Cassazione Penale, Sentenza n. 20456/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna in primo grado: Matera e Ciaravola ritenuti responsabili del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e solo Matera anche del reato previsto dall'art. 640 c.p.; il fatto riguardava una Range Rover rubata a cui erano stati modificati numero di telaio e targhe e poi venduta a Ernesto Fox. I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro, (i) mancata adeguata motivazione sul rigetto dell'istanza di rinvio depositata il 27/06/2025; (ii) vizi nella valutazione dei presupposti giuridici per ritenere configurabile il reato di riciclaggio; (iii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle circostanze difensive e alla mancanza di consapevolezza dell'illecita provenienza del bene; (iv) errata applicazione della normativa in relazione alla ricettazione e alla distinzione tra riciclaggio e ricettazione; (v) mancata considerazione dell'assenza dell'elemento psicologico per la ricettazione; (vi) errata valutazione circa il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di trattazione orale perché presentata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p.; ha inoltre confermato che il rigetto dell'istanza di rinvio era legittimo perché l'impedimento era stato comunicato tardivamente rispetto agli impegni concomitanti (art. 420-ter c.p.p.). Quanto alle censure di merito, la Corte ha qualificato molte doglianze come valutazioni meramente fattuali non sindacabili in sede di legittimità e ha quindi escluso la possibilità di una rivalutazione probatoria in cassazione. La motivazione di merito della Corte di appello (sulla nazionalizzazione del veicolo da parte di Ciaravola, sull'acquisto e immatricolazione da parte di Matera, sulla differenza tra riciclaggio e ricettazione e sul diniego delle attenuanti) è stata ritenuta non manifestamente illogica. A norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali, una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio è distinto dalla ricettazione: richiede un comportamento idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e il dolo generico di trasformazione/occultamento; la sentenza di merito ha ritenuto riciclaggio sussistente rispetto all'auto alterata e rivenduta
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La ricettazione richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto; la Corte ha evidenziato la differenza tra questo dolo specifico e il dolo generico del riciclaggio
art. 640 cod. pen.
Norma invocata in relazione alla responsabilità attribuita a Matera (delitto per cui era stato condannato in primo e secondo grado); la cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, non ha riformato la decisione di merito
art. 712 cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto non applicabile l'art. 712 al caso di specie; la cassazione non ha ravvisato manifesta illogicità nella relativa motivazione
art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen.
Il concomitante impegno professionale può costituire legittimo impedimento solo se prospettato non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni; la Corte ha ritenuto tardiva l'istanza di rinvio depositata 3 giorni prima dell'udienza
art. 611 comma 1-ter cod. proc. pen.
Termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale (25 giorni liberi prima dell'udienza); la richiesta presentata oltre tale termine non è stata ammessa
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, con provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare le parti al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di irrogare una somma alla Cassa delle ammende; applicata nel caso con condanna a €3.000,00
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riguardano le attenuanti generiche e la loro quantificazione; la Corte di appello ha motivato il diniego delle attenuanti e la cassazione lo ha ritenuto esente da manifesta illogicità, quindi non sindacabile
art. 111 e art. 24 Cost.
Richiamate nelle censure sui presunti profili procedurali e di tutela della difesa; la Corte ha ritenuto non sussistere violazioni tali da giustificare il sindacato di legittimità
Massime di principio
- Le istanze di rinvio o le comunicazioni di impedimento devono essere presentate tempestivamente: il concomitante impegno professionale va segnalato non appena noto e le richieste di trattazione orale devono rispettare i termini (art. 611 c.p.p.)
- La Corte di cassazione non può sindacare nuovamente la valutazione delle prove di merito; le doglianze che consistono in una rivalutazione fattuale sono inammissibili
- Va ben distinta la fattispecie di riciclaggio da quella di ricettazione: il riciclaggio si concentra su atti idonei a occultare l'origine del bene e su un dolo generico di trasformazione/occultamento, mentre la ricettazione richiede dolo specifico di procurare un profitto
- Le questioni relative all'elemento psicologico del reato (dolo) e alla consapevolezza della illecita provenienza vanno provate con elementi di fatto valutabili in primo grado e in appello; la cassazione interviene solo per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione
- La valutazione e la concessione/negazione delle attenuanti generiche sono sindacate in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o giuridicamente errata
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo
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