Regolamento (UE) 2021/2116
Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ridefinisce l’architettura finanziaria e di controllo della PAC, sostituendo il previgente regolamento (UE) n. 1306/2013. Conferma i due fondi agricoli europei, FEAGA e FEASR, e collega il finanziamento al nuovo modello di attuazione fondato sui piani strategici della PAC e su una maggiore responsabilità degli Stati membri in termini di risultati. Introduce un sistema articolato di governance, liquidazione dei conti, verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, controlli, riduzioni e sospensioni dei pagamenti, oltre a norme su trasparenza, recuperi, uso dell’euro e protezione dei dati. Completa il quadro con disposizioni transitorie e con un ampio rinvio a poteri delegati ed esecutivi della Commissione.
Regolamento sul finanziamento, la gestione, il monitoraggio, i controlli e le sanzioni della politica agricola comune (PAC), con disciplina dei fondi FEAGA e FEASR e abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013
Ambito di applicazione
Si applica al finanziamento, alla gestione e al controllo della PAC nell’Unione, con riferimento in particolare alle spese finanziate tramite FEAGA e FEASR, ai sistemi di governance degli Stati membri, alla liquidazione dei conti, alla verifica dell’efficacia dell’attuazione, ai controlli e alle sanzioni amministrative, alla trasparenza dei beneficiari e alla protezione dei dati. Coinvolge gli Stati membri, le autorità competenti, gli organismi pagatori, gli organismi di coordinamento e di certificazione, nonché i beneficiari degli interventi PAC; include anche regole specifiche per interventi di mercato, sviluppo rurale, condizionalità e condizionalità sociale, controllo delle operazioni e uso dell’euro. Si applica dal 1° gennaio 2023, con alcune disposizioni specifiche anticipatamente applicabili dal 16 ottobre 2022 per il FEAGA; restano previsti regimi transitori per spese e programmi anteriori e per taluni atti del regolamento abrogato.
Regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC
Il regolamento definisce il quadro finanziario e di controllo della politica agricola comune nel periodo di programmazione 2023-2027, sostituendo il previgente regolamento (UE) n. 1306/2013. La riforma è coerente con il nuovo modello di attuazione della PAC fondato sui piani strategici nazionali, su obiettivi e risultati misurabili e su una maggiore responsabilità degli Stati membri nella gestione operativa.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento riguarda il finanziamento delle spese PAC, i sistemi di gestione e controllo da istituire dagli Stati membri e le procedure di liquidazione e conformità. Per il professionista è centrale la nozione di "sistemi di governance", che include organismi pagatori, organismo di coordinamento, organismo di certificazione, requisiti di base dell’Unione e sistema di comunicazione dei risultati. Rileva inoltre la disciplina della forza maggiore e delle circostanze eccezionali, con elenco esemplificativo di ipotesi che consente deroghe agli obblighi PAC.
Fondi FEAGA e FEASR
Il regolamento conferma i due Fondi agricoli europei: il FEAGA per le spese di mercato, i pagamenti diretti, alcuni interventi settoriali e specifiche misure per le regioni ultraperiferiche e le isole minori dell’Egeo; il FEASR per il sostegno agli interventi di sviluppo rurale previsti nei piani strategici della PAC. Entrambi i fondi possono finanziare anche assistenza tecnica, monitoraggio, valutazione, sistemi informativi, dati satellitari, telerilevamento e misure di comunicazione.
Governance nazionale: autorità competenti, organismi pagatori, coordinamento e certificazione
Ogni Stato membro deve designare un’autorità competente a livello ministeriale per il riconoscimento e la revoca degli organismi pagatori, la designazione del coordinamento e dell’organismo di certificazione. Gli organismi pagatori possono essere riconosciuti solo se dispongono di un’organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno idonei a garantire legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti; il numero degli organismi è in principio limitato. Dove esistano più organismi pagatori, lo Stato membro deve nominare un organismo pubblico di coordinamento. L’organismo di certificazione, pubblico o privato, è incaricato di esprimere un parere indipendente sui conti, sui sistemi di governance e sulla correttezza della comunicazione di output e spesa.
