Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24390/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amato era stato condannato in appello per due fattispecie commesse il 27/04/2020: rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 c. d. s.) e porto ingiustificato di un coltello a serramanico (art. 4 legge n. 110/1975). In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) censura della condanna per il rifiuto agli accertamenti, sostenendo che non voleva impedire l'accertamento avendo ammesso l'uso di cocaina e invocando presunte irregolarità procedurali e timore contagio COVID; (2) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) per il porto del coltello, deducendo la scarsa offensività del fatto e vari elementi attenuanti (assenza di precedenti, episodicità, collaborazione); (3) censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), per le stesse circostanze favorevoli. Il ricorso è stato però ritenuto generico e non ha criticamente confrontato le ragioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondati i profili sostanziali: l'ammissione dell'uso di stupefacenti non esclude il reato di rifiuto di accertamenti; la procedura prevista dall'art. 187 c.d.s. era stata rispettata; il timore di contagio non è stato ritenuto credibile e contrasta con comportamenti dell'imputato; il porto del coltello (lama cm. 9, serramanico) e la pluralità di giustificazioni non credibili escludono l'applicazione dell'art. 131-bis; le attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità e pericolosità complessiva della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 codice della strada

    Prevede gli accertamenti sanitari per lo stato di alterazione da stupefacenti; il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è reato anche se il conducente ammette l'uso di sostanze, perché l'ammissione non sostituisce l'accertamento diagnostico e la relativa rilevazione della sostanza e della sua entità; è necessario che sussistano elementi specifici di sospetto e che la procedura sia rispettata.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Sanziona il porto ingiustificato di armi/coltelli. La pericolosità dell'arma (es. coltello a serramanico con lama di 9 cm) e l'assenza di una giustificazione credibile giustificano il rifiuto del proscioglimento per particolare tenuità.

  • art. 131-bis codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione della offensività del fatto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice di merito può indicare gli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaminare tutti gli elementi possibili. La Cassazione non rivede la valutazione di merito se non viziata.

  • art. 62-bis codice penale

    Regola le attenuanti generiche. La loro concessione o diniego è soggetta a valutazione di merito basata su elementi favorevoli e sfavorevoli; il diniego è legittimo se il giudice ritiene preponderante la gravità e la pericolosità della condotta.

  • art. 133 codice penale

    Fornisce i criteri per la determinazione delle circostanze e della offensività; è richiamato come parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.

  • art. 606 codice di procedura penale

    Definisce i motivi di impugnazione e i vizi apprezzabili in Cassazione; la Corte può annullare solo per i vizi previsti dall'art. 606, pertanto non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito se priva dei vizi indicati.

  • art. 591, comma primo, lett. c) codice di procedura penale

    Prevede l'inammissibilità del ricorso che non indichi la correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la decisione impugnata; la Corte ha applicato il principio per dichiarare inammissibile il ricorso per aspecificità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: la sanzione accessoria è applicata salvo che non emerga che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'ammissione di aver fatto uso di stupefacenti non esclude la configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari: l'accertamento diagnostico ha finalità autonome e non è sostituibile dall'ammissione verbale.
  • Per contestare con successo la procedura di accertamento (art. 187 c.d.s.) occorre indicare specifici vizi procedurali e dimostrare il nesso con l'elemento costitutivo del reato; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La richiesta di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione comparata della offensività e delle circostanze; la presenza di un'arma riconoscibile come pericolosa e l'assenza di giustificazioni credibili ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis) sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; per ottenere la loro concessione è necessario contrastare con argomentazioni specifiche e riferite alla motivazione del giudice, non limitarsi a elencare elementi favorevoli.
  • In Cassazione il ricorso deve confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della decisione impugnata; riproporre motivi già respinti in appello senza rispondere al relativo argomento motivazionale comporta l'inammissibilità per aspecificità.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità o della pericolosità dei fatti, salvo che ricorrano vizi di motivazione o di diritto espressamente previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.