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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08868/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, è rimasto quindi fermo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/03/2025. Dal testo emerge che in appello era stata devoluta solo la questione della determinazione del trattamento punitivo. Nel ricorso per cassazione si è denunciato un asserito vizio di motivazione della decisione di secondo grado, ma senza indicare specificamente quali rilievi formulati in appello fossero stati pretermessi dalla motivazione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che, con riguardo alla determinazione della pena, la motivazione della sentenza di merito era sufficiente, non illogica e supportata da un adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico, senza confrontarsi specificamente con i rilievi già proposti in appello e con le ragioni della decisione impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la sentenza di merito risulti sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e idonea a dar conto delle deduzioni difensive, poiché il giudizio di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo specifico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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