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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/493

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/493 della Commissione del 28 febbraio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cebolla de la Mancha» (IGP)]

Normativa europea32023R0493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome «Cebolla de la Mancha» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione motivata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si limita quindi a formalizzare l’iscrizione e a stabilire la sua entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Cebolla de la Mancha» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome «Cebolla de la Mancha» per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina, nel testo fornito, altre categorie di prodotti o ulteriori condizioni tecniche di produzione oltre alla qualificazione del prodotto registrato.

Iscrizione di «Cebolla de la Mancha» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/493 della Commissione formalizza la registrazione del nome «Cebolla de la Mancha» nel sistema UE delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna, in assenza di opposizioni motivate.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alla fase di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione conclude che la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome «Cebolla de la Mancha» come IGP. Il testo specifica inoltre che la denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formulato espressamente nel dispositivo finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 registra il nome «Cebolla de la Mancha» come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alla Commissione alcuna opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geograficheregistri ue

Testo integrale

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