Sentenza del 30/10/2018 n. 3202 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Dichiarazione - Operazioni intercorse con soggetti in Paesi "black list" - Omessa indicazione - Sanzione per violazioni formali - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione dell'omessa indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi, delle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi "black list". Il contribuente aveva comunque comunicato all'Ufficio tutti i dati relativi alle operazioni, consentendo i controlli sulla deducibilità dei costi. La questione era quindi se tale omissione comportasse una sanzione sostanziale oppure una sanzione per violazione formale.
La decisione
È stata ritenuta applicabile la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, relativa alle violazioni formali. La comunicazione completa delle operazioni all'Ufficio, pur consentendo il controllo della deducibilità dei costi, non ha eliminato l'obbligo di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché l'omissione non aveva impedito i controlli né determinato di per sé un'evasione d'imposta, la violazione è stata qualificata come formale.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997
La norma sanziona le violazioni degli obblighi di comunicazione e dichiarazione che non incidono direttamente sulla determinazione o sul versamento dell'imposta. Nel caso esaminato, l'omessa indicazione separata delle operazioni con soggetti residenti in Paesi "black list" è stata considerata una violazione formale, poiché l'Amministrazione disponeva comunque delle informazioni necessarie per effettuare i controlli.
Massime di principio
- La comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati necessari al controllo non sostituisce necessariamente gli specifici obblighi dichiarativi previsti dalla legge.
- Quando un'informazione viene omessa nella dichiarazione, ma è comunque disponibile all'Ufficio e consente di verificare la posizione fiscale del contribuente, la violazione può essere qualificata come formale anziché sostanziale.
- La mancata indicazione separata di operazioni soggette a obblighi informativi specifici può comunque comportare una sanzione, anche se non vi è stata evasione d'imposta.
- Per valutare la natura della violazione occorre distinguere tra l'omissione che incide sulla determinazione dell'imposta e quella che riguarda soltanto modalità, forma o completezza della dichiarazione.
- La collaborazione documentale del contribuente può ridurre la gravità della violazione e impedire una qualificazione sostanziale, ma non esclude automaticamente l'applicazione della sanzione formale.
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