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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2091

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle valute strettamente correlate utilizzato nell'ambito della disciplina prudenziale UE per enti creditizi e imprese di investimento. La modifica consiste nella sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, così da riflettere la correlazione effettiva tra le valute sulla base dei dati considerati fino al 31 marzo 2018. L'atto è adottato sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione dell'ABE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco delle valute strettamente correlate ai fini del regolamento prudenziale bancario UE, mediante sostituzione dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento solo in via indiretta, in quanto aggiorna le coppie di valute da considerare "strettamente correlate" ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 354, paragrafo 3, e delle relative norme tecniche di attuazione. L'intervento incide sulla disciplina prudenziale del rischio di cambio e sulle valute elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, sostituito integralmente. È rilevante nel SEE.

Aggiornamento dell'elenco delle valute strettamente correlate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, aggiornando l'elenco delle "valute strettamente correlate" ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. L'intervento è di natura tecnica e prudenziale: serve a mantenere allineata la disciplina alle correlazioni effettive tra le valute rilevanti ai fini dei requisiti bancari.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama l'articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che costituisce la base giuridica per l'adozione delle norme tecniche di attuazione sulle valute strettamente correlate. Nei considerando si chiarisce che l'aggiornamento dell'elenco è necessario perché le coppie di valute devono continuare a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive monete.

Base tecnica dell'intervento

Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorità bancaria europea (ABE). La Commissione evidenzia inoltre che le modifiche non introducono cambiamenti sostanziali di rilievo; per questo motivo l'ABE non ha svolto una consultazione pubblica, ritenendola sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto delle modifiche, in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Modifica sostanziale: sostituzione dell'allegato

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197. Il nuovo allegato contiene un elenco articolato in 28 parti, ciascuna riferita a una valuta di base, e indica le valute considerate strettamente correlate con essa. Tra le valute elencate figurano, tra le altre, euro (EUR), dirham degli Emirati arabi (AED), lek albanese (ALL), marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM), lev bulgaro (BGN), franco svizzero (CHF), yuan cinese (CNY), corona ceca (CZK), corona danese (DKK), dollaro di Hong Kong (HKD), kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), nuovo shekel israeliano (ILS), rupia indiana (INR), won sudcoreano (KRW), lira libanese (LBP), dirham marocchino (MAD), denar della Macedonia del Nord (MKD), pataca di Macao (MOP), peso filippino (PHP), zloty polacco (PLN), leu rumeno (RON), dinaro serbo (RSD), corona svedese (SEK), dollaro di Singapore (SGD), baht thailandese (THB), dollaro di Taiwan (TWD) e dollaro USA (USD).

Data di riferimento per la valutazione delle coppie di valute

Nei considerando è precisato che il 31 marzo 2018 è la data limite per il computo delle serie di dati di tre e cinque anni utilizzate per valutare le coppie di valute incluse nell'elenco. Tale indicazione rileva per comprendere la base fattuale su cui è stato costruito l'aggiornamento.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti nel contesto della disciplina prudenziale bancaria UE, anche ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato sulle valute strettamente correlate

L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con l'allegato del nuovo regolamento. Il nuovo allegato elenca, in 28 parti, le coppie di valute considerate strettamente correlate rispetto a ciascuna valuta di riferimento (ad esempio EUR, AED, ALL, BAM, BGN, CHF, CNY, CZK, DKK, HKD, HRK, HUF, ILS, INR, KRW, LBP, MAD, MKD, MOP, PHP, PLN, RON, RSD, SEK, SGD, THB, TWD, USD).

Base normativa e finalità tecnica

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. La finalità è mantenere l'elenco delle valute coerente con la correlazione effettiva tra le rispettive valute, secondo i criteri tecnici utilizzati per la valutazione.

Data di riferimento per la valutazione

Nei considerando si precisa che il 31 marzo 2018 costituisce la data limite per il computo delle serie storiche di tre e cinque anni necessarie per valutare le coppie di valute incluse nell'elenco ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

Origine delle norme tecniche e consultazione pubblica

L'atto si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dalla Banca europea (ABE). È altresì indicato che l'ABE non ha svolto una consultazione pubblica, ritenendola sproporzionata, poiché le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 non comportano cambiamenti sostanziali rilevanti.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialimercati finanziaririschio di cambio

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