Direttiva 2019/1152
Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna e sostituisce il quadro della direttiva 91/533/CEE, introducendo diritti minimi più ampi in materia di informazione scritta, prevedibilità dell’orario, limiti al periodo di prova, tutela dall’impiego in parallelo e misure contro l’uso abusivo di contratti a chiamata o analoghi. Impone agli Stati membri obblighi di recepimento entro il 1º agosto 2022 e lascia margini di discrezionalità su esclusioni, modalità attuative e ruolo delle parti sociali. La disciplina mira a rafforzare la trasparenza del rapporto di lavoro senza comprimere la flessibilità del mercato del lavoro, prevedendo anche presunzioni favorevoli, rimedi effettivi, protezione contro ritorsioni e sanzioni dissuasive.
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, con nuovi diritti minimi di informazione e tutele per i lavoratori, inclusi quelli con forme di lavoro non standard.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro, secondo la definizione data dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Sono previste esclusioni e modulazioni: gli Stati membri possono escludere i rapporti con orario medio pari o inferiore a 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive; possono escludere talune categorie di funzionari pubblici e, per alcune obbligazioni, i lavoratori marittimi e i pescatori; possono inoltre esentare le persone fisiche datori di lavoro nei nuclei familiari da alcuni obblighi specifici. La direttiva si applica anche ai lavoratori distaccati/in missione all’estero, con informazioni aggiuntive, e comprende i lavoratori tramite agenzia interinale, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori tramite piattaforma e i tirocinanti/apprendisti se rientrano nei criteri di lavoratore stabiliti dalla Corte di giustizia.
Direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea
La direttiva aggiorna il precedente quadro della direttiva 91/533/CEE, alla luce delle trasformazioni del mercato del lavoro, della digitalizzazione e della diffusione di forme di lavoro non standard. Essa mira a rafforzare trasparenza, prevedibilità e tutela minima dei lavoratori, senza compromettere l’adattabilità del mercato del lavoro, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali e con il pilastro europeo dei diritti sociali.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva stabilisce prescrizioni minime comuni a livello dell’Unione. Il suo impianto è tipico della direttiva UE: vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta di forma e mezzi di attuazione, nonché margini di discrezionalità su alcune esclusioni, deroghe e modalità applicative. Rimangono espressamente salve le disposizioni nazionali o collettive più favorevoli.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tutti i lavoratori nell’Unione con contratto o rapporto di lavoro, secondo le definizioni del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. La direttiva può non applicarsi ai rapporti con un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive; tuttavia tale esclusione non opera se non è stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio dell’attività.
Sono inoltre previste facoltà di esclusione o modulazione per talune categorie di funzionari pubblici, per i rapporti domestici in relazione ad alcuni obblighi specifici e, per alcune disposizioni, per i lavoratori marittimi e i pescatori. Restano inclusi i lavoratori che, secondo i criteri sostanziali della Corte di giustizia, devono essere qualificati come lavoratori, anche se svolgono forme di lavoro atipiche o tramite piattaforma; sono esclusi i lavoratori realmente autonomi.
Informazione scritta e contenuto minimo delle informazioni
L’obbligo centrale è quello di fornire per iscritto al lavoratore, su carta o per via elettronica, informazioni chiare, accessibili, conservabili e stampabili, con prova della trasmissione o ricezione. Le informazioni riguardano gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: parti, luogo di lavoro, mansioni, data di inizio, durata se a termine, eventuale periodo di prova, formazione, ferie retribuite, recesso e preavviso, retribuzione, orario di lavoro o regole di programmazione, contratti collettivi applicabili e sicurezza sociale.
Per i rapporti con organizzazione imprevedibile, il datore di lavoro deve indicare anche il carattere variabile della programmazione, le ore garantite e la retribuzione per le ore ulteriori, le fasce di disponibilità e il preavviso minimo per l’assegnazione degli incarichi. Alcune informazioni possono essere sostituite da un rinvio a leggi, regolamenti o contratti collettivi applicabili.
Tempistiche e aggiornamenti
Le informazioni essenziali devono essere comunicate entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro; le restanti entro un mese. Ogni modifica degli elementi informativi deve essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque dal primo giorno di efficacia della modifica, salvo il caso di mera variazione di norme o contratti collettivi già richiamati.
Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati standard e devono rendere liberamente accessibili online le informazioni sul quadro giuridico applicabile. La direttiva consente quindi un significativo spazio organizzativo agli Stati, anche attraverso portali nazionali e strumenti digitali.
