Sentenza n. 900/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 326/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata il 17.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, con particolare riguardo al pagamento di interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria voucher)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 326/2024 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha dedotto il mancato integrale adempimento della pronuncia, chiedendo l'accredito dei voucher riconosciuti e il pagamento degli interessi o della rivalutazione previsti dalla sentenza del giudice ordinario. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che i voucher erano stati accreditati sulla carta elettronica della ricorrente il 12 dicembre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso, depositato l'11 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la pretesa principale relativa al capitale era stata integralmente e puntualmente soddisfatta prima dell'instaurazione del giudizio; pertanto ha respinto il ricorso in relazione al capitale. Ha invece accertato la persistente necessità di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario quanto agli interessi o alla rivalutazione, ordinando al Ministero di provvedervi entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi 90 giorni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per soccombenza virtuale parziale, considerato che aveva instaurato il giudizio dopo l'accredito del capitale; sono state compensate nella misura di un terzo in ragione del residuo pagamento dovuto, di importo minimo rispetto al capitale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori, mentre il contributo unificato resta a suo carico.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale della pretesa sostanziale prima della proposizione del ricorso esclude la fondatezza della domanda per la parte già soddisfatta, anche se l'amministrazione documenta l'adempimento nel corso del giudizio.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce sia una prestazione principale sia accessori quali interessi o rivalutazione, l'adempimento della sola prestazione principale non esaurisce l'obbligo conformativo: il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento degli accessori ancora dovuti entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di esecuzione impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone il termine e delimitandone i poteri sostitutivi.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, la proposizione del ricorso dopo l'integrale adempimento della parte principale della prestazione può determinare la soccombenza virtuale del ricorrente, pur con compensazione parziale per la residua inadempienza dell'amministrazione.
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