Disciplina di bilancio del FEAGA e riserva agricola
Il regolamento fissa il massimale annuo del FEAGA in linea con il quadro finanziario pluriennale e mantiene il meccanismo della disciplina finanziaria per adeguare i pagamenti diretti quando il fabbisogno rischia di superare i massimali. È inoltre istituita una riserva agricola di 450 milioni di EUR all’inizio di ciascun esercizio del periodo 2023-2027, utilizzabile per misure di stabilizzazione dei mercati e misure eccezionali in caso di crisi. Gli stanziamenti non impegnati della riserva possono essere riportati fino al 2027; il regolamento disciplina anche il riporto della vecchia riserva per le crisi del 2022 e il suo utilizzo nel 2023.
Pagamenti, ammissibilità e condizioni di esecuzione
Per il FEAGA i pagamenti agli Stati membri avvengono in linea di massima con cadenza mensile, sulla base delle spese dichiarate dagli organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e di personale degli Stati membri e dei beneficiari restano escluse dal finanziamento FEAGA. Le spese sono ammissibili al finanziamento UE solo se sostenute da organismi pagatori riconosciuti; per gli interventi del nuovo modello PAC, la logica non è più centrata sulla regolarità del singolo pagamento al beneficiario, ma sulla corrispondenza tra spesa, output comunicati e rispetto dei requisiti di base dell’Unione.
FEASR: impegni, prefinanziamento, pagamenti intermedi e saldo
Gli impegni FEASR sono assunti per annualità tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027. Il regolamento prevede un prefinanziamento iniziale pari all’1 % annuo dell’importo FEASR per il 2023, 2024 e 2025, con rimborso del prefinanziamento se entro 24 mesi non vi sono spese o dichiarazioni di spesa. I pagamenti intermedi sono subordinati a condizioni formali e sostanziali, tra cui dichiarazione di spesa firmata, rispetto dei massimali per tipo di intervento e trasmissione dei documenti di gestione e certificazione; sono dovuti entro 45 giorni. Il saldo è pagato dopo l’ultima relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e la liquidazione dei conti, con disimpegno automatico delle somme residue in caso di mancata trasmissione della documentazione finale.
Riduzioni, sospensioni e verifica dell’efficacia dell’attuazione
Il nuovo modello introduce strumenti di correzione finanziaria orientati ai risultati. La Commissione può ridurre i pagamenti mensili o intermedi se risultano superati i massimali finanziari o se gli Stati membri non rispettano le scadenze di pagamento ai beneficiari. Può inoltre sospendere i pagamenti per mancata trasmissione dei documenti annuali, per output anormalmente bassi rispetto alla spesa dichiarata, per carenze nel monitoraggio pluriennale del rendimento o per gravi carenze nei sistemi di governance. In caso di monitoraggio pluriennale o di carenze strutturali, lo Stato membro deve presentare un piano d’azione concordato con la Commissione; gli importi sospesi sono rimborsati se vi sono progressi soddisfacenti o possono essere ridotti definitivamente se la situazione non è corretta.
Controlli, audit, conformità e recuperi
Il regolamento conserva il sistema di liquidazione dei conti annuali degli organismi pagatori, la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e la procedura di conformità, che consente alla Commissione di escludere dal finanziamento le spese non conformi al diritto dell’Unione. Il rifiuto del finanziamento avviene in contraddittorio e può essere oggetto di conciliazione; per gli interventi del nuovo modello PAC le esclusioni dal finanziamento sono connesse, in particolare, a gravi carenze nei sistemi di governance. In caso di irregolarità o inosservanze, gli importi recuperati sono destinati al bilancio UE o riassegnati, a seconda del Fondo e della fattispecie, con regole specifiche per i recuperi FEAGA e FEASR.
Sistema integrato di gestione e controllo
Il sistema integrato è il fulcro operativo dei controlli sugli interventi basati su superfici e animali, nonché di talune misure per le regioni ultraperiferiche e le isole minori dell’Egeo. Comprende identificazione delle parcelle agricole, domanda geospaziale, monitoraggio delle superfici, identificazione dei beneficiari, controllo e sanzioni, ed eventualmente identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto e degli animali. Il sistema di monitoraggio delle superfici è operativo dal 1° gennaio 2023 e pienamente operativo in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2024. Gli Stati membri devono effettuare valutazioni annuali di qualità e adottare misure correttive o piani d’azione se emergono carenze. È inoltre prevista la condivisione dei dati con autorità pubbliche, istituzioni UE e organismi statistici, nel rispetto della protezione dei dati personali.
