Risoluzione n. 288 del 9/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6806 per utilizzare in F24 il credito d’imposta riconosciuto agli istituti universitari di diretta emanazione di università estere, autorizzati al rilascio di titoli riconosciuti in Italia. Il credito può essere fruito in compensazione o, in alternativa, tramite erogazione in denaro, con efficacia operativa dal quinto giorno lavorativo successivo alla risoluzione.
Istituzione del codice tributo 6806 per il credito d’imposta degli istituti universitari esteri
Istituzione del codice tributo 6806 per il credito d’imposta degli istituti universitari esteri
La risoluzione individua il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto agli istituti universitari di diretta emanazione di università estere. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’art. 31, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Quadro normativo e finalità del beneficio
La norma richiamata prevede la concessione di un contributo in favore degli istituti universitari diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e della legge 11 luglio 2002, n. 148. Il beneficio è destinato a sostenere programmi di formazione internazionale rivolti a studenti di nazionalità italiana e attività di ricerca con la partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri.
La disposizione stabilisce inoltre che il contributo possa essere fruito anche come credito d’imposta, riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Procedura di accesso al beneficio
Il decreto 22 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha disciplinato le modalità applicative della norma. In particolare, ha previsto che nelle domande sia indicata anche la modalità prescelta per la fruizione del beneficio.
L’art. 3 del decreto stabilisce che il contributo possa essere utilizzato:
- mediante erogazione in denaro;
- tramite compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo del credito in compensazione, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6806 – "credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del dl 159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222".
Modalità di compilazione del modello F24
Il codice tributo deve essere esposto nella sezione erario del modello F24:
- in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati";
- ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno in cui il credito è stato concesso.
Decorrenza operativa
La risoluzione precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, ossia successivamente al 9 luglio 2008.
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