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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2160

Regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina prudenziale delle obbligazioni garantite nel regolamento (UE) n. 575/2013, coordinandola con la nuova direttiva (UE) 2019/2162. Introduce requisiti aggiuntivi su ammissibilità delle attività, limiti di esposizione verso enti creditizi, limiti di loan-to-value, eccesso di garanzia e trasparenza, sopprimendo alcune deroghe ritenute non più opportune. Prevede inoltre disposizioni transitorie per non penalizzare le obbligazioni già emesse e rinvia l’applicazione all’8 luglio 2022.

Modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per aggiornare il trattamento prudenziale e i requisiti applicabili alle esposizioni e alle obbligazioni garantite.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, per i profili di segnalazione e liquidità, agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013; incide inoltre sul trattamento delle obbligazioni garantite definite dalla direttiva (UE) 2019/2162. Ha portata generale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le nuove regole si applicano dall’8 luglio 2022, con talune clausole di salvaguardia per le obbligazioni emesse prima del 31 dicembre 2007 e prima dell’8 luglio 2022. Restano esclusi o non soggetti a taluni limiti specifici i programmi e le obbligazioni già beneficiari di regimi transitori espressamente previsti dal regolamento modificato.

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per le obbligazioni garantite

Il regolamento (UE) 2019/2160 interviene sul quadro prudenziale delle obbligazioni garantite per allinearlo alla direttiva (UE) 2019/2162, che ne definisce la disciplina strutturale e di vigilanza. L’obiettivo è rafforzare la qualità degli attivi di copertura e rendere più omogeneo il trattamento preferenziale previsto per queste emissioni nel CRR, riducendo alcune deroghe e chiarendo i criteri applicativi.

Ambito e finalità della riforma

La riforma riguarda gli enti creditizi e, più in generale, le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che incidono sul trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite, sugli indici di liquidità e su specifiche voci di segnalazione. Il regolamento si coordina espressamente con la direttiva (UE) 2019/2162, che disciplina la definizione comune di obbligazione garantita, le caratteristiche del programma, la vigilanza pubblica e i requisiti nazionali di recepimento.

I considerando evidenziano che il nuovo assetto mira a:

  • rafforzare la qualità delle obbligazioni garantite ammissibili al trattamento patrimoniale favorevole;
  • disciplinare meglio il rischio di liquidità e l’eccesso di garanzia;
  • garantire maggiore trasparenza per gli investitori;
  • ridurre la complessità di alcune strutture di copertura considerate poco opportune dal punto di vista prudenziale.

Attività ammissibili a copertura delle obbligazioni garantite

L’articolo 129 è la disposizione centrale oggetto di riscrittura. Per accedere al trattamento preferenziale, le obbligazioni garantite devono essere quelle definite dall’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 e devono essere garantite da attività ammissibili specificamente elencate.

Tra le attività ammissibili rientrano le esposizioni verso enti creditizi, ma con una disciplina più articolata:

  • classi di merito di credito 1 e 2;
  • classe di merito di credito 3 solo per:
    • depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a 100 giorni, se utilizzati per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura;
    • contratti derivati conformi all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2019/2162, se consentiti dalle autorità competenti.

Sono inoltre confermati i prestiti garantiti da immobili residenziali e non residenziali, con i relativi limiti di loan-to-value.

Limiti quantitativi sulle esposizioni verso enti creditizi

Il nuovo articolo 129, paragrafo 1 bis, introduce soglie precise:

  • classe di merito di credito 1: esposizione massima pari al 15% dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere;
  • classe di merito di credito 2: esposizione massima pari al 10%;
  • classe di merito di credito 3: esposizione totale massima pari all’8% per depositi a breve termine e derivati;
  • esposizione totale verso enti creditizi classificate nelle classi 1, 2 o 3: massimo 15%;
  • esposizione totale verso enti creditizi classificate nelle classi 2 o 3: massimo 10%.

È prevista una possibilità di autorizzazione da parte delle autorità competenti, previa consultazione dell’ABE, per consentire esposizioni in classe 3 sotto forma di contratti derivati quando vi siano significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all’applicazione dei requisiti per le classi 1 e 2.