Condizionalità e condizionalità sociale
Gli articoli sulla condizionalità impongono agli Stati membri un sistema di controlli e sanzioni per verificare il rispetto degli obblighi ambientali, climatici, di salute pubblica e benessere animale connessi ai pagamenti PAC. È previsto un campione minimo di controlli in loco pari all’1 % dei beneficiari interessati e un sistema sanzionatorio fondato su gravità, portata, durata, ripetizione e intenzionalità, con una riduzione generale del 3 %, aumentata al 10 % in caso di reiterazione e al 15 % in caso di violazione intenzionale. Parallelamente, la condizionalità sociale collega i pagamenti al rispetto delle norme sociali e del lavoro, affidando alle autorità competenti del lavoro le decisioni esecutive e all’organismo pagatore la conseguente applicazione delle sanzioni sui pagamenti.
Trasparenza, dati personali e pubblicazione dei beneficiari
Il regolamento rafforza in modo significativo la trasparenza: gli Stati membri devono pubblicare annualmente ex post i beneficiari FEAGA e FEASR, con indicazione degli importi percepiti, del fondo e, se pertinente, dei gruppi di imprese cui essi partecipano. Le informazioni restano disponibili per due anni e non vanno pubblicate sotto una soglia annua di 1 250 EUR. I beneficiari devono essere informati della pubblicazione e dei loro diritti in materia di protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali per finalità di gestione, controllo, audit, monitoraggio, valutazione e statistiche è disciplinato dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Disposizioni finali e transitorie
Il regolamento attribuisce alla Commissione ampi poteri delegati ed esecutivi per integrare la disciplina tecnica su organismi, controlli, sanzioni, tassi di cambio, cauzioni, monitoraggio, pubblicità dei beneficiari e altre materie specialistiche. Abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, ma ne conserva l’applicazione transitoria per una serie di fattispecie anteriori al 2023 e per alcuni programmi e spese in corso. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2023, con applicazione anticipata dell’articolo 16 sulle spese FEAGA dal 16 ottobre 2022.
Disposizioni principali
Ambito, definizioni e forza maggiore
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento al finanziamento della PAC, ai sistemi di gestione e controllo degli Stati membri e alle procedure di liquidazione e conformità. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "irregolarità", "sistemi di governance", "requisiti di base dell’Unione", "gravi carenze nel buon funzionamento dei sistemi di governance", indicatori di output e di risultato e il "piano d’azione". L’articolo 3 elenca i casi in cui possono essere riconosciute la forza maggiore e le circostanze eccezionali, tra cui calamità naturale grave, evento meteorologico grave, distruzione dei fabbricati, epizoozie o fitopatie, esproprio imprevisto, decesso e incapacità professionale di lunga durata.
Fondi agricoli e tipologie di spesa finanziabili
L’articolo 4 stabilisce che il finanziamento avviene tramite FEAGA e FEASR. L’articolo 5 disciplina le spese FEAGA in gestione concorrente e diretta, includendo aiuti di mercato, pagamenti diretti, interventi settoriali, promozione dei prodotti agricoli e misure per regioni ultraperiferiche e isole minori dell’Egeo. L’articolo 6 definisce le spese FEASR per gli interventi di sviluppo rurale previsti dai piani strategici della PAC. L’articolo 7 consente ai Fondi di finanziare anche attività di preparazione, monitoraggio, assistenza tecnica, valutazione, audit, sistemi informativi, dati satellitari, telerilevamento, studi e comunicazione.
