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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/435

Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

Normativa europea32023R0435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un nuovo capitolo REPowerEU nei piani nazionali di ripresa e resilienza, destinato a finanziare riforme e investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione verde. Introduce nuove fonti di finanziamento, tra cui 20 miliardi di EUR di proventi ETS, trasferimenti da fondi di coesione e dalla riserva Brexit, nonché una disciplina specifica per prefinanziamenti e valutazione dei piani. Modifica inoltre il quadro della politica di coesione 2014-2020 per consentire misure eccezionali a favore di PMI e famiglie vulnerabili colpite dai prezzi energetici.

Modifica il regolamento (UE) 2021/241 per introdurre i capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e adegua, in via conseguenziale, i regolamenti sui fondi strutturali e la direttiva ETS per finanziare misure energetiche e di resilienza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, sui programmi della politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027, sulla riserva di adeguamento alla Brexit e sul sistema ETS. In particolare riguarda gli Stati membri che presentano o modificano piani per la ripresa e la resilienza dopo il 1° marzo 2023 con richiesta di finanziamenti aggiuntivi (prestiti, quote ETS, trasferimenti da fondi di coesione o dalla riserva Brexit) e, sul versante della coesione, i programmi FESR, FSE/FSE+, Fondo di coesione e REACT-EU; esclude i programmi di cooperazione territoriale europea per alcune misure eccezionali del regolamento 1303/2013.

Regolamento (UE) 2023/435: capitoli REPowerEU nei piani di ripresa e resilienza

Il regolamento interviene sul dispositivo per la ripresa e la resilienza per integrare la risposta europea alla crisi energetica aggravata dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. La finalità è accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, rafforzare la sicurezza e la resilienza del sistema energetico e sostenere la transizione verde, mantenendo la coerenza con il Green Deal, con la normativa climatica UE e con gli obiettivi 2030/2050.

Ambito e logica di intervento

Il testo modifica principalmente il regolamento (UE) 2021/241, ma interviene anche sul quadro della politica di coesione 2014-2020, sul regolamento sulle disposizioni comuni 2021-2027, sulla riserva di adeguamento alla Brexit e sulla direttiva ETS. La logica è duplice: da un lato inserire nei piani nazionali di ripresa un capitolo REPowerEU, dall’altro mobilitare risorse aggiuntive e rendere più flessibile l’utilizzo di fondi UE per finanziare misure energetiche e sociali connesse alla crisi.

Capitolo REPowerEU nei piani nazionali

Gli Stati membri che presentano piani o modifiche di piano dopo il 1° marzo 2023 e che richiedono finanziamenti aggiuntivi devono includere un capitolo REPowerEU. Il capitolo può contenere nuove riforme e investimenti avviati dal 1° febbraio 2022 oppure una parte rafforzata di misure già approvate; se il contributo finanziario massimo dello Stato membro viene ridotto, possono essere inserite anche misure già approvate senza rafforzamento, fino all’importo della riduzione.

Le misure devono perseguire almeno uno degli obiettivi indicati nell’art. 21 quater, par. 3, tra cui:

  • sicurezza dell’approvvigionamento energetico, in particolare gas e, in casi limitati, petrolio;
  • efficienza energetica di edifici e infrastrutture critiche;
  • decarbonizzazione industriale;
  • sviluppo di biometano sostenibile e idrogeno rinnovabile o privo di combustibili fossili;
  • aumento della quota di rinnovabili;
  • contrasto della povertà energetica;
  • riduzione della domanda di energia;
  • eliminazione di strozzature di rete e sviluppo dello stoccaggio;
  • sostegno alla riqualificazione della forza lavoro e alle catene del valore di materie prime e tecnologie critiche.

