Sentenza del 25/01/2016 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Trasferimento dell'immobile subordinato al pagamento del corrispettivo - Condizione meramente potestativa - Tassazione in misura proporzionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale. Il trasferimento immobiliare disposto ex art. 2932 c.c. non è soggetto a imposta fissa, poiché la condizione consistente nel pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente è assimilabile a una condizione meramente potestativa. È stata applicata in via estensiva la previsione dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., con la quale era stato disposto il trasferimento di un immobile al promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito. Il punto controverso era stabilire se tale provvedimento dovesse essere tassato in misura fissa oppure con imposta proporzionale, considerando la subordinazione del trasferimento al pagamento come condizione meramente potestativa dipendente dalla volontà dell'acquirente.
Norme richiamate
Art. 2932 del codice civile
Disciplina l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto e consente al giudice di disporre il trasferimento dell'immobile in favore del promissario acquirente.
Art. 27, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Sono considerati sottoposti a condizione meramente potestativa gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente.
La norma è stata applicata in via estensiva alla sentenza ex art. 2932 c.c. subordinata al pagamento del prezzo, ritenendo che tale pagamento dipenda dalla volontà dell'acquirente e comporti quindi l'assoggettamento all'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Una sentenza che produce direttamente il trasferimento di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. è normalmente trattata, ai fini dell'imposta di registro, come atto traslativo e non come semplice provvedimento processuale.
- Se gli effetti del trasferimento sono subordinati al pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente, tale subordinazione può essere qualificata come condizione meramente potestativa.
- La qualificazione come condizione meramente potestativa conduce, nel caso esaminato, all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il contenuto concreto della pronuncia: se essa realizza il trasferimento immobiliare e la condizione dipende dalla volontà dell'acquirente, l'Amministrazione può applicare la tassazione proporzionale.
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