Organismi di governance: autorità competente, organismi pagatori, coordinamento e certificazione
Gli articoli 8-13 disciplinano il sistema di governance nazionale. Ogni Stato membro designa un’autorità competente ministeriale per il riconoscimento e la revoca degli organismi pagatori, l’eventuale organismo di coordinamento e l’organismo di certificazione. Gli organismi pagatori devono essere riconosciuti sulla base di condizioni minime di organizzazione e controllo interno; in linea di principio gli Stati membri limitano il numero degli organismi pagatori, con possibili organismi regionali se compatibili con l’ordinamento costituzionale. Gli organismi pagatori trasmettono entro il 15 febbraio dell’anno successivo conti annuali, relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, riepilogo degli audit e dichiarazione di gestione; il termine può essere prorogato al 1° marzo in casi eccezionali. Dove esistano più organismi pagatori, è designato un organismo pubblico di coordinamento. L’organismo di certificazione, pubblico o privato, opera in autonomia e redige un parere sui conti, sulla funzionalità dei sistemi di governance e sulla correttezza della comunicazione degli output e delle spese.
Disciplina di bilancio del FEAGA, riserva agricola e disciplina finanziaria
Gli articoli 14-19 fissano il massimale annuo del FEAGA in coerenza con il quadro finanziario pluriennale e prevedono il rispetto dei massimali nazionali per i pagamenti diretti. È istituita una riserva agricola di 450 milioni di EUR a prezzi correnti all’inizio di ciascun esercizio del periodo 2023-2027, con possibilità di adeguamento e riporto degli stanziamenti non impegnati fino al 2027; il residuo della precedente riserva per le crisi del 2022 è riportato al 2023 secondo regole specifiche. L’articolo 17 disciplina l’adeguamento finanziario dei pagamenti diretti oltre 2 000 EUR per beneficiario, con tasso fissato entro il 30 giugno e possibile adattamento entro il 1° dicembre, e la redistribuzione di eventuali importi riportati ai beneficiari. L’articolo 18 regola la procedura in caso di rischio di superamento del massimale, mentre l’articolo 19 impone un sistema mensile di allarme e monitoraggio delle spese.
Pagamenti FEAGA e spese non ammissibili
Gli articoli 20-23 disciplinano i pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri, calcolati sulle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti, e fissano termini di pagamento entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla spesa. Le spese amministrative e di personale di Stati membri e beneficiari non sono finanziate dal FEAGA. L’articolo 23 regola il finanziamento delle spese di intervento pubblico, prevedendo importi forfettari quando non esiste un importo unitario, e attribuisce alla Commissione poteri di specificazione e di esecuzione.
Monitoraggio, dati satellitari e misure di informazione
Gli articoli 24-26 disciplinano l’acquisizione dei dati satellitari per il sistema di monitoraggio delle superfici, che la Commissione fornisce gratuitamente e di cui resta proprietaria, e il monitoraggio delle risorse agricole tramite telerilevamento, dati meteorologici e agrometeorologici, studi e infrastrutture dati. L’articolo 46 definisce le misure di informazione finanziabili, finalizzate a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico; prevede inviti annuali a presentare proposte, comunicazione al comitato competente e relazioni biennali al Parlamento e al Consiglio.
FEASR: impegni, prefinanziamento, pagamenti intermedi, saldo e disimpegno
Gli articoli 27-34 disciplinano la gestione finanziaria del FEASR. Gli impegni sono assunti in rate annuali tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027; la prima rata è impegnata dopo l’approvazione del piano strategico, le successive entro il 1° maggio di ogni anno. Il prefinanziamento iniziale è pari all’1 % dell’importo FEASR per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con rimborso se non vi sono spese o dichiarazioni entro 24 mesi dal primo versamento. I pagamenti intermedi sono subordinati a dichiarazioni di spesa, rispetto del massimale del 95 % della partecipazione FEASR, trasmissione dei documenti di gestione e certificazione, e sono effettuati entro 45 giorni. Il saldo è pagato dopo l’ultima relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e la liquidazione dei conti; è previsto il disimpegno automatico delle somme non utilizzate secondo termini specifici e con deroghe per contenziosi e forza maggiore.
Principi comuni: divieto di doppio finanziamento, ammissibilità e scadenze
Gli articoli 35-38 enunciano l’esercizio finanziario agricolo dal 16 ottobre al 15 ottobre successivo, il divieto di doppio finanziamento, l’ammissibilità delle spese solo se sostenute da organismi pagatori riconosciuti e, per i tipi di intervento del regolamento (UE) 2021/2115, se corrispondenti agli output comunicati e conformi ai requisiti di base dell’Unione. L’articolo 38 sancisce l’inammissibilità dei pagamenti effettuati prima della prima data utile o dopo l’ultima data utile, salvo deroghe tramite atti delegati.
