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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04268/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un sollecito di pagamento riferito a tredici cartelle esattoriali presupposte, relative a sanzioni amministrative, tributi e imposte. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto e le spese erano state poste integralmente a suo carico. In appello la decisione è stata parzialmente riformata: è stato accolto il gravame limitatamente a una delle cartelle presupposte. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla richiesta di riforma della statuizione sulle spese del primo grado, chiedendone l'annullamento o la compensazione, anche in ragione della soccombenza reciproca e dell'asserita eccessività della liquidazione in rapporto al valore e alla complessità della causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: una volta accolto, sia pure parzialmente, l'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle del primo grado, anche d'ufficio. Poiché la sentenza impugnata aveva omesso di statuire sulle spese di primo grado nonostante la parziale riforma, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini il regime delle spese di merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite.

  • c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio secondo cui il giudice d'appello deve regolare nuovamente le spese in caso di riforma, anche parziale, della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali in relazione all'esito complessivo della lite, comprendendo anche le spese del primo grado.
  • L'omessa pronuncia sulle spese di primo grado, a fronte di una riforma anche parziale della sentenza impugnata, integra vizio di nullità della decisione.
  • Se la decisione d'appello conferma integralmente la sentenza impugnata, la statuizione sulle spese può essere modificata solo se il relativo capo è stato specificamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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