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Legge

L.R. Calabria 5/2014

Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2013 n. 53 (Disciplina del Sistema Regionale

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale dell’istruzione e formazione professionale, sostituendo il comma 3 dell’art. 14 della l.r. 53/2013 per istituire l’anagrafe regionale degli studenti, coordinata con quella nazionale e alimentata dai dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, dal primo anno della primaria. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Istituzione dell’anagrafe regionale degli studenti

Istituzione dell’anagrafe regionale degli studenti

La legge regionale Calabria 20 febbraio 2014, n. 5 interviene in modo puntuale sulla disciplina del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, modificando la legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53. L’obiettivo è introdurre e disciplinare l’anagrafe regionale degli studenti, in raccordo con il sistema nazionale.

Contenuto della modifica alla disciplina vigente

La norma sostituisce il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 53/2013 e stabilisce che:

  • è istituita l’anagrafe regionale degli studenti;
  • l’anagrafe deve essere coordinata e integrata con l’anagrafe nazionale;
  • il coordinamento e l’integrazione avvengono secondo le modalità previste dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
  • l’anagrafe è alimentata dalle informazioni relative ai percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere;
  • la raccolta dei dati riguarda gli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

Ambito applicativo e finalità

La disciplina ha portata regionale ed è destinata ad operare nel territorio della Calabria. La funzione dell’anagrafe è quella di supportare il monitoraggio dei percorsi educativi e formativi degli studenti soggetti all’obbligo/diritto-dovere, con particolare attenzione alla continuità tra scuola, formazione e apprendistato.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Testo integrale

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