Riduzioni e sospensioni dei pagamenti
Gli articoli 39-42 prevedono riduzioni dei pagamenti mensili o intermedi in caso di superamento dei massimali finanziari o di mancato rispetto delle scadenze di pagamento, sospensioni per mancata trasmissione dei documenti annuali, per output anormalmente bassi, per monitoraggio pluriennale del rendimento e per gravi carenze nei sistemi di governance. Sono previsti piani d’azione concordati con la Commissione, termini di risposta di due mesi, possibilità di rimozione o riduzione definitiva degli importi sospesi e regole specifiche per l’esercizio 2025, per il quale la richiesta di piano d’azione non comporta sospensione prima della revisione delle prestazioni del 2026.
Contabilità separata, pagamento ai beneficiari e entrate con destinazione specifica
L’articolo 43 impone agli organismi pagatori una contabilità separata per FEAGA e FEASR. L’articolo 44 obbliga gli Stati membri a versare integralmente i pagamenti ai beneficiari, prevede anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per lo sviluppo rurale, e consente ulteriori anticipi in casi specifici mediante atti delegati o, in emergenza, atti di esecuzione. L’articolo 45 qualifica come entrate con destinazione specifica importi recuperati, sanzioni, cauzioni incamerate e importi definitivamente ridotti, destinandoli a spese FEAGA o FEASR.
Liquidazione annuale, verifica dell’efficacia dell’attuazione e procedura di conformità
Gli articoli 48-55 disciplinano l’approccio di audit unico, i controlli della Commissione, l’accesso alle informazioni e ai documenti, la liquidazione annuale dei conti degli organismi pagatori entro il 31 maggio, la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione entro il 15 ottobre dell’anno successivo e la procedura di conformità per escludere dal finanziamento le spese non conformi al diritto dell’Unione. La procedura di conformità è soggetta a contraddittorio e conciliazione, e presenta limiti temporali specifici per il rifiuto del finanziamento, con eccezioni per aiuti di Stato, procedure d’infrazione e taluni obblighi in materia di controllo delle operazioni.
Recuperi per irregolarità e inosservanze
Gli articoli 56-58 stabiliscono che gli importi recuperati in seguito a irregolarità o altre inosservanze sono versati agli organismi pagatori e contabilizzati come entrate FEAGA; gli Stati membri possono trattenere il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero. Per il FEASR gli importi esclusi o recuperati sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale, con regole specifiche per gli strumenti finanziari. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di compensazione e sulle notifiche relative ai recuperi.
Tutela degli interessi finanziari, controlli e antifrode
L’articolo 59 impone agli Stati membri di adottare misure per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione, prevenire, rilevare e perseguire frodi e irregolarità, recuperare indebitamente versato e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È previsto uno strumento unico di estrazione dei dati per l’analisi del rischio, con relazione della Commissione entro il 2025 sulla sua interoperabilità e generalizzazione. Gli articoli 49-52 regolano i controlli della Commissione, l’accesso alle informazioni e ai documenti, gli obblighi di cooperazione e gli atti delegati/esecutivi necessari.
Controlli, appalti pubblici, elusione e cauzioni
Gli articoli 60-64 disciplinano i controlli sistematici e basati sul rischio, il ricorso a telerilevamento e sistemi informatici, le regole specifiche per alcuni settori (canapa, cotone, vino, intervento pubblico e ammasso privato), l’inosservanza delle norme sugli appalti pubblici, la clausola anti-elusione e il sistema delle cauzioni. Le cauzioni sono richieste quando previste dalla legislazione agricola e possono essere incamerate, in tutto o in parte, in caso di mancato rispetto dell’obbligo garantito, salvo forza maggiore.
