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Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 178/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 353/2025 dal Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2025, notificata il 30.10.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 471,74, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202601023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, n. 178/2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero al pagamento di € 471,74, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 ottobre 2025 e notificata al Ministero il 30 ottobre 2025, che aveva riconosciuto € 471,74, oltre interessi, per retribuzione professionale docente. Ha domandato il pagamento del capitale e degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia; non ha chiesto le spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza. Accerta che la sentenza civile è stata attestata conforme all'originale e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, al momento del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione, applicabile anche all'ottemperanza. Ordina al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, inclusi, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello ordinariamente percepito dal funzionario pubblico. Condanna il Ministero a € 800,00 per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori antistatari. Dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della serialità delle inottemperanze relative alla retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

    Il TAR accoglie l'azione di ottemperanza e ordina l'esecuzione del giudicato, disponendo anche la nomina condizionata del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione dell'azione.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 30.10.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    Per il titolo giudiziale azionato è sufficiente l'attestazione di conformità all'originale; dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 30.10.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    La riformulazione dell'art. 475 c.p.c. ha eliminato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 30.10.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    La disposizione transitoria ha reso non più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28 febbraio 2023.

  • art. 30, comma 15, l. 488/1999

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

    La norma non è citata né interpretata nel testo della decisione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, termine applicabile anche a tale giudizio.
  • In caso di inottemperanza a un giudicato, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può delegare l'esercizio concreto dei poteri commissariali a un soggetto idoneo anche appartenente a un'altra articolazione della stessa amministrazione, senza essere vincolato ai rapporti gerarchici o alle ordinarie attribuzioni degli uffici; può inoltre utilizzare i capitoli di spesa disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente o funzionario pubblico e si connette ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso in quello ordinariamente percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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