L.R. Calabria 2/2014
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 2/2014 modifica la disciplina sulla quota del prodotto delle concessioni di idrocarburi nel territorio di Crotone e aree marine prospicienti. Dal 2014 e per gli anni successivi le somme sono destinate a un Accordo di programma con alcuni Comuni del crotonese; per il 2004-2013 la Giunta definisce riparto e il fondo resta vincolato a occupazione, attività economiche e miglioramento ambientale.
Destinazione delle royalty petrolifere nel Crotonese
Destinazione delle royalty da idrocarburi nel territorio di Crotone
La legge regionale Calabria 13 gennaio 2014, n. 2 interviene sulla disciplina della destinazione del valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti. La norma riguarda esclusivamente la Regione Calabria e ridefinisce l’utilizzo delle risorse corrisposte alla Regione per tali concessioni.
Ambito territoriale e finalità
Le risorse interessate sono quelle provenienti dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi nel territorio di Crotone e nelle aree marine antistanti. La finalità indicata è duplice: sostegno allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, nonché miglioramento ambientale dei territori coinvolti.
Disciplina per le annualità 2014 e seguenti
A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, il valore dell’aliquota corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e successive è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma tra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L’Accordo di programma è regolato dagli articoli 11 e seguenti della legge regionale Calabria 4 settembre 2001, n. 19. La destinazione delle somme è finalizzata a interventi per:
- sviluppo dell’occupazione;
- sviluppo delle attività economiche;
- miglioramento ambientale nei territori dei Comuni interessati.
Disciplina per le annualità dal 2004 al 2013
Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale è chiamata a definire criteri e modalità di ripartizione del fondo tra i Comuni sopra indicati, mantenendo ferme le percentuali delle aliquote già stabilite in precedenza. Il fondo, in ogni caso, deve incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati ed essere utilizzato per finanziare progetti diretti a:
- sviluppo dell’occupazione;
- supporto alle attività economiche;
- miglioramento ambientale del territorio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La disciplina operativa più rilevante è riferita, però, alle annualità 2014 e seguenti, mentre la ripartizione per il periodo 2004-2013 ha natura ormai storica e non presenta attualità applicativa.
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