Regole su immobili residenziali, non residenziali e navi

Per i prestiti garantiti da immobili residenziali, il limite resta all’80% del valore dell’immobile. Per quelli garantiti da immobili non residenziali il limite è il 60%, con possibilità di arrivare al 70% in presenza di un eccesso di attività di copertura pari almeno al 10% del valore nominale delle obbligazioni e con il rispetto dei requisiti di certezza giuridica. Per le navi il limite è del 60%.

Il regolamento chiarisce inoltre che tali limiti:

  • si applicano per ciascun prestito;
  • determinano la quota di prestito che concorre alla copertura delle passività legate all’obbligazione garantita;
  • si applicano per tutta la durata del prestito.

Questa precisazione risponde all’esigenza di evitare incertezze interpretative circa il funzionamento dei limiti di copertura.

Valutazione delle garanzie e sorveglianza annuale

Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite, il regolamento richiama i requisiti dell’articolo 208 del CRR. La sorveglianza dei valori immobiliari, ai sensi dell’articolo 208, paragrafo 3, lettera a), deve avvenire frequentemente e comunque almeno una volta l’anno per tutti gli immobili e le navi.

Eccesso di garanzia minimo

Una novità rilevante è l’introduzione di un livello minimo del 5% di eccesso di garanzia, oltre alle attività ammissibili di copertura. Il testo precisa che l’importo nominale totale delle attività di copertura deve essere almeno pari all’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere, secondo il cosiddetto principio nominale.

Gli Stati membri possono prevedere un livello minimo inferiore o autorizzare le autorità competenti a farlo, purché:

  • il calcolo dell’eccesso di garanzia sia fondato su un approccio formale che consideri il rischio sottostante oppure sulla valutazione soggetta al valore del credito ipotecario;
  • il livello minimo non scenda sotto il 2%.

Le attività che concorrono a tale livello minimo non sono soggette ai limiti quantitativi sulle esposizioni verso enti creditizi e non rilevano ai fini del loro calcolo.

Attività sostitutive e uso di obbligazioni garantite come garanzia

Le attività ammissibili possono essere incluse nell’aggregato di copertura anche come attività sostitutive, ai sensi della direttiva 2019/2162, restando fermi i limiti di qualità creditizia e di esposizione previsti dai paragrafi 1 e 1 bis.

Il regolamento precisa inoltre che il paragrafo 1 bis non si applica all’uso di obbligazioni garantite come garanzie reali ammissibili ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2019/2162.

Disposizioni transitorie per le emissioni pregresse

Per evitare effetti negativi su strumenti a lungo termine già emessi, il regolamento introduce due regimi transitori distinti:

  • le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 restano escluse dai nuovi requisiti di ammissibilità, eccesso di garanzia e attività sostitutive, mantenendo il trattamento preferenziale fino a scadenza;
  • le obbligazioni garantite emesse prima dell’8 luglio 2022 che erano conformi alle regole vigenti alla data di emissione non sono soggette ai nuovi requisiti di eccesso di garanzia e attività sostitutive e continuano a beneficiare del trattamento preferenziale fino a scadenza.

Liquidità, passività e segnalazioni prudenziali

Oltre all’articolo 129, il regolamento modifica anche le disposizioni su liquidità e segnalazione prudenziale per includere il nuovo perimetro delle obbligazioni garantite della direttiva 2019/2162. In particolare:

  • l’articolo 416, paragrafo 2, lettera a), punto ii, viene aggiornato;
  • l’articolo 425, paragrafo 1, ridefinisce il trattamento degli afflussi di liquidità, mantenendo il limite del 75% dei deflussi ma consentendo alcune esclusioni, tra cui quelle legate al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento dell’articolo 129 o da obbligazioni garantite della direttiva 2019/2162;
  • l’articolo 427, paragrafo 1, lettera b), punto x, e l’articolo 428, paragrafo 1, lettera h), punto iii, sono adeguati per ricomprendere le obbligazioni garantite nella disciplina delle passività e dei flussi pass-through.

