L.R. Calabria 1/2014
Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria un elenco regionale dei lavoratori LSU/LPU e dei soggetti collegati alle leggi regionali sul lavoro socialmente utile, al fine di favorirne l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time. Prevede la possibilità di proroghe e utilizzi fino al 31 dicembre 2016, oltre a criteri di stabilizzazione, copertura finanziaria e un successivo inquadramento degli elenchi per i lavoratori delle leggi regionali richiamate.
Indirizzi per il superamento del precariato LSU/LPU in Calabria
Indirizzi per il superamento del precariato LSU/LPU in Calabria
La legge disciplina, per la Regione Calabria, misure volte a favorire la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità. Il provvedimento si coordina con il D.L. n. 101/2013 e con la normativa statale e regionale richiamata, con una serie di misure temporanee limitate, in larga parte, al periodo 2014-2016.
Elenco regionale dei lavoratori destinatari
Per agevolare l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, dei lavoratori LSU/LPU e dei lavoratori di cui alle norme statali richiamate, è istituito presso la Regione Calabria un elenco regionale. L’elenco riguarda i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità alla data di pubblicazione della legge.
L’inserimento avviene su domanda da presentare al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro entro 40 giorni dalla pubblicazione della legge. Il Dipartimento predispone poi l’elenco entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, applicando i criteri indicati dalla normativa statale richiamata:
- anzianità anagrafica;
- anzianità di servizio;
- carichi familiari.
La legge, per effetto di interpretazioni autentiche successive, ricomprende nell’ambito dei benefici anche ulteriori categorie di lavoratori legati alle precedenti discipline regionali sul precariato e agli enti partecipati interamente dalla Regione, secondo le condizioni espressamente richiamate nel testo consolidato.
Stabilizzazione presso enti territoriali e altre pubbliche amministrazioni
Dal giorno di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano vacanze di organico per le qualifiche di cui alla normativa statale sul collocamento obbligatorio possono procedere, nei limiti della programmazione del personale e dei vincoli finanziari, all’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, dei soggetti inseriti nell’elenco regionale.
La legge prevede che la stabilizzazione avvenga in deroga alla disciplina richiamata del D.Lgs. n. 468/1997 e con precedenza per i lavoratori già utilizzati presso l’ente che effettua l’assunzione.
Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui alla legge n. 56/1987, le pubbliche amministrazioni possono ugualmente procedere, fino al 31 dicembre 2016, all’assunzione del personale LSU/LPU iscritto o comunque ricompreso nell’ambito dell’articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari. Anche in questo caso è prevista la precedenza per i lavoratori già impiegati presso l’ente procedente.
Inoltre, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali anche per i lavoratori collegati alle fattispecie regionali richiamate dal testo.
Proroga dei contratti e dell’utilizzo dei lavoratori
Per le finalità della disciplina statale sul superamento del precariato, le pubbliche amministrazioni possono prorogare, nell’ambito dell’elenco regionale e nel rispetto della normativa vigente, i contratti di lavoro e l’utilizzo dei soggetti aventi diritto all’inserimento nell’elenco regionale sino al 31 dicembre 2016.
L’interpretazione autentica richiamata nel testo chiarisce che, per i lavoratori della l.r. n. 15/2008, fino al 31 dicembre 2016 non è necessaria, ai fini dell’utilizzo e della proroga dei contratti, l’approvazione del Piano di reinserimento occupazionale né il parere della Commissione permanente competente.
Criteri e modalità applicative
Le stabilizzazioni dei lavoratori destinatari seguono i criteri e le modalità previsti dal D.L. n. 101/2013, in particolare dall’articolo 4, nonché dalle circolari applicative della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
La legge prevede anche la possibilità, previo accordo con gli enti locali interessati, di definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato di funzioni tramite Unioni di Comuni. Tali Unioni possono, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle procedure di legge, assumere soggetti iscritti nell’elenco regionale, previa richiesta indirizzata alla Regione.
Copertura finanziaria
La copertura degli oneri è assicurata mediante le risorse ministeriali destinate alla finalità e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016. È inoltre prevista la possibilità di convertire le risorse stanziate come misure di sostegno al reddito, gravanti sui bilanci regionali, in risorse utilizzabili per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2014-2016.
Decorrenza e durata delle misure
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Le misure operative centrali del provvedimento hanno però un orizzonte temporale definito, in particolare fino al 31 dicembre 2016, termine entro il quale risultano previste le facoltà di stabilizzazione, proroga dei contratti e utilizzo dei lavoratori interessati.
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