Regole di ammissibilità e principio DNSH

Il regolamento conferma, come regola generale, l’applicazione del principio del "non arrecare un danno significativo". Tuttavia, per le misure relative alle infrastrutture e agli impianti energetici necessari a rispondere a esigenze immediate di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, il principio può non applicarsi previa valutazione positiva della Commissione. Per le infrastrutture petrolifere, la deroga è circoscritta agli Stati membri che, al 1° marzo 2023, beneficiano della deroga temporanea eccezionale di cui all’art. 3 quaterdecies, par. 4, del regolamento (UE) n. 833/2014.

La Commissione deve verificare la necessità e proporzionalità della misura, il rischio di lock-in, l’esistenza di alternative più pulite e la compatibilità con gli obiettivi climatici dell’Unione. Le misure che beneficiano della deroga non possono superare il 30% dei costi totali stimati del capitolo REPowerEU.

Finanziamento: proventi ETS, fondi di coesione e riserva Brexit

Il regolamento crea un nuovo flusso di 20 miliardi di EUR, a prezzi correnti, provenienti dalla monetizzazione di quote ETS ai sensi del nuovo art. 10 sexies della direttiva 2003/87/CE. Le risorse sono assegnate agli Stati membri secondo una metodologia che considera popolazione, PIL pro capite inverso, deflatore degli investimenti fissi lordi e quota di combustibili fossili nel mix energetico. Le quote sono disponibili automaticamente dal 1° marzo 2023 e le risorse sono dedicate alle misure REPowerEU.

In parallelo, gli Stati membri possono mobilitare fino al 7,5% delle dotazioni nazionali iniziali di FESR, FSE+ e Fondo di coesione per misure che contribuiscono agli obiettivi REPowerEU, e possono trasferire al dispositivo la totalità o parte della dotazione della riserva di adeguamento alla Brexit. Viene inoltre previsto un prefinanziamento fino al 20% del finanziamento supplementare richiesto, con limiti specifici per le risorse trasferite dai fondi della coesione.

Valutazione dei capitoli e criteri quantitativi

La Commissione valuta i capitoli REPowerEU con criteri specifici aggiuntivi, verificando in particolare:

  • il contributo effettivo alla sicurezza energetica e alla diversificazione dell’approvvigionamento;
  • la capacità di aumentare rinnovabili, efficienza energetica, stoccaggio e riduzione della dipendenza dai fossili;
  • la dimensione transfrontaliera o multinazionale delle misure.

Restano centrali i parametri del 37% per la transizione verde, anche con riferimento ai capitoli REPowerEU, e il requisito che le misure transfrontaliere o multinazionali rappresentino, di regola, almeno il 30% dei costi stimati del capitolo. Il regolamento disciplina anche la documentazione che gli Stati membri devono fornire nei piani e negli aggiornamenti delle consultazioni con autorità locali, parti sociali e altri portatori di interessi.

Rafforzamento della trasparenza e del monitoraggio

Il regolamento introduce un portale pubblico nazionale e un sistema di centralizzazione a livello Commissione per pubblicare i 100 maggiori destinatari finali dei fondi del dispositivo, con aggiornamento semestrale. Inoltre amplia il monitoraggio e il quadro di valutazione della ripresa e resilienza, imponendo alla Commissione di riferire specificamente sull’attuazione dei capitoli REPowerEU, sui risultati conseguiti e sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili.

Misure eccezionali nella politica di coesione 2014-2020

Per fronteggiare l’emergenza energetica, il regolamento inserisce nel regolamento 1303/2013 una disciplina straordinaria che consente:

  • sovvenzioni del FESR alle PMI particolarmente colpite dai rincari energetici per finanziare capitale di esercizio;
  • sostegno del FSE alle famiglie vulnerabili per i costi del consumo energetico;
  • sostegno del FESR, FSE e Fondo di coesione ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e equivalenti.

Le misure devono essere programmate in assi prioritari dedicati, con cofinanziamento UE al 100%, ammissibilità delle spese dal 1° febbraio 2022 e un tetto complessivo di pagamenti della Commissione pari a 5 miliardi di EUR nel 2023. La misura non si applica ai programmi di cooperazione territoriale europea.