Lavoro all’estero e distacco
Quando il lavoratore è chiamato a prestare attività in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello di abituale lavoro, il datore deve fornire, prima della partenza, informazioni aggiuntive su paese di destinazione, durata prevista, valuta della retribuzione, prestazioni in denaro o in natura e condizioni di rimpatrio. Per i lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE, vanno anche indicate la retribuzione dovuta nello Stato ospitante, le indennità specifiche e il collegamento al sito web nazionale unico previsto dalla direttiva 2014/67/UE.
Salvo diversa previsione nazionale, tali obblighi non si applicano se ciascun periodo di lavoro all’estero non supera 4 settimane consecutive.
Prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro
La direttiva introduce limiti europei minimi su alcuni aspetti sensibili del rapporto di lavoro.
Periodo di prova
Il periodo di prova non può eccedere 6 mesi. Nei contratti a tempo determinato deve essere proporzionato alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego; il rinnovo per le stesse funzioni non può comportare un nuovo periodo di prova. Sono ammesse eccezioni per durate superiori solo in casi eccezionali, se giustificate dalla natura dell’impiego o nell’interesse del lavoratore. Se il lavoratore è assente durante il periodo di prova, il periodo può essere prorogato in misura corrispondente.
Impiego in parallelo
Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di svolgere altri impieghi fuori dall’orario concordato né trattarlo sfavorevolmente per tale ragione. Gli Stati membri possono tuttavia disciplinare restrizioni di incompatibilità fondate su motivi oggettivi, come salute e sicurezza, tutela della riservatezza, integrità del servizio pubblico o prevenzione di conflitti di interesse.
Prevedibilità minima e contratti a chiamata
Nei rapporti del tutto o prevalentemente imprevedibili, il datore di lavoro può imporre una prestazione solo se il lavoro ricade entro ore e giorni di riferimento predeterminati e il lavoratore ha ricevuto un preavviso ragionevole. In mancanza di tali condizioni, il lavoratore può rifiutare senza conseguenze negative. Se il datore può annullare l’incarico senza compensazione, gli Stati devono assicurare un diritto all’indennizzo se l’annullamento avviene oltre un termine ragionevole.
Per i contratti a chiamata o analoghi, gli Stati membri devono prevedere almeno una misura antiabuso: limitazioni all’uso o alla durata, una presunzione confutabile di un minimo di ore retribuite basata sulla media di ore lavorate in un periodo di riferimento, oppure altre misure equivalenti.
Transizione verso forme di lavoro più sicure
Il lavoratore con almeno 6 mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro, e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere una forma di lavoro più prevedibile e sicura, se disponibile, e deve ricevere una risposta scritta motivata. La risposta deve pervenire entro un mese; per persone fisiche datori di lavoro e PMI è ammessa una proroga fino a 3 mesi e, per richieste successive identiche, anche una risposta orale se la motivazione resta invariata.
Formazione obbligatoria
Se il diritto UE, nazionale o un contratto collettivo impone al datore di lavoro di formare il lavoratore per le mansioni svolte, la formazione deve essere gratuita, considerata come orario di lavoro e, ove possibile, svolta durante l’orario di lavoro. La direttiva non riguarda la formazione necessaria per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale quando tale formazione non è dovuta dal datore in base a norme o contratti applicabili.
Tutela processuale, presunzioni e protezione contro le ritorsioni
Se il lavoratore non riceve tempestivamente i documenti informativi, gli Stati membri devono garantire almeno una delle due soluzioni: presunzioni favorevoli confutabili dal datore di lavoro, oppure un meccanismo di denuncia con riparazione tempestiva ed efficace.
I lavoratori devono avere accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e a un diritto di ricorso, anche dopo la cessazione del rapporto. Devono essere protetti da trattamenti sfavorevoli o conseguenze negative per aver esercitato i diritti derivanti dalla direttiva o per aver presentato reclami o avviato procedimenti.
È inoltre vietato il licenziamento, o un suo equivalente, e ogni misura preparatoria, se motivati dall’esercizio dei diritti previsti dalla direttiva. Quando il lavoratore adduca fatti idonei a far presumere una ritorsione, spetta al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento è fondato su motivi diversi; gli Stati membri possono prevedere regimi probatori più favorevoli e possono escludere tale regola in alcune procedure, ad esempio quando l’istruzione dei fatti spetta già all’autorità competente.
Sanzioni e attuazione
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa di recepimento. La direttiva richiama espressamente la possibilità di sanzioni amministrative, finanziarie o di altro tipo.
Il recepimento deve avvenire entro il 1º agosto 2022. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di attuazione e adottare misure per favorire il coinvolgimento delle parti sociali; possono affidare alle parti sociali l’attuazione della direttiva, purché restino in grado di garantire i risultati prescritti.
