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Sentenza

Sentenza del 05/12/2017 n. 1097 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposta di Registro - Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza nei termini di legge - Cattiva gestione dei lavori - Causa di forza maggiore - Non ricorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la revoca dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, sostenendo di non aver trasferito tempestivamente la residenza nel Comune dell'immobile per una causa di forza maggiore, costituita dai ritardi nella consegna dovuti all'inadempimento e alla cattiva gestione dei lavori da parte del costruttore. Deduceva inoltre di svolgere attività lavorativa nel Comune interessato, circostanza che avrebbe consentito di beneficiare dell'agevolazione anche senza trasferimento della residenza.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che i ritardi nella costruzione, ristrutturazione o consegna dell'immobile non costituiscano, di regola, causa di forza maggiore, trattandosi di circostanze prevedibili o evitabili e comunque riferibili ai rapporti contrattuali con il costruttore. Il requisito richiesto è il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché il contribuente avrebbe potuto reperire una soluzione abitativa alternativa. Nel caso concreto, inoltre, l'immobile risultava completato e dotato delle certificazioni necessarie. La deduzione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune è stata ritenuta tardiva, poiché non indicata nell'atto notarile, e comunque non adeguatamente provata. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 2.800 euro, nonché dell'ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già versato.

Norme richiamate

  • Art. 69, commi 3 e 4, legge n. 342/2000

    Disciplina il beneficio fiscale collegato all'acquisto della prima casa. Il mantenimento dell'agevolazione richiede il rispetto delle condizioni previste, tra cui il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro il termine di legge, salvo situazioni qualificabili come forza maggiore.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la parte privata soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

  • Cassazione civile n. 5015/2015 e successive conformi

    Il ritardo nella costruzione o ristrutturazione dell'immobile acquistato come prima casa, di regola, non integra causa di forza maggiore, poiché può essere prevedibile o evitabile e non impedisce necessariamente il trasferimento della residenza nel Comune mediante una sistemazione alternativa.

  • Cassazione civile n. 13148/2016 e n. 13346/2016

    Il requisito rilevante è il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, non necessariamente nell'immobile acquistato.

  • Cassazione civile n. 13850/2017

    Il contribuente deve indicare già nell'atto di acquisto, in alternativa al requisito della residenza, la volontà di utilizzare l'agevolazione in ragione della sede di lavoro situata nel Comune dell'immobile. L'indicazione tardiva in giudizio non è sufficiente.

  • Cassazione civile n. 19561/2012

    La decisione richiamata dalla contribuente riguarda una fattispecie eccezionale e non è stata ritenuta applicabile ai normali ritardi nella gestione dei lavori o nella consegna dell'immobile.

Massime di principio

  • Per conservare l'agevolazione prima casa è normalmente necessario trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro il termine previsto dalla legge; non è indispensabile trasferirsi materialmente nell'abitazione acquistata.
  • I ritardi del costruttore, dell'impresa esecutrice o nella gestione dei lavori sono normalmente considerati vicende contrattuali e non cause di forza maggiore, soprattutto se il contribuente avrebbe potuto trasferire la residenza in un alloggio alternativo.
  • La forza maggiore può essere riconosciuta solo in situazioni eccezionali, oggettive, imprevedibili e inevitabili, non imputabili al contribuente, come eventi straordinari o impedimenti amministrativi e abitativi particolarmente gravi.
  • Se si intende fondare l'agevolazione sulla sede di lavoro nel Comune dell'immobile anziché sulla residenza, tale criterio deve essere dichiarato nell'atto notarile e deve essere adeguatamente documentato.
  • Le responsabilità del costruttore possono eventualmente giustificare una richiesta risarcitoria in sede civile, ma non impediscono automaticamente la revoca del beneficio fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • In caso di rigetto dell'appello tributario, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese di giudizio e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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