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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23488/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art.31 legge n.646/1982. Buttone: deduceva l'inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato (sosteneva di aver cessato la pericolosità sociale in quanto collaboratore di giustizia e di essere stato revocato da misure di prevenzione), contestava il periculum in mora (richiamando la sentenza "Ellade") e produceva sentenza sopravvenuta non definitiva per dimostrare la recisione dei legami con l'ambiente malavitoso. Restivo: sosteneva che il Tribunale aveva escluso il suo diritto di sindacare i presupposti del sequestro ritenendola mera terza intestataria; denunciava omissione di documenti rilevanti (intercettazioni, allegati informativa GdF) e la sua qualità di indagata già antecedente all'esecuzione del sequestro; contestava la configurabilità del reato in concorso e la carenza di motivazione sul pericolo di dispersione dei beni e sulla riconducibilità patrimoniale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso proposto da Claudio Buttone: ha ritenuto infondata l'eccezione secondo la quale la qualità di collaboratore di giustizia escluderebbe la rilevanza penale dell'omessa comunicazione patrimoniale ai sensi dell'art.31 L.646/1982; ha inoltre giudicato inammissibile il motivo relativo al periculum in mora nella prospettazione difensiva. Per quanto riguarda Miriam Restivo, la Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non aveva correttamente valutato la sua posizione processuale (al momento del sequestro ella risultava già indagata), con conseguente omessa valutazione e motivazione: l'ordinanza è stata annullata nei suoi confronti e il fascicolo è stato rinviato al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio ai sensi dell'art.324 c.p.p. Il rigetto del ricorso di Buttone comporta la condanna alle spese processuali a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 31, legge 646/1982

    La norma tutela l'ordine pubblico imponendo l'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali. L'omissione è offensiva "in astratto" e la configurabilità del reato si fonda sulla mancata dichiarazione, senza necessità di provare l'illiceità dell'incremento patrimoniale.

  • art. 12, lett. e), legge 82/1991 (disciplina collaboratori di giustizia)

    Richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di specificare i beni posseduti dal collaboratore; la Corte ha comunque ritenuto che l'adempimento formale non escluda automaticamente la rilevanza dell'omessa comunicazione ai sensi dell'art.31 L.646/1982.

  • Corte costituzionale, sent. n. 99/2017

    riconosciuta l'offensività "in astratto" dell'omissione

    La Corte costituzionale ha affermato che l'omissione di comunicazione ha offensività in astratto; la Corte nel caso di specie si è richiamata a tale principio per confermare che non è necessario dimostrare l'illiceità degli incrementi patrimoniali per configurare il reato.

  • Sezioni Unite (es. Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021)

    La giurisprudenza di legittimità richiede una specifica motivazione sul periculum in mora in caso di sequestro finalizzato alla confisca; nel caso concreto la Corte ha ritenuto comunque sufficiente una motivazione sintetica sul rischio di dispersione.

  • Sez. U., n. 16896 del 31/01/2019 (Stangolini)

    Richiamata per l'individuazione del bene giuridico protetto (ordine pubblico) dalla disciplina antimafia rilevante ai fini della valutazione dell'offensività dell'omissione.

  • art. 324, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la rinvio della decisione al Tribunale di La Spezia: la Corte ha annullato l'ordinanza nei confronti di Restivo e ha rinviato per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La qualifica di collaboratore di giustizia o la revoca di misure di prevenzione non escludono automaticamente la responsabilità per omissione di comunicazione patrimoniale ex art.31 L.646/1982: il reato si fonda sull'omessa comunicazione e non richiede la prova dell'illiceità dell'incremento patrimoniale.
  • Per valutare il periculum in mora in un sequestro finalizzato alla confisca è necessaria una motivazione specifica, ma la giurisprudenza ammette una motivazione sintetica purché indichi elementi concreti dal quale desumere il rischio di dispersione o sottrazione dei beni.
  • Se un presunto terzo intestatario acquisisce lo status di indagato prima o al momento dell'esecuzione del sequestro, ha diritto che la sua posizione processuale e le relative censure vengano effettivamente esaminate: omissioni procedimentali su questo punto possono comportare annullamento e rinvio.
  • La prova di elementi nuovi (es. sentenze sopravvenute non definitive) può essere rilevante ma ha efficacia limitata se non è decisiva e definitiva; occorre documentare con chiarezza la cessazione dei rapporti o la provenienza lecita delle risorse per incidere sulla valutazione del fumus commissi delicti.
  • Nel contestare un sequestro per omissione di comunicazione patrimoniale è strategico fornire elementi concreti sulla tracciabilità dei beni, sulle fonti lecite dei mezzi e sulla stabilità residua della situazione patrimoniale per contrastare la presunzione di rischio di dispersione.

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