Cassazione Penale, Sentenza n. 24390/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amato era stato condannato in appello per due fattispecie commesse il 27/04/2020: rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 c. d. s.) e porto ingiustificato di un coltello a serramanico (art. 4 legge n. 110/1975). In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) censura della condanna per il rifiuto agli accertamenti, sostenendo che non voleva impedire l'accertamento avendo ammesso l'uso di cocaina e invocando presunte irregolarità procedurali e timore contagio COVID; (2) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) per il porto del coltello, deducendo la scarsa offensività del fatto e vari elementi attenuanti (assenza di precedenti, episodicità, collaborazione); (3) censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), per le stesse circostanze favorevoli. Il ricorso è stato però ritenuto generico e non ha criticamente confrontato le ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondati i profili sostanziali: l'ammissione dell'uso di stupefacenti non esclude il reato di rifiuto di accertamenti; la procedura prevista dall'art. 187 c.d.s. era stata rispettata; il timore di contagio non è stato ritenuto credibile e contrasta con comportamenti dell'imputato; il porto del coltello (lama cm. 9, serramanico) e la pluralità di giustificazioni non credibili escludono l'applicazione dell'art. 131-bis; le attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità e pericolosità complessiva della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187 codice della strada
Prevede gli accertamenti sanitari per lo stato di alterazione da stupefacenti; il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è reato anche se il conducente ammette l'uso di sostanze, perché l'ammissione non sostituisce l'accertamento diagnostico e la relativa rilevazione della sostanza e della sua entità; è necessario che sussistano elementi specifici di sospetto e che la procedura sia rispettata.
art. 4 legge n. 110/1975
Sanziona il porto ingiustificato di armi/coltelli. La pericolosità dell'arma (es. coltello a serramanico con lama di 9 cm) e l'assenza di una giustificazione credibile giustificano il rifiuto del proscioglimento per particolare tenuità.
art. 131-bis codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione della offensività del fatto secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice di merito può indicare gli elementi ritenuti rilevanti senza dover esaminare tutti gli elementi possibili. La Cassazione non rivede la valutazione di merito se non viziata.
art. 62-bis codice penale
Regola le attenuanti generiche. La loro concessione o diniego è soggetta a valutazione di merito basata su elementi favorevoli e sfavorevoli; il diniego è legittimo se il giudice ritiene preponderante la gravità e la pericolosità della condotta.
art. 133 codice penale
Fornisce i criteri per la determinazione delle circostanze e della offensività; è richiamato come parametro per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.
art. 606 codice di procedura penale
Definisce i motivi di impugnazione e i vizi apprezzabili in Cassazione; la Corte può annullare solo per i vizi previsti dall'art. 606, pertanto non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito se priva dei vizi indicati.
art. 591, comma primo, lett. c) codice di procedura penale
Prevede l'inammissibilità del ricorso che non indichi la correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la decisione impugnata; la Corte ha applicato il principio per dichiarare inammissibile il ricorso per aspecificità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: la sanzione accessoria è applicata salvo che non emerga che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ammissione di aver fatto uso di stupefacenti non esclude la configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari: l'accertamento diagnostico ha finalità autonome e non è sostituibile dall'ammissione verbale.
- Per contestare con successo la procedura di accertamento (art. 187 c.d.s.) occorre indicare specifici vizi procedurali e dimostrare il nesso con l'elemento costitutivo del reato; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La richiesta di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione comparata della offensività e delle circostanze; la presenza di un'arma riconoscibile come pericolosa e l'assenza di giustificazioni credibili ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis) sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; per ottenere la loro concessione è necessario contrastare con argomentazioni specifiche e riferite alla motivazione del giudice, non limitarsi a elencare elementi favorevoli.
- In Cassazione il ricorso deve confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della decisione impugnata; riproporre motivi già respinti in appello senza rispondere al relativo argomento motivazionale comporta l'inammissibilità per aspecificità.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della gravità o della pericolosità dei fatti, salvo che ricorrano vizi di motivazione o di diritto espressamente previsti.
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