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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12959/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I coniugi Castenetto e Truant hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 ss. c.c.i.i.; il tribunale di Udine ha respinto l'istanza con decreto del 16/01/2025 e la corte d'appello ha rigettato il reclamo (decreto n. 86/2025). I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi contro il decreto della corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la disciplina della liquidazione controllata sia assoggettata, per compatibilità, alle disposizioni di cui al titolo III (sezioni II e III) del c.c.i.i., e dunque all'art. 50 (che regola il decreto del tribunale che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il reclamo), e che l'art. 50, comma 4, dispone che il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo "non è ricorribile per cassazione". Per effetto del rinvio operato dall'art. 270, comma 5, c.c.i.i., tale regola si applica anche alla liquidazione controllata; ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; viene altresì evidenziata la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • Codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.i.) - art. 50, comma 4

    il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo "non è ricorribile per cassazione"

    La Corte ha interpretato la norma come applicabile, per rinvio e compatibilità, anche alla liquidazione controllata: il decreto di rigetto del reclamo d'appello non è impugnabile in Cassazione, per carenza dei requisiti di definitività e decisorietà.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.i.) - art. 270, comma 5

    Opera il rinvio delle disposizioni che regolano la liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata (in particolare richiamando l'art. 50), rendendo applicabili le stesse regole sul reclamo e la non impugnabilità per cassazione.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.i.) - artt. 66 e 268 e ss.

    Definiscono la liquidazione controllata e le modalità di proposizione dell'istanza di apertura; l'art. 66 è richiamato come norma che consente la domanda di apertura della liquidazione controllata tra le 'procedure familiari' previste dall'art. 65.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza (c.c.i.i.) - art. 65

    Individua le procedure previste (tra cui la liquidazione controllata per determinati soggetti) e rinvia all'applicazione, per compatibilità, delle disposizioni di altre sezioni del codice.

  • DPR 115/2002 - art. 13 (come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012)

    Regola l'obbligo e le modalità del versamento del contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte dei ricorrenti in base a questa norma.

  • Corte costituzionale - sentenza n. 121/2024

    Richiamata per sostenere il principio di eguale trattamento tra procedure omologhe e l'identità strutturale tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, a fondamento dell'applicazione per compatibilità delle stesse regole procedurali.

Massime di principio

  • Il reclamo alla corte d'appello è il rimedio previsto contro il decreto del tribunale che respinge la domanda di apertura della liquidazione controllata; tuttavia, se la corte d'appello rigetta il reclamo, quel decreto non è impugnabile in Cassazione (art. 50, comma 4, c.c.i.i., per effetto del rinvio operato dall'art. 270, comma 5).
  • La carenza dei requisiti di definitività e di decisorietà (cioè l'assenza di una decisione definitiva che incida su un diritto del debitore) rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo nella liquidazione controllata; la domanda di apertura è riproponibile.
  • In situazioni analoghe, se si intende ottenere una pronuncia impugnabile, occorre valutare se esistono elementi nuovi o profili decisori che possano modificare la situazione sostanziale (ad esempio nuova documentazione o mutamento della situazione economica) e quindi riproporre l'istanza al tribunale o formulare le doglianze già in sede di reclamo alla corte d'appello.
  • Occorre considerare rimedi alternativi solo se la decisione produce effetti immediati e definitivi su diritti concreti (es.: misure esecutive o cautelari interdette dalla procedura); in assenza di tali effetti, l'azione più efficace è riproporre la domanda o curare meglio l'impugnazione in sede di reclamo.
  • È importante nel ricorso e nel reclamo mettere in evidenza eventuali profili di illegittimità o di violazione di norme che incidano direttamente su diritti sostanziali, poiché solo decisioni con effetto decisorio diretto e definitivo su diritti soggettivi possono divenire oggetto di ricorso per cassazione.

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