Soppressione della deroga della soglia del 10%

Il regolamento sopprime l’articolo 496 del regolamento (UE) n. 575/2013. Viene così eliminata la precedente deroga che consentiva alle autorità competenti di discostarsi dalla soglia del 10% per talune attività di copertura, in particolare in relazione a specifiche strutture cartolarizzate considerate poco trasparenti o troppo complesse dal punto di vista prudenziale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dall’8 luglio 2022. Tale differimento è coerente con il calendario di applicazione della direttiva (UE) 2019/2162, così da assicurare un recepimento e un funzionamento uniformi del nuovo quadro normativo in materia di obbligazioni garantite.

Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Requisiti per il trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite

L’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 è riscritto per subordinare il trattamento preferenziale delle obbligazioni garantite, definite dalla direttiva (UE) 2019/2162, al rispetto di requisiti ulteriori su attività ammissibili, copertura, eccesso di garanzia e sostituzione delle attività.

Attività ammissibili e limiti di esposizione verso enti creditizi

Sono aggiornate le attività ammissibili a copertura: esposizioni verso enti creditizi classificate nelle classi di merito di credito 1 e 2, e in casi limitati nella classe 3 per depositi a breve termine sotto i 100 giorni e per derivati consentiti dalle autorità competenti. Si fissano limiti quantitativi: 15% per classe 1, 10% per classe 2, 8% per classe 3, con limite complessivo del 15% per le classi 1-3 e del 10% per le classi 2-3; per i derivati in classe 3 è prevista una possibilità di autorizzazione nazionale previa consultazione dell’ABE in presenza di problemi di concentrazione.

Limiti di finanziamento e criteri per immobili e navi

Per i prestiti garantiti da immobili residenziali il limite è pari all’80% del valore dell’immobile; per gli immobili non residenziali il limite è il 60%, con possibilità di salire al 70% se il valore complessivo delle attività a garanzia supera il valore nominale delle obbligazioni di almeno il 10% e sono rispettati i requisiti di certezza giuridica; per le navi il limite resta al 60%. I limiti si applicano per ciascun prestito, determinano la quota che contribuisce alla copertura delle passività e valgono per tutta la durata del prestito.

Requisiti di valutazione e sorveglianza delle garanzie

Per immobili e navi posti a garanzia si applicano i requisiti dell’articolo 208 del regolamento (UE) n. 575/2013; la sorveglianza dei valori immobiliari deve essere effettuata frequentemente e almeno una volta all’anno.

Eccesso di garanzia minimo

Viene introdotto un livello minimo di eccesso di garanzia del 5%, definito in coerenza con la direttiva (UE) 2019/2162. Gli Stati membri possono prevedere un livello inferiore, non sotto il 2%, solo se il calcolo si basa su un approccio formale che tenga conto del rischio sottostante o sul valore del credito ipotecario. Le attività che concorrono al minimo di eccesso di garanzia non sono soggette ai limiti quantitativi sulle esposizioni verso enti creditizi.

Attività sostitutive e deroga per le obbligazioni garantite infragruppo

Le attività ammissibili possono essere incluse nell’aggregato di copertura come attività sostitutive, sempre nel rispetto dei limiti di qualità creditizia e di esposizione. Inoltre, il paragrafo 1 bis non si applica all’uso di obbligazioni garantite come garanzie reali ammissibili ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162.

Regime transitorio per emissioni pregresse

Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai nuovi requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis e 3 ter e restano ammissibili al trattamento preferenziale fino a scadenza. Le obbligazioni emesse prima dell’8 luglio 2022 che rispettavano i requisiti vigenti alla data di emissione non sono soggette ai nuovi requisiti di eccesso di garanzia e attività sostitutive e mantengono il trattamento preferenziale fino a scadenza.

Modifiche a liquidità, passività e calcolo degli afflussi

Sono adeguati gli articoli 416, 425, 427 e 428 per ricomprendere le obbligazioni garantite della direttiva (UE) 2019/2162 nel trattamento di liquidità e nelle categorie di passività/afflussi/pass-through rilevanti ai fini prudenziali.

Soppressione della deroga alla soglia del 10%

È soppresso l’articolo 496 del regolamento (UE) n. 575/2013, eliminando la precedente deroga che consentiva alle autorità competenti di discostarsi dalla soglia del 10% per talune attività di copertura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’8 luglio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprudenziale bancarioobbligazioni garantitevigilanza bancarialiquiditàmercati finanziari

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