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Legge

L.R. Piemonte 13/2018

"Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte."

Normativa regionaleL.R. Piemonte 13/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e promuove gli ecomusei in Piemonte come strumenti culturali e di sviluppo locale sostenibile, ne disciplina il riconoscimento, il coordinamento tecnico-scientifico, il marchio e i contributi regionali. Prevede norme transitorie per gli ecomusei già istituiti e abroga la precedente disciplina del 1995 e del 1998.

Riconoscimento e disciplina degli ecomusei del Piemonte

Riconoscimento e disciplina degli ecomusei del Piemonte

La legge regionale disciplina il riconoscimento, l’organizzazione e il sostegno degli ecomusei nel territorio piemontese. Gli ecomusei sono configurati come strumenti di interesse generale e utilità sociale, orientati alla valorizzazione partecipata del patrimonio locale e allo sviluppo sostenibile.

Principi generali e natura degli ecomusei

La Regione Piemonte riconosce e promuove gli ecomusei in attuazione dei principi costituzionali e statutari di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Gli ecomusei sono intesi come strumenti culturali e territoriali finalizzati a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, con la partecipazione attiva delle comunità locali.

L’azione ecomuseale è impostata in modo interdisciplinare e coinvolge cultura, ambiente, educazione, formazione, inclusione sociale, agricoltura, turismo, pianificazione territoriale e paesaggio. Essa si ispira alla Convenzione europea del paesaggio e si colloca nel rispetto della normativa nazionale.

Finalità e funzioni perseguite

Gli ecomusei mirano a collegare la comprensione dei valori di un territorio con la costruzione di una visione per il suo futuro. In concreto, essi promuovono una coscienza di luogo e rafforzano il senso di appartenenza delle popolazioni locali rispetto ai beni comuni, individuati nel patrimonio culturale e nel paesaggio.

Le finalità principali comprendono:

  • la custodia e la promozione dell’identità materiale e immateriale delle comunità locali;
  • il coinvolgimento di abitanti, società civile, istituzioni, scuole e soggetti formativi in processi partecipati, anche tramite mappe di comunità e strumenti analoghi;
  • lo sviluppo di ricerche su aspetti culturali, ambientali, storici, sociali, artistici e sulle tradizioni locali;
  • la trasformazione delle ricerche in attività divulgative, educative e didattiche, anche rivolte a nuove generazioni e nuovi abitanti;
  • il recupero degli ambienti di vita e di lavoro e delle competenze tradizionali, anche in chiave di nuove forme sostenibili;
  • la conservazione e valorizzazione del patrimonio diffuso e del patrimonio industriale di interesse storico-culturale;
  • la promozione di forme di accoglienza collegate ai prodotti locali e al paesaggio;
  • la collaborazione con altre realtà ecomuseali e museali, anche tramite reti territoriali e uso delle tecnologie informatiche;
  • la valorizzazione del patrimonio linguistico piemontese.

Riconoscimento degli ecomusei

Il riconoscimento degli ecomusei avviene con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Possono essere riconosciuti sia ecomusei già esistenti sia candidati al riconoscimento, purché basati su un’esperienza locale documentabile attivata da almeno tre anni nel territorio interessato.

I soggetti gestori devono esprimere il territorio e possono essere:

  • enti locali, singoli o associati;
  • associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
  • enti di gestione delle aree naturali protette.

La Giunta regionale propone al Consiglio gli ecomusei da riconoscere e l’aggiornamento dell’elenco, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e dei requisiti fissati dal regolamento attuativo. La verifica della permanenza dei requisiti è effettuata ogni tre anni; l’esito negativo comporta la cancellazione dall’elenco degli ecomusei riconosciuti.

Regolamento di attuazione e criteri di riconoscimento

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e delle commissioni consiliari competenti. Il regolamento definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento.

Tra gli elementi prioritari da considerare figurano:

  • l’omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio;
  • il coinvolgimento attivo della comunità locale nella gestione e nell’organizzazione delle attività;
  • un’esperienza locale documentabile di almeno tre anni;
  • la presenza di un coordinatore tecnico-scientifico con comprovata esperienza e competenza ecomuseale;
  • la coerenza delle azioni con le finalità dell’ecomuseo.