Effetti pratici per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e consulenti che assistono enti pubblici o soggetti beneficiari, il regolamento rileva soprattutto per:

  • la riprogrammazione dei PNRR con capitoli REPowerEU e nuovi vincoli di contenuto;
  • la gestione di finanziamenti misti tra RRF, fondi di coesione, ETS e riserva Brexit;
  • le verifiche di ammissibilità temporale delle misure dal 1° febbraio 2022 e delle regole sul DNSH;
  • la necessità di documentare consultazioni, target climatici e dimensione transfrontaliera;
  • la maggiore trasparenza su destinatari finali e monitoraggio dell’attuazione.

In sintesi, il regolamento costruisce un quadro di finanziamento e governance straordinario per risposte rapide e coordinate alla crisi energetica, integrandole nella struttura del dispositivo per la ripresa e la resilienza e nella politica di coesione.

Disposizioni principali

Introduzione del capitolo REPowerEU nei PNRR

I piani per la ripresa e la resilienza presentati dopo il 1° marzo 2023 che richiedano finanziamenti aggiuntivi ai sensi degli articoli 14, 21 bis o 21 ter del regolamento (UE) 2021/241 devono includere un capitolo dedicato al piano REPowerEU (art. 21 quater). Il capitolo può contenere nuove riforme e investimenti avviati dal 1° febbraio 2022, oppure la parte rafforzata di misure già approvate dal Consiglio; per gli Stati soggetti a riduzione del contributo finanziario massimo, possono essere incluse anche misure già approvate senza rafforzamento fino all’importo della riduzione.

Obiettivi ammissibili delle misure REPowerEU

Le misure del capitolo devono contribuire ad almeno uno degli obiettivi di cui all’art. 21 quater, par. 3: sicurezza dell’approvvigionamento di gas e, in casi limitati, petrolio; efficienza energetica degli edifici e infrastrutture critiche; decarbonizzazione industriale; biometano e idrogeno rinnovabile; aumento delle rinnovabili; contrasto della povertà energetica; riduzione della domanda di energia; eliminazione di strozzature nella trasmissione e distribuzione, stoccaggio, integrazione delle rinnovabili e trasporti a zero emissioni; riqualificazione della forza lavoro e sostegno alle catene del valore per materie prime e tecnologie critiche.

Deroga mirata al principio DNSH

Il principio del "non arrecare un danno significativo" continua a valere in via generale, ma non si applica alle riforme e investimenti di cui all’art. 21 quater, par. 3, lett. a), relativi a infrastrutture e impianti energetici necessari per rispondere a esigenze immediate di sicurezza dell’approvvigionamento di gas; in via eccezionale può riguardare infrastrutture petrolifere per Stati membri soggetti alla deroga temporanea di cui all’art. 3 quaterdecies, par. 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 al 1° marzo 2023. La Commissione deve valutare necessità, proporzionalità, alternative più pulite, rischio di lock-in, misure di mitigazione e coerenza con gli obiettivi climatici UE 2030 e 2050; le misure così approvate non possono superare il 30% dei costi totali del capitolo REPowerEU.

Nuove risorse ETS per REPowerEU

L’art. 21 bis del regolamento 2021/241 mette a disposizione 20 miliardi di EUR a prezzi correnti di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile, ottenuti ai sensi dell’art. 10 sexies della direttiva 2003/87/CE. Le risorse sono assegnate agli Stati membri secondo una metodologia basata su popolazione, PIL pro capite inverso, deflatore degli investimenti fissi lordi e quota di combustibili fossili; sono disponibili automaticamente dal 1° marzo 2023 e sono destinate esclusivamente alle misure REPowerEU (salve le spese di assistenza tecnica di cui all’art. 6, par. 2).

