Sentenza del 01/03/2017 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
PROMOTORE FINANZIARIO - Restituzione somme ai clienti - Deducibilità - Sussiste - Acquisto di capi di abbigliamento - Spese personali - Sono tali - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la deducibilità delle somme restituite ai clienti, poiché sostenute con una finalità inerente all'attività professionale, ossia mantenere i rapporti con la clientela in vista di futuri incarichi o investimenti. Ha invece escluso la deducibilità delle spese per l'acquisto di capi di abbigliamento, qualificandole come spese personali non sufficientemente specifiche o indispensabili per la produzione del reddito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il trattamento fiscale di due categorie di spese: le somme restituite ai clienti, anche senza la ragionevole possibilità di recuperarle, per preservare il rapporto commerciale e favorire futuri investimenti tramite il promotore; e le spese sostenute per l'acquisto di capi di abbigliamento, ritenute collegate all'attività professionale.
Massime di principio
- Una spesa può essere deducibile quando, anche se non garantisce un recupero immediato, è sostenuta con una concreta finalità commerciale e presenta un nesso con il mantenimento o lo sviluppo della clientela.
- La mera opportunità commerciale o il vantaggio indiretto non bastano da soli: occorre poter dimostrare l'inerenza della spesa all'attività professionale e la sua ragionevolezza.
- Le spese per beni utilizzabili normalmente nella vita privata, come i capi di abbigliamento ordinario, sono generalmente considerate personali e non deducibili, salvo che siano specificamente imposte dall'attività e non abbiano una reale utilizzabilità privata.
- La deducibilità deve essere valutata separatamente per ciascuna spesa: il riconoscimento di somme restituite alla clientela non implica automaticamente il riconoscimento di altre spese sostenute dal professionista.
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