Organi di supporto: Comitato tecnico-scientifico

La legge istituisce un Comitato tecnico-scientifico presso la struttura regionale competente entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il Comitato è organo consultivo della Giunta per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale e per l’attuazione della legge.

È composto da rappresentanti delle principali strutture regionali competenti in materia di ecomusei, beni culturali, paesaggio, ambiente, governo del territorio, agricoltura, dal referente del Laboratorio ecomusei, da un rappresentante del CAL e da una persona esperta di beni culturali designata dal Consiglio regionale. Alle riunioni partecipa anche un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei riconosciuti. Il Comitato dura in carica cinque anni, opera a titolo gratuito e svolge anche funzioni di supporto alle valutazioni periodiche sui requisiti degli ecomusei.

Laboratorio ecomusei

È istituito anche il Laboratorio ecomusei, presso la struttura regionale competente, con funzioni di accompagnamento, tutoraggio, coordinamento e indirizzo delle iniziative ecomuseali. Il Laboratorio garantisce il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario all’operatività degli ecomusei.

Il coordinamento è affidato alla struttura regionale competente in materia di ecomusei. Il Laboratorio può avvalersi di altri funzionari regionali e di enti esterni specializzati e opera in modo interdisciplinare, promuovendo tavoli di lavoro, studi, ricerche, seminari, convegni e progetti, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, amministrazioni locali e organizzazioni culturali e di categoria. La Giunta disciplina organizzazione e modalità di svolgimento delle attività.

Promozione del paesaggio e rapporti con le politiche regionali

La Regione promuove la partecipazione degli ecomusei riconosciuti alle politiche regionali di valorizzazione del paesaggio collegate al piano paesaggistico regionale e alla legge regionale sul paesaggio. Gli ecomusei sono quindi integrati nelle strategie regionali di cura e promozione del paesaggio.

Denominazione e marchio

Ogni ecomuseo riconosciuto deve avere una denominazione esclusiva e originale e un proprio marchio. La Regione promuove un marchio unitario degli ecomusei riconosciuti per rafforzarne l’identità complessiva.

La Giunta regionale deve definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di adozione e di utilizzo del marchio regionale da parte degli ecomusei riconosciuti.

Contributi regionali

La Giunta regionale può concedere contributi di parte corrente ai soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, per sostenere la gestione e le attività di sviluppo e valorizzazione.

I criteri e gli indicatori di valutazione per l’assegnazione dei contributi, nonché le modalità di verifica sull’impiego delle risorse, sono definiti con apposito provvedimento della Giunta, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e delle commissioni consiliari competenti.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti dagli ecomusei in termini di sviluppo locale, sostenibilità ambientale e cura del paesaggio.

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, la Giunta presenta una relazione alle commissioni consiliari competenti e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. La relazione deve contenere, tra l’altro:

  • lo stato di attuazione della legge e le criticità riscontrate;
  • le attività svolte dagli ecomusei in relazione alle finalità della legge e alla promozione del paesaggio;
  • il riepilogo dei contributi concessi e dell’andamento della spesa;
  • i criteri di ammissione, le domande accolte e l’entità dei contributi erogati.

La relazione include una sezione specifica sul contributo degli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati ed è resa pubblica anche tramite il sito del Consiglio regionale.

Norme transitorie per gli ecomusei già istituiti

Fino all’approvazione del regolamento attuativo, gli ecomusei istituiti sulla base della precedente legge regionale del 1995 continuano ad operare secondo quella disciplina. Entro sei mesi dall’approvazione del regolamento, tali ecomusei devono adeguarsi ai nuovi criteri e requisiti per ottenere il riconoscimento ai sensi della nuova legge.

Fino alla prima deliberazione del Consiglio regionale di riconoscimento degli ecomusei di interesse regionale, al Comitato tecnico-scientifico partecipa un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei istituiti ai sensi della precedente legge.

In prima applicazione, gli strumenti di programmazione, le modalità di gestione e i criteri per l’assegnazione dei contributi già approvati restano efficaci fino all’adozione dei nuovi strumenti previsti dalla legge.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, istitutiva degli ecomusei del Piemonte, e la legge regionale 17 agosto 1998, n. 23, che la aveva modificata.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Per l’attuazione della legge sono previsti oneri di parte corrente pari a 255.000 euro per il 2018 e a 510.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, coperti con risorse già allocate nel bilancio regionale.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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