Regime transitorio, non regresso e abrogazione della direttiva 91/533/CEE
I diritti e gli obblighi della nuova direttiva si applicano ai rapporti esistenti al 1º agosto 2022. Per i lavoratori già in forza, i documenti informativi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 devono essere forniti o integrati solo su richiesta; tuttavia la mancanza di richiesta non impedisce l’applicazione dei diritti minimi in materia di periodo di prova, impiego in parallelo, prevedibilità del lavoro, transizione e formazione.
La direttiva contiene una clausola di non regresso: non può essere utilizzata per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori, né per giustificare l’introduzione di contratti a zero ore o simili. Essa lascia impregiudicati i diritti più favorevoli previsti dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o da altri atti dell’Unione. La direttiva 91/533/CEE è abrogata dal 1º agosto 2022. La Commissione dovrà riesaminare l’attuazione entro il 1º agosto 2027, tenendo conto dell’impatto sulle micro, piccole e medie imprese.
Disposizioni principali
Scopo e diritti minimi
La direttiva ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile, garantendo al contempo l’adattabilità del mercato del lavoro (art. 1, par. 1). Stabilisce diritti minimi applicabili ai lavoratori con contratto o rapporto di lavoro ai sensi del diritto e delle prassi nazionali, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia (art. 1, par. 2).
Ambito di applicazione e esclusioni
Gli Stati membri possono non applicare la direttiva ai rapporti con tempo di lavoro predeterminato ed effettivo pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in un periodo di 4 settimane consecutive; tale soglia si calcola considerando il tempo lavorato per tutti i datori di lavoro appartenenti alla stessa impresa, gruppo o entità (art. 1, par. 3). La soglia non vale se prima dell’inizio del lavoro non è stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito (art. 1, par. 4). Sono previste facoltà di esclusione per taluni funzionari pubblici e per i rapporti domestici per specifici obblighi (art. 1, parr. 6-7). Il capo II si applica ai lavoratori marittimi e ai pescatori, ma con esclusione di alcuni obblighi specifici (art. 1, par. 8).
Obbligo di informazione scritta
Il datore di lavoro deve fornire per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste, su carta o per via elettronica, purché accessibili, conservabili, stampabili e con prova della trasmissione o ricezione (art. 3). Le informazioni devono riguardare almeno gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, tra cui identità delle parti, luogo di lavoro, mansioni, data di inizio, durata se a termine, periodo di prova, formazione, ferie retribuite, preavviso, retribuzione, orario o modalità di programmazione, contratto collettivo applicabile e sicurezza sociale (art. 4).
Termini di comunicazione
Le informazioni di base elencate all’art. 4, par. 2, lett. a)-e), g), k), l) e m) devono essere fornite entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro; le restanti informazioni entro un mese (art. 5, par. 1). Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati, anche tramite un sito web nazionale ufficiale, e devono rendere gratuitamente accessibili online il quadro giuridico applicabile (art. 5, parr. 2-3).
Modifiche del rapporto di lavoro
Ogni modifica degli elementi informativi previsti dall’art. 4 e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione all’estero deve essere comunicata per iscritto quanto prima e comunque al più tardi dal primo giorno di efficacia della modifica; è escluso il solo cambiamento derivante da norme o contratti collettivi già richiamati nei documenti originari (art. 6).
Lavoro all’estero e distacco
Per i lavoratori inviati a lavorare in un altro Stato membro o in un paese terzo, il datore di lavoro deve fornire prima della partenza ulteriori informazioni su paese/paesi di lavoro, durata prevista, valuta della retribuzione, eventuali prestazioni in denaro o in natura e condizioni di rimpatrio (art. 7, par. 1). Per i lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE, occorre inoltre indicare la retribuzione dovuta nello Stato ospitante, le indennità specifiche e il link al sito web nazionale unico ex direttiva 2014/67/UE (art. 7, par. 2). Le regole non si applicano, salvo diversa scelta nazionale, se la durata di ciascun periodo all’estero non supera 4 settimane consecutive (art. 7, par. 4).
Periodo di prova
Se previsto dal diritto o dalle prassi nazionali, il periodo di prova non può superare 6 mesi; nei rapporti a tempo determinato deve essere proporzionato alla durata del contratto e alla natura dell’impiego, e il rinnovo per le stesse mansioni non può comportare un nuovo periodo di prova (art. 8). Sono ammesse eccezioni per periodi più lunghi se giustificati dalla natura dell’impiego o nell’interesse del lavoratore; il periodo può essere prorogato in caso di assenza del lavoratore (art. 8, parr. 2-3).
