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Legge

L.R. Calabria 3/2014

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria 3 febbraio 2012, n. 3 su performance, Organismo regionale di valutazione, relazione sulla performance e trasparenza amministrativa. Introduce integrazioni al Piano della Performance, rafforza i compiti dell’OIV e la validazione della relazione come شرط per premi e incentivi. Non prevede nuovi oneri per la finanza regionale e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale su performance, valutazione e trasparenza della PA regionale

Modifiche alla disciplina regionale su performance e trasparenza

La legge regionale Calabria 13 gennaio 2014, n. 3 interviene sulla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, che disciplina l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione regionale, nonché l’attuazione dei principi del d.lgs. 150/2009. L’intervento aggiorna definizioni, strumenti di programmazione della performance, funzioni dell’organismo di valutazione e obblighi di trasparenza.

Ambito della modifica e strumenti di programmazione della performance

La nozione di performance organizzativa viene riformulata come il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua articolazione, con riferimento agli ambiti di misurazione previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Viene inoltre precisato che:

  • il piano degli obiettivi strategici e il piano degli obiettivi operativi fanno parte integrante del Piano della Performance;
  • il Piano della Performance è approvato secondo modalità e contenuti definiti dai regolamenti attuativi;
  • esso costituisce lo strumento fondamentale per l’avvio del ciclo annuale della performance.

Organismo regionale di valutazione: compiti e funzioni

La disciplina dei compiti dell’Organismo regionale di valutazione viene sostituita e ampliata. All’organismo sono attribuite funzioni di validazione, monitoraggio, supporto metodologico e impulso rispetto al sistema di misurazione e valutazione.

In particolare, l’Organismo regionale di valutazione:

  • valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;
  • svolge attività di monitoraggio e controllo strategico e di gestione, proponendo i relativi provvedimenti;
  • valida la relazione sulla performance;
  • propone la valutazione dei dirigenti apicali;
  • assicura supporto metodologico alla Giunta regionale e ai dirigenti per la rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
  • valida regole metodologiche e linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
  • promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità;
  • svolge ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti attuativi.

Relazione sulla performance e condizione per premi e incentivi

La Relazione sulla performance è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall’OIV.

La legge stabilisce espressamente che la validazione della relazione da parte dell’OIV costituisce condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi previsti dalla disciplina regionale sulla performance.

Trasparenza, integrità e accesso civico

La legge rafforza gli obblighi della pubblica amministrazione regionale in materia di trasparenza.

L’amministrazione regionale deve:

  • garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell’integrità, assicurando l’accessibilità totale alle informazioni sull’organizzazione e sull’attività amministrativa regionale;
  • adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che definisca misure, modalità e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione, e nominare il Responsabile per la Trasparenza con funzioni di controllo;
  • pubblicare sul proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, rendendo pubblici tutti quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria;
  • tutelare il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate, nonché il diritto all’accesso civico.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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