L.R. Calabria 3/2014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria 3 febbraio 2012, n. 3 su performance, Organismo regionale di valutazione, relazione sulla performance e trasparenza amministrativa. Introduce integrazioni al Piano della Performance, rafforza i compiti dell’OIV e la validazione della relazione come شرط per premi e incentivi. Non prevede nuovi oneri per la finanza regionale e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale su performance, valutazione e trasparenza della PA regionale
Modifiche alla disciplina regionale su performance e trasparenza
La legge regionale Calabria 13 gennaio 2014, n. 3 interviene sulla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, che disciplina l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione regionale, nonché l’attuazione dei principi del d.lgs. 150/2009. L’intervento aggiorna definizioni, strumenti di programmazione della performance, funzioni dell’organismo di valutazione e obblighi di trasparenza.
Ambito della modifica e strumenti di programmazione della performance
La nozione di performance organizzativa viene riformulata come il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua articolazione, con riferimento agli ambiti di misurazione previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
Viene inoltre precisato che:
- il piano degli obiettivi strategici e il piano degli obiettivi operativi fanno parte integrante del Piano della Performance;
- il Piano della Performance è approvato secondo modalità e contenuti definiti dai regolamenti attuativi;
- esso costituisce lo strumento fondamentale per l’avvio del ciclo annuale della performance.
Organismo regionale di valutazione: compiti e funzioni
La disciplina dei compiti dell’Organismo regionale di valutazione viene sostituita e ampliata. All’organismo sono attribuite funzioni di validazione, monitoraggio, supporto metodologico e impulso rispetto al sistema di misurazione e valutazione.
In particolare, l’Organismo regionale di valutazione:
- valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità;
- svolge attività di monitoraggio e controllo strategico e di gestione, proponendo i relativi provvedimenti;
- valida la relazione sulla performance;
- propone la valutazione dei dirigenti apicali;
- assicura supporto metodologico alla Giunta regionale e ai dirigenti per la rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
- valida regole metodologiche e linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti;
- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità;
- svolge ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti attuativi.
Relazione sulla performance e condizione per premi e incentivi
La Relazione sulla performance è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall’OIV.
La legge stabilisce espressamente che la validazione della relazione da parte dell’OIV costituisce condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi previsti dalla disciplina regionale sulla performance.
Trasparenza, integrità e accesso civico
La legge rafforza gli obblighi della pubblica amministrazione regionale in materia di trasparenza.
L’amministrazione regionale deve:
- garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell’integrità, assicurando l’accessibilità totale alle informazioni sull’organizzazione e sull’attività amministrativa regionale;
- adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che definisca misure, modalità e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione, e nominare il Responsabile per la Trasparenza con funzioni di controllo;
- pubblicare sul proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, rendendo pubblici tutti quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria;
- tutelare il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate, nonché il diritto all’accesso civico.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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