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Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 6429 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contribuente avverso il recupero dell'IVA rimborsata per acquisto di servizi (es. autonoleggio) destinati a pacchetti turistici. La questione centrale era se il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio (D.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter) – che esclude la detraibilità/rimborsabilità dell'IVA sugli importi imputati all'agenzia per prestazioni di terzi a vantaggio diretto dei viaggiatori – si applicasse anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione Europea, con conseguente impossibilità per la società non residente di ottenere il rimborso dell'IVA pagata in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che il D.L. n. 69/2013, art. 55, interpreta correttamente l'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel senso che il regime speciale si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'UE e che, pertanto, l'IVA relativa a costi sostenuti da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. La norma interpretativa è considerata conforme alla direttiva unionale (art. 310 della Direttiva 2006/112/CE) e giustificata dalla necessità di garantire la corretta ripartizione del gettito IVA e parità di trattamento tra operatori. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata (che favorevole alla contribuente) e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame, compresa la valutazione del legittimo affidamento e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55

    "Alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, art. 310, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui allo stesso articolo, comma 2, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria"

    Norma di interpretazione autentica che specifica che l'esclusione di rimborsabilità/detraibilità prevista dall'art. 74-ter si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE, impedendo il rimborso dell'IVA sugli importi imputati dall'agenzia per prestazioni di terzi a vantaggio dei viaggiatori.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter

    Regime speciale "base da base" per le agenzie di viaggio: considerazione della base imponibile sul margine (corrispettivo al netto dei costi) e divieto di detrazione/rimborso dell'IVA sugli acquisti imputabili a prestazioni di terzi rese a diretto vantaggio dei viaggiatori; applicato anche alle agenzie non stabilite nell'UE per garantire la corretta ripartizione del gettito.

  • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, art. 310 (e sesta Direttiva 77/388/CEE, art. 26)

    A livello comunitario la disciplina del regime speciale stabilisce che gli importi dell'IVA imputati all'agenzia per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro; tale principio è la fonte cui si è richiamata la norma interpretativa nazionale.

  • Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2

    Principio che vieta il riconoscimento di rimborso a soggetti non residenti in condizioni più favorevoli rispetto ai soggetti residenti della Comunità; utilizzato per giustificare la parità di trattamento e l'applicazione della limitazione anche agli operatori non UE.

  • Costituzione italiana, artt. 97 e 111

    Richiamati nei rilievi costituzionali: l'intervento interpretativo retroattivo è stato ritenuto non contrario ai principi di imparzialità e parità del processo ove giustificato dalla necessità di chiarire incertezze e tutelare principi costituzionali ed interessi generali.

Massime di principio

  • Il regime speciale IVA per agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972) esclude la detrazione e il rimborso dell'IVA imputata all'agenzia per prestazioni di terzi rese a diretto vantaggio dei viaggiatori: tale esclusione si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione Europea.
  • Le norme nazionali di interpretazione autentica (es. D.L. n. 69/2013, art. 55) che interpretano il regime speciale in conformità alla direttiva UE (art. 310 della Direttiva 2006/112/CE) sono giustificabili quando mirano a conformare la disciplina nazionale all'ordine giuridico unionale e a garantire la corretta ripartizione del gettito IVA.
  • L'applicazione della limitazione al rimborso non costituisce di per sé violazione del principio di neutralità dell'IVA, se è funzionale al meccanismo speciale che attribuisce l'imposta sui servizi allo Stato di consumazione e il margine allo Stato di stabilimento dell'agenzia.
  • Il principio di parità di trattamento e di concorrenza impedisce di riconoscere ai non residenti un trattamento più favorevole rispetto ai residenti: questo giustifica l'estensione delle limitazioni anche agli operatori non UE che svolgono attività analoghe.
  • Questioni relative al legittimo affidamento o a rimborsi già concessi devono essere valutate caso per caso dal giudice di merito: la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per approfondire tali aspetti (es. eventuale affidamento legittimo o rimborsi già erogati).

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