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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27345/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto nei confronti del compendio aziendale di una società commerciale, rappresentata dall'indagato, nell'ambito di un procedimento per omessa indicazione nelle dichiarazioni IVA degli importi dovuti, con riferimento agli anni d'imposta 2023 e 2024, per un'imposta in misura superiore a euro 30.000 per ciascun anno. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato un secondo sequestro preventivo ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione, valorizzando la prosecuzione dell'attività illecita anche dopo l'avvio delle indagini, alcuni filmati pubblicitari da cui emergeva l'invito a pagare in contanti, e rapporti commerciali con società ritenute opache o cartiere. Il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione. Nel primo ha dedotto violazione di legge per motivazione errata sulla sussistenza del periculum in mora e per uso di elementi probatori non trasmessi al riesame, contestando che i filmati valorizzati fossero antecedenti al primo sequestro e che uno di essi non fosse stato acquisito; ha inoltre contestato la rilevanza dei rapporti con Techno Group Srl e Sparrow Industries Srl, sostenendo che si trattasse di società operative e che almeno una fattura fosse relativa a un'operazione precedente al primo sequestro. Nel secondo ricorso ha dedotto difetto di proporzionalità della misura, sostenendo che si sarebbero potuti adottare strumenti meno invasivi, anche mediante amministratore giudiziario, e ha criticato l'interpretazione dei filmati e la non significatività dei rapporti commerciali richiamati dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, le doglianze miravano in realtà a censurare la motivazione e la valutazione di merito del Tribunale del riesame sul pericolo nel ritardo e sulla prova della prosecuzione dell'attività illecita, profili non sindacabili in cassazione in materia di sequestro preventivo reale se non nei limiti della violazione di legge. Ha inoltre osservato che la mancata trasmissione di un singolo filmato non era decisiva, poiché il Tribunale aveva comunque fondato la valutazione su altri filmati e su ulteriori elementi indiziari; quanto alla fattura del 22 settembre 2025 e ai rapporti con società terze, ha ritenuto che fosse rilevante la prosecuzione di rapporti con società sostanzialmente cartiere nonostante la consapevolezza delle indagini. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    Fattispecie tributaria contestata come base del sequestro preventivo; la Corte ne richiama la contestazione per omessa indicazione nelle dichiarazioni IVA di importi dovuti superiori alla soglia di punibilità.

  • art. 325 c.p.p.

    In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, il sindacato di legittimità è limitato ai soli vizi di violazione di legge, non potendo estendersi alla mera critica della motivazione o della valutazione del periculum.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso un sequestro preventivo reale non è consentito censurare il merito della motivazione del giudice del riesame; sono deducibili solo violazioni di legge in senso stretto.
  • Il periculum in mora, quando il sequestro è finalizzato a impedire la prosecuzione dell'attività illecita, può desumersi dalla reiterazione o prosecuzione di condotte analoghe dopo l'avvio delle indagini e dall'uso delle strutture aziendali per finalità illecite.
  • La mancata trasmissione di un singolo elemento probatorio non determina annullamento se la misura è sorretta da ulteriori elementi autonomamente idonei a fondare il giudizio cautelare.
  • Ai fini della conferma del sequestro impeditivo è rilevante la prosecuzione dei rapporti commerciali con società ritenute cartiere o comunque opache, specie se avvenuta nella consapevolezza di controlli tributari in corso.
  • La doglianza sulla sproporzione della misura, ove verta sulla scelta tra sequestro e strumenti meno invasivi, attiene alla valutazione di merito del giudice cautelare e non è sindacabile in cassazione fuori dai limiti della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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