Sistema integrato di gestione e controllo
Gli articoli 65-75 istituiscono il sistema integrato, applicabile agli interventi basati su superfici e animali dei piani strategici PAC e a talune misure per regioni ultraperiferiche e isole minori dell’Egeo. Il sistema comprende identificazione delle parcelle agricole, domanda geospaziale, monitoraggio delle superfici, identificazione dei beneficiari, controlli e sanzioni, eventuali diritti all’aiuto e identificazione degli animali. È obbligatorio il sistema di monitoraggio delle superfici dal 1° gennaio 2023, pienamente operativo dal 1° gennaio 2024 in tutti gli Stati membri; gli Stati membri devono valutare annualmente la qualità dei sistemi e trasmettere le relazioni alla Commissione entro il 15 febbraio. È prevista la condivisione dei dati con autorità pubbliche, istituzioni UE e organismi statistici, nel rispetto della riservatezza e della normativa sui dati personali.
Controllo delle operazioni mediante documenti commerciali
Gli articoli 76-82 prevedono controlli ex post sui documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici connesse al FEAGA, esclusi gli interventi soggetti al sistema integrato. Gli Stati membri devono elaborare piani di controllo annuali, trasmetterli alla Commissione entro il 15 aprile e assicurare un numero di controlli basato sul rischio e sull’importanza finanziaria. Sono previste assistenza reciproca tra Stati membri, accesso della Commissione ai documenti e alle informazioni e poteri di esecuzione per stabilire regole uniformi.
Condizionalità e condizionalità sociale
Gli articoli 83-86 disciplinano il sistema di controllo e sanzioni amministrative per la condizionalità, applicabile ai beneficiari di pagamenti diretti, pagamenti annuali agro-climatico-ambientali e sostegno per regioni ultraperiferiche e isole minori. Gli Stati membri devono effettuare controlli in loco, su base di rischio, almeno sull’1 % dei beneficiari, con eventuale uso di telerilevamento o monitoraggio delle superfici. La sanzione generale è una riduzione del 3 % dell’importo dei pagamenti interessati, elevabile al 10 % in caso di reiterazione e al 15 % in caso di inosservanza intenzionale; non si applica in caso di forza maggiore, errore dell’autorità non riconoscibile o assenza di responsabilità del beneficiario. Gli articoli 87-89 introducono un regime parallelo di condizionalità sociale, basato sulle decisioni delle autorità del lavoro e sulla notifica all’organismo pagatore, con regole analoghe su soglia minima di 100 EUR, cause di esclusione e criteri di calcolo.
Comunicazione delle informazioni, riservatezza e uso dell’euro
Gli articoli 90-96 disciplinano gli obblighi di comunicazione alla Commissione, la riservatezza, le regole sull’uso dell’euro, il tasso di cambio e le misure di salvaguardia in caso di pratiche monetarie eccezionali. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro convertano gli importi secondo i criteri fissati dal regolamento; per i pagamenti diretti il tasso è quello BCE anteriore al 1° ottobre dell’anno di concessione, salvo opzione per la media del mese precedente. È possibile che Stati membri non euro effettuino pagamenti in euro solo se evitano vantaggi sistematici e con accordo della Commissione.
Trasparenza e protezione dei dati
Gli articoli 98-101 impongono la pubblicazione annuale ex post dei beneficiari FEAGA e FEASR su un sito unico, con indicazione degli importi, del fondo e, se del caso, dei gruppi di imprese. I dati restano accessibili per due anni e non devono essere pubblicati se l’aiuto annuo è pari o inferiore a 1 250 EUR. I beneficiari devono essere informati della pubblicazione e dei diritti in materia di protezione dei dati; il trattamento dei dati personali è disciplinato dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, con limitazione della conservazione al tempo necessario e anonimizzazione per finalità statistiche e di monitoraggio.
Poteri delegati ed esecutivi, abrogazione e transizione
Gli articoli 102 e 103 disciplinano i poteri delegati della Commissione, conferiti per sette anni dal 7 dicembre 2021 e tacitamente prorogabili, nonché la procedura di comitato con il comitato dei fondi agricoli e, per alcuni atti, con i comitati relativi alla PAC e all’organizzazione comune dei mercati. L’articolo 104 abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, mantenendone tuttavia l’applicazione transitoria per numerose fattispecie anteriori al 2023 e per taluni regimi e programmi in corso; l’articolo 105 consente atti delegati transitori. L’articolo 106 fissa l’entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2023, con applicazione anticipata dell’articolo 16 per le spese FEAGA dal 16 ottobre 2022.
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