Impiego in parallelo
Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di accettare altri impieghi al di fuori dell’orario stabilito né trattarlo sfavorevolmente per questo motivo (art. 9, par. 1). Gli Stati membri possono però prevedere condizioni per restrizioni giustificate da motivi oggettivi, come salute e sicurezza, riservatezza, integrità del servizio pubblico o prevenzione di conflitti di interessi (art. 9, par. 2).
Prevedibilità minima del lavoro
Per i rapporti con organizzazione interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro può imporre prestazioni solo se il lavoro ricade in ore e giorni di riferimento predeterminati e il lavoratore è informato con un preavviso ragionevole (art. 10, par. 1). Se tali condizioni mancano, il lavoratore può rifiutare senza conseguenze negative (art. 10, par. 2). Gli Stati membri che consentono l’annullamento dell’incarico senza compensazione devono introdurre misure per garantire un’indennità se l’annullamento interviene oltre un termine ragionevole (art. 10, par. 3).
Contratti a chiamata e abuso
Se consentiti, i contratti a chiamata o analoghi devono essere accompagnati da almeno una misura antiabuso: limitazione dell’uso/durata, presunzione confutabile di un numero minimo di ore retribuite basata sulle ore lavorate, oppure misure equivalenti (art. 11). Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate.
Transizione a una forma di lavoro più sicura
Il lavoratore con almeno 6 mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro, completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere una forma di lavoro più prevedibile e sicura, se disponibile, e ricevere una risposta scritta motivata entro 1 mese (art. 12, parr. 1-2). Per persone fisiche datori di lavoro e PMI è possibile estendere il termine fino a 3 mesi e consentire una risposta orale a una richiesta successiva analoga, se la motivazione resta invariata (art. 12, par. 2).
Formazione obbligatoria
Quando la formazione è imposta dal diritto dell’Unione, nazionale o dai contratti collettivi per svolgere il lavoro, essa deve essere gratuita, considerata orario di lavoro e, se possibile, svolta durante l’orario di lavoro (art. 13).
Ruolo della contrattazione collettiva
Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di negoziare e applicare contratti collettivi che derogano agli articoli 8-13, purché sia rispettata la protezione generale dei lavoratori (art. 14).
Presunzioni e meccanismi di tutela
Se il lavoratore non riceve tempestivamente i documenti informativi di cui agli artt. 5 o 6, gli Stati membri devono prevedere almeno presunzioni favorevoli confutabili dal datore di lavoro oppure un meccanismo di denuncia a un’autorità/organismo competente con riparazione tempestiva ed efficace (art. 15).
Ricorso, protezione da ritorsioni e licenziamento
Gli Stati membri devono garantire accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e a un diritto di ricorso anche dopo la cessazione del rapporto (art. 16). Devono inoltre proteggere i lavoratori da trattamenti sfavorevoli o conseguenze negative derivanti dall’esercizio dei diritti o da reclami/procedimenti per il rispetto della direttiva (art. 17). È vietato il licenziamento o un suo equivalente e ogni misura preparatoria adottata per il fatto che il lavoratore abbia esercitato i diritti della direttiva; su fatti che facciano presumere una ritorsione, l’onere della prova grava sul datore di lavoro, con possibilità per gli Stati membri di adottare regimi più favorevoli o escludere alcune procedure (art. 18).
Sanzioni
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione o di norme già vigenti che tutelano i diritti rientranti nel campo della direttiva; possono trattarsi di sanzioni amministrative, finanziarie o di altro tipo (art. 19).
Non regresso e condizioni più favorevoli
La direttiva non può essere usata per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori; gli Stati membri restano liberi di introdurre o mantenere norme più favorevoli e la direttiva non pregiudica altri diritti derivanti dal diritto UE (art. 20).
Recepimento, attuazione e ruolo delle parti sociali
Gli Stati membri devono conformarsi entro il 1º agosto 2022 e informare la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale (art. 21, parr. 1-2). Devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di recepimento e adottare misure per coinvolgere le parti sociali; possono affidare alle parti sociali l’attuazione se queste lo richiedono congiuntamente e se lo Stato mantiene la capacità di garantire i risultati prescritti (art. 21, parr. 3-5).
Regime transitorio e abrogazione della direttiva 91/533/CEE
I diritti e gli obblighi previsti dalla nuova direttiva si applicano ai rapporti di lavoro esistenti al 1º agosto 2022; per i lavoratori già assunti, i documenti informativi di cui agli artt. 5, 6 e 7 devono essere forniti o completati solo su richiesta, ma l’assenza di richiesta non impedisce l’applicazione dei diritti minimi degli artt. 8-13 (art. 22). La direttiva 91/533/CEE è abrogata dal 1º agosto 2022 (art. 24).
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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