L.R. Calabria 4/2014
Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica e in parte abroga disposizioni della l.r. 7/2006 e della l.r. 22/2007 sui Programmi di Recupero Urbano. Stabilisce che l’avvio dei lavori dei singoli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2014, prorogando fino a tale data la variante urbanistica; dopo tale termine sono previsti Commissari ad acta e, in caso di ostacoli, la revoca dei finanziamenti per gli interventi non avviati.
Proroga e disciplina dei Programmi di Recupero Urbano; abrogazioni in materia urbanistica
Modifica della disciplina dei Programmi di Recupero Urbano
La legge regionale interviene sulla normativa della Calabria in materia di Programmi di Recupero Urbano, incidendo sulla disciplina dei termini per l’avvio dei lavori e su alcune previsioni precedentemente vigenti. Il provvedimento ha contenuto essenzialmente modificativo e transitorio, con effetti limitati ai programmi e agli interventi già ricompresi nella disciplina richiamata.
Abrogazioni disposte
Vengono abrogati:
- il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 21 agosto 2006, n. 7, già oggetto di successive modifiche nel tempo;
- il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22.
Si tratta quindi di una revisione selettiva del testo normativo previgente, con eliminazione di alcune disposizioni specifiche.
Termine per l’avvio dei lavori e proroga della variante urbanistica
La nuova disciplina sostituisce il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. n. 22/2007 e prevede che l’avvio dei lavori per ciascun intervento compreso nei Programmi di Recupero Urbano, anche se localizzati mediante Accordo di Programma, debba avvenire entro il 30 aprile 2014.
Fino a tale data sono prorogati anche i termini di validità della variante urbanistica collegata agli interventi.
Commissario ad acta e conseguenze del mancato avvio
Scaduto il termine del 30 aprile 2014, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, nomina un Commissario ad acta per ogni Programma non avviato o parzialmente avviato.
Il Commissario, nei 90 giorni successivi alla nomina, deve compiere gli atti amministrativi necessari per consentire l’avvio dei lavori di tutti gli interventi inclusi nel Programma di Recupero Urbano.
Se il Commissario rileva condizioni ostative che impediscono il rispetto del termine, deve riferire alla Giunta regionale, che dispone la revoca dei finanziamenti relativi agli interventi non avviati.
Gli oneri del Commissario ad acta sono posti a carico dell’amministrazione comunale interessata.
Regime finanziario
La legge dichiara espressamente l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Eventuali costi connessi al Commissario ad acta non gravano sulla Regione, ma sul Comune.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché contiene un termine specifico e già scaduto per l’avvio dei lavori, la sua applicazione pratica è oggi sostanzialmente esaurita.
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