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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1098

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1098 della Commissione, del 20 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

Normativa europea32017R1098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nella finestra 1°-7 giugno 2017 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017. Inoltre, identifica i quantitativi rimasti non richiesti per taluni contingenti e li trasferisce al sottoperiodo successivo, 1° ottobre-31 dicembre 2017. La misura è adottata in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle norme di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 1301/2006.

Ripartizione delle domande di titoli di importazione e riallocazione di quantitativi non richiesti nell'ambito di alcuni contingenti tariffari per il pollame per il periodo 2017.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che hanno presentato, dal 1° al 7 giugno 2017, domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame. Riguarda il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e, per i quantitativi non richiesti, il successivo sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Contingenti tariffari nel settore del pollame: coefficienti di attribuzione e riallocazione dei quantitativi non richiesti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1098 della Commissione disciplina la gestione di alcuni contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007. Esso interviene sulla base delle domande di titoli di importazione presentate nella settimana 1°-7 giugno 2017, con riferimento al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017, e dispone anche il trasferimento dei quantitativi non domandati al sottoperiodo successivo.

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 e richiama il regolamento (CE) n. 1301/2006 per la disciplina comune di gestione dei contingenti e per il calcolo del coefficiente di attribuzione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli operatori che hanno presentato domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari del settore del pollame nel periodo 1°-7 giugno 2017. Gli effetti operano su due sottoperiodi del contingente:

  • 1° luglio - 30 settembre 2017, per l’applicazione dei coefficienti di attribuzione ai quantitativi richiesti;
  • 1° ottobre - 31 dicembre 2017, per l’aggiunta dei quantitativi rimasti inutilizzati perché non oggetto di domanda. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Coefficienti di attribuzione

Per i contingenti per i quali le domande superano le disponibilità, il regolamento fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. Tali coefficienti sono riportati nell’allegato e consentono di determinare la misura in cui i titoli di importazione possono essere rilasciati per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017.

Quantitativi non richiesti e loro trasferimento

Per alcuni contingenti, le domande risultano inferiori ai quantitativi disponibili. In questi casi, i quantitativi non richiesti sono individuati nell’allegato e devono essere aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, 1° ottobre-31 dicembre 2017. L’allegato segnala, tra gli altri, il numero d’ordine 09.4421 con 500 047 kg da riallocare.

Allegato e dati operativi

L’allegato contiene, per ciascun numero d’ordine, due informazioni operative: il coefficiente di attribuzione per le domande presentate per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 e i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. I numeri d’ordine menzionati sono 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421 e 09.4422.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta motivata dall’esigenza di garantire l’efficacia immediata della misura nella gestione dei contingenti tariffari.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per le domande di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato. Tali coefficienti sono fissati ai fini del rilascio dei titoli quando le domande superano le disponibilità del contingente.

Riallocazione dei quantitativi non richiesti

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono indicati nell’allegato e devono essere aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo, 1° ottobre-31 dicembre 2017. Nell’allegato è riportato, tra gli altri, il contingente 09.4421 con quantitativo non richiesto pari a 500 047 kg.

Ambito temporale di efficacia e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in deroga alla regola ordinaria, per garantirne l’efficacia immediata nella gestione dei contingenti.

Base giuridica e coordinamento con la disciplina dei contingenti

La base giuridica è l’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il provvedimento opera nell’ambito del regolamento (CE) n. 1385/2007, che disciplina l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari nel settore del pollame, e tiene conto del regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare del meccanismo di calcolo del coefficiente di attribuzione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticontingenti tariffariimportazionisettore del pollame

Testo integrale

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