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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/446

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/446 della Commissione del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

Normativa europea32023R0446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria UE per una specifica categoria di piante ornamentali del genere Ligustrum provenienti dal Regno Unito. Alla luce di una valutazione scientifica EFSA, la Commissione ritiene che il rischio fitosanitario sia accettabile se accompagnato da misure specifiche contro determinati organismi nocivi. Per questo le piante interessate vengono escluse dall’elenco delle piante ad alto rischio e inserite tra quelle ammesse all’importazione con prescrizioni particolari.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie UE per consentire l’importazione dal Regno Unito di specifiche piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum, escludendole dall’elenco delle piante ad alto rischio e fissando condizioni importative dedicate.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum, di massimo 20 anni, coltivate in substrato colturale e con diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. Incide, da un lato, sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio, e, dall’altro, sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che disciplina le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di piante rimosse da tale elenco ma non ancora pienamente rivalutate. Il testo precisa che, ai fini dell’atto, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

Modifica delle misure fitosanitarie per alcune piante di Ligustrum originarie del Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/446 della Commissione interviene nel quadro della disciplina fitosanitaria dell’Unione per aggiornare il trattamento di specifiche piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum provenienti dal Regno Unito. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/2031, opera sulla base di una valutazione preliminare del rischio, di un parere scientifico EFSA e delle informazioni tecniche fornite dal Regno Unito.

Contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che stabilisce misure fitosanitarie per alcune merci rimosse da tale elenco ma non ancora pienamente valutate. Il considerando spiega che il genere Ligustrum era incluso nell’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio e che, per alcune specie e condizioni di coltivazione, la valutazione del rischio ha consentito una diversa qualificazione normativa.

Valutazione del rischio e basi scientifiche

La Commissione prende atto del parere scientifico EFSA del 28 settembre 2022 relativo alle piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum, in substrato colturale, di massimo 20 anni e con diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, indipendentemente dal fatto che siano innestate o meno. L’EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci, Diaprepes abbreviatus, Epiphyas postvittana e Scirtothrips dorsalis, stimando la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi.

La Commissione conclude che il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione è ridotto a un livello accettabile se sono applicate misure adeguate e sono rispettate le corrispondenti prescrizioni particolari del regolamento (UE) 2019/2072. Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico vengono quindi considerate sufficienti per fissare prescrizioni fitosanitarie di importazione.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. Nell’allegato, nella tabella di cui al punto 1, la voce "Ligustrum L." viene sostituita da una formulazione che esclude espressamente le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum, purché:

  • abbiano massimo 20 anni;
  • siano coltivate in substrato;
  • abbiano un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto;
  • siano originarie del Regno Unito.

Effetto pratico della modifica è la cessazione della qualificazione di tali piante come piante ad alto rischio ai fini del regime previsto dal regolamento (UE) 2018/2019.

Prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 inserendo una nuova voce relativa alle medesime piante. La voce è collocata dopo quella riferita a Juglans regia L. e individua:

  • le merci interessate come piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con diametro massimo di 18 cm alla base del fusto;
  • il codice NC ex 0602 10 90;
  • il paese terzo di origine: Regno Unito.

Le misure importative previste si concentrano in particolare su Diaprepes abbreviatus e richiedono una dichiarazione ufficiale attestante che:

  • le piante sono indenni da Diaprepes abbreviatus;
  • il sito di produzione è risultato indenne da tale organismo nocivo mediante ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale con un campione di dimensioni sufficienti a consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %.

Inoltre, nei certificati fitosanitari deve comparire, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione", unitamente all’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Trattamento dei singoli organismi nocivi richiamati nei considerando

Il regolamento distingue tra i diversi organismi nocivi emersi dalla valutazione EFSA. Bemisia tabaci figura già tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/2072, mentre Scirtothrips dorsalis figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II dello stesso regolamento. Per questi profili il quadro normativo di riferimento è già disponibile.

Per Diaprepes abbreviatus, invece, il regolamento sottolinea che non è ancora incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Per tale ragione le misure si basano sul fascicolo tecnico del Regno Unito, in attesa di una valutazione del rischio completa che consenta di verificare se l’organismo debba essere inserito nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072 e se, conseguentemente, le piante interessate debbano essere incluse nell’allegato VII del medesimo regolamento.

Quanto a Epiphyas postvittana, la Commissione rileva che non è presente nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, che è già presente in diversi Stati membri e che non sono applicate misure ufficiali di controllo; inoltre il suo impatto nell’Unione non è considerato significativo. Per tale organismo non sono quindi ritenute necessarie prescrizioni specifiche per l’importazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del settore vivaistico e per i professionisti che assistono importatori e distributori, il testo comporta due conseguenze principali: da un lato, una specifica esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio per determinate piante di Ligustrum provenienti dal Regno Unito; dall’altro, l’applicazione di condizioni documentali e ispettive puntuali ai fini dell’ingresso nel territorio dell’Unione. La corretta qualificazione della merce, la verifica dell’origine, la gestione delle dichiarazioni ufficiali e la conformità dei certificati fitosanitari assumono quindi rilievo decisivo per l’ammissibilità all’importazione.

Disposizioni principali

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato: la voce relativa a "Ligustrum L." viene sostituita per escludere le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.

Misure fitosanitarie per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce che stabilisce condizioni di importazione per le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito, codice NC ex 0602 10 90.

Prescrizioni sulla dichiarazione ufficiale

Per tali piante è richiesta una dichiarazione ufficiale attestante che: le piante sono indenni da Diaprepes abbreviatus; il sito di produzione è risultato indenne da tale organismo nocivo mediante ispezioni ufficiali condotte in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a ispezione ufficiale con un campione idoneo a rilevare almeno un livello d’infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %.

Indicazioni obbligatorie nei certificati fitosanitari

Alla rubrica "Dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario deve figurare la formula: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione", insieme all’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Base scientifica e organismi nocivi considerati

La modifica si fonda sul parere EFSA del 28 settembre 2022. Sono richiamati come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci, Diaprepes abbreviatus, Epiphyas postvittana e Scirtothrips dorsalis; per Bemisia tabaci e Scirtothrips dorsalis si applica il quadro del regolamento (UE) 2019/2072, mentre per Diaprepes abbreviatus valgono le misure del fascicolo tecnico del Regno Unito. Per Epiphyas postvittana la Commissione ritiene non necessarie prescrizioni di importazione specifiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariocommercio esterosicurezza alimentare

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