Trasferimenti da fondi di coesione e dalla riserva Brexit

L’art. 21 ter consente di destinare agli obiettivi REPowerEU risorse dei programmi FESR, FSE+ e Fondo di coesione nel quadro del regolamento 2021/1060, fino al 7,5% della dotazione nazionale iniziale per ciascun fondo, e trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit ai sensi dell’art. 4 bis del regolamento 2021/1755. La disciplina di dettaglio è coordinata con gli articoli 24 e 26 bis del regolamento 2021/1060.

Prefinanziamento REPowerEU

L’art. 21 quinquies prevede la possibilità di richiedere un prefinanziamento del capitolo REPowerEU, fino a due versamenti per un importo totale massimo pari al 20% del finanziamento supplementare richiesto. Per le risorse trasferite dal regolamento 2021/1060, ciascuna delle due tranche non può superare 1 miliardo di EUR; il primo versamento va eseguito, per quanto possibile, entro due mesi dalla conclusione dell’accordo giuridico, il secondo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio.

Criteri di valutazione e target minimi

La Commissione valuta i capitoli REPowerEU anche sotto il profilo della capacità di contribuire alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell’approvvigionamento, alle rinnovabili, all’efficienza energetica, allo stoccaggio e alla riduzione della dipendenza dai fossili entro il 2030, nonché della dimensione transfrontaliera o multinazionale delle misure. Restano applicabili i target minimi del 37% per clima e del 30% per le misure transfrontaliere o multinazionali, con regole specifiche sul calcolo e sulla presentazione nei piani.

Deroghe e semplificazioni per la crisi energetica nella politica di coesione 2014-2020

L’art. 25 ter del regolamento 1303/2013 consente misure eccezionali: il FESR può finanziare capitale di esercizio in sovvenzione alle PMI particolarmente colpite dai prezzi energetici; il FSE può sostenere famiglie vulnerabili per i costi energetici; FESR, FSE e Fondo di coesione possono finanziare regimi di riduzione dell’orario lavorativo ed equivalenti. Le operazioni devono essere programmate in assi prioritari dedicati, con cofinanziamento UE al 100%, spese ammissibili dal 1° febbraio 2022 e limite massimo di pagamenti pari a 5 miliardi di EUR nel 2023; la misura non si applica alla cooperazione territoriale europea.

Possibilità di usare fino al 7,5% delle dotazioni 2021-2027 per REPowerEU

Il regolamento 2021/1060 è modificato per consentire agli Stati membri di richiedere, con modifica di programma, l’inserimento in priorità dedicate di misure che contribuiscono agli obiettivi REPowerEU, fino al 7,5% della dotazione nazionale iniziale di FESR, FSE+ e Fondo di coesione, a condizione che tali misure rientrino negli obiettivi specifici del fondo.

Trasferimento della dotazione Brexit al dispositivo

Il regolamento 2021/1755 è modificato per consentire, entro il 1° marzo 2023, la richiesta di trasferimento totale o parziale della dotazione provvisoria della Brexit Adjustment Reserve al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Se il trasferimento incide su prefinanziamenti già versati, la Commissione può recuperare le somme, che sono poi trasferite al dispositivo a beneficio dello Stato membro interessato.

Nuova monetizzazione straordinaria delle quote ETS

La direttiva 2003/87/CE è integrata con l’art. 10 sexies, che consente fino al 31 agosto 2026 la vendita all’asta di quote ETS fino a 20 miliardi di EUR per alimentare il dispositivo. Di questi, fino a 12 miliardi di EUR possono sostenere gli obiettivi REPowerEU di cui all’art. 21 quater, par. 3, lett. b)–f), e fino a 8 miliardi di EUR possono essere anticipati da quote che sarebbero state messe all’asta tra il 2027 e il 2030; 27 milioni di quote nella riserva stabilizzatrice del mercato sono inoltre destinate al sostegno dell’innovazione.

Come è indicizzato

Materieripresa economicaenergiaclimapolitica di coesionefinanza pubblica ue

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