, prezzi, costi, margini, previsioni, importazioni ed esportazioni. Le relazioni degli osservatori devono segnalare le minacce di turbative del mercato, e la Commissione deve riferire periodicamente a Parlamento e Consiglio sulle situazioni di mercato e sulle misure adottate o da adottare.
Sono aggiornati anche gli obblighi di comunicazione della Commissione, inclusi quelli relativi all'applicazione delle norme di concorrenza, agli osservatori di mercato, alle misure di crisi, alle tecnologie informatiche per la trasparenza del mercato e alle denominazioni di vendita e classificazione delle carcasse nel settore ovino e caprino.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Sono previste numerose norme transitorie per le domande e i procedimenti pendenti, per le scorte di vino e di prodotti vitivinicoli aromatizzati già etichettati, nonché per i programmi operativi ortofrutticoli e i programmi di sostegno vitivinicoli in corso. Le principali modifiche si applicano dal 1° gennaio 2023, alcune norme su etichettatura e ingredienti dall'8 dicembre 2023, mentre alcune disposizioni retroagiscono al 1° gennaio 2021 o al 1° gennaio 2022. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Coordinamento con la nuova PAC e soppressione di regimi obsoleti
Modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per coordinarlo con i regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116. Vengono soppressi o integrati numerosi regimi ormai assorbiti dalla nuova PAC, tra cui le sezioni sui regimi di aiuto di taluni settori, le disposizioni sul regime delle quote zucchero, la riserva per le crisi agricola e varie disposizioni sul vino già non più attuali.
Interventi di mercato e aiuti settoriali
Proroga e chiarisce i periodi di intervento pubblico; rende pubbliche, annualmente, condizioni, volumi e prezzi di acquisto/vendita dei prodotti acquistati all'intervento pubblico; estende gli aiuti all'ammasso privato alle olive da tavola; aggiorna i limiti degli aiuti per la distribuzione di ortofrutta, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici, fissando un plafond complessivo annuo di 220 804 135 EUR, di cui 130 608 466 EUR per ortofrutta e 90 195 669 EUR per latte.
Settore vitivinicolo: autorizzazioni per impianti e reimpianti
Proroga il sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli fino al 31 dicembre 2045, con revisioni intermedie nel 2028 e nel 2040. Consente autorizzazioni di reimpianto valide fino a sei anni quando il reimpianto avviene sulla stessa parcella; proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni in scadenza nel 2020 e nel 2021; consente ai titolari di non utilizzare le autorizzazioni senza sanzioni se comunicato entro il 28 febbraio 2022; mantiene disponibili fino al 31 dicembre 2025 i diritti di impianto convertibili al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti.
Settore vitivinicolo: nuove superfici, criteri e anti-elusione
Consente agli Stati membri di calcolare l'1% annuo di autorizzazioni per nuovi impianti sulla superficie vitata effettiva al 31 luglio dell'anno precedente oppure su una base alternativa riferita al 31 luglio 2015 e ai diritti di impianto convertibili. Rafforza i criteri regionali, i criteri di priorità e le misure anti-elusione; amplia i criteri a tutela dell'ambiente, delle risorse genetiche, della competitività e delle aziende di piccole e medie dimensioni.
Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e controlli nel settore vitivinicolo
Riscrive le definizioni di DOP e IGP per il vino, allineandole al TRIPS, e consente l'uso di nomi tradizionali. Estende la protezione ai prodotti in transito doganale e alle vendite a distanza, anche quando i prodotti sono usati come ingredienti. Introduce controlli, sanzioni, banca dati isotopica, procedure di vigilanza ufficiale e norme attuative su controlli di conformità e assistenza reciproca.
Etichettatura del vino e dei vini dealcolizzati
Introduce l'obbligo di indicare dichiarazione nutrizionale e elenco ingredienti per i vini, con possibilità di limitare in etichetta la dichiarazione nutrizionale al solo valore energetico e di mettere il resto online senza tracciamento utenti né finalità commerciali. Per i vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati impone l'uso delle diciture "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" e, se il titolo effettivo è inferiore al 10 % vol., del termine minimo di conservazione.
Procedure di protezione, opposizione e modifica delle DOP/IGP e delle STG
Semplifica le procedure, portando a tre mesi il termine per l'opposizione; distingue tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie; prevede che la Commissione pubblichi il documento unico e decida con atti di esecuzione in caso di assenza di opposizioni ammissibili; disciplina la cancellazione della protezione per mancato uso per almeno sette anni, non conformità al disciplinare o rinuncia del richiedente.
Estensione del regime alle bevande vitivinicole aromatizzate e alla cera d'api
Semplifica il regime dei vini aromatizzati trasferendone la protezione delle indicazioni geografiche nel sistema del regolamento (UE) n. 1151/2012, introduce etichettatura nutrizionale e ingredienti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, aggiorna le denominazioni di vendita e aggiunge la cera d'api all'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Concorrenza, sostenibilità e filiera agricola
Introduce l'articolo 210 bis, che esenta dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli che impongano solo restrizioni indispensabili e perseguano obiettivi ambientali, climatici, di uso sostenibile delle risorse, riduzione pesticidi, resistenza antimicrobica, salute e benessere animale. Rafforza inoltre l'articolo 210 per gli accordi delle organizzazioni interprofessionali e disciplina i pareri della Commissione e i poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza.
Norme su organizzazioni di produttori e interprofessionali
Amplia gli obiettivi delle organizzazioni di produttori e interprofessionali alla gestione di sottoprodotti, rifiuti, fondi di mutualizzazione e misure ambientali, sanitarie e fitosanitarie. Consente il controllo democratico dei bilanci, il contatto diretto con gli acquirenti entro limiti precisi, il riconoscimento su più livelli geografici e la possibilità di estendere regole a non aderenti con contributi finanziari obbligatori in casi determinati.
Mercato, trasparenza e osservatori dell'Unione
Istituisce osservatori dei mercati agricoli dell'Unione per raccogliere dati su produzione, scorte, prezzi, costi, margini, importazioni ed esportazioni, e per segnalare minacce di turbative del mercato. La Commissione deve riferire periodicamente a Parlamento e Consiglio e cooperare con le autorità finanziarie, inclusa ESMA.
Misure eccezionali, dazi e sospensioni
Aggiorna le misure contro le turbative del mercato e quelle connesse a malattie animali, organismi nocivi e perdita di fiducia dei consumatori; consente la sospensione dei dazi all'importazione sui melassi; sopprime le restituzioni all'esportazione e altre norme obsolete, in coerenza con gli impegni OMC.
Disposizioni speciali per Finlandia e Riunione
Consente alla Finlandia di continuare, dal 2023 al 2027, ad accordare aiuti nazionali in taluni settori, con riduzione graduale e limite del 67 % dell'importo 2022 nel 2027. Per la Riunione, autorizza, in deroga, la Francia a estendere regole interprofessionali e contributi anche ai non aderenti per sostenere produzione locale e sicurezza alimentare.
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