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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18932 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T. s.r.l. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva negato il rimborso dell'IVA non detratta negli anni 2000-2004 per acquisto di veicoli stradali, carburanti e servizi connessi. La società sosteneva che, alla luce della sentenza CGUE del 14 settembre 2006 e della normativa nazionale di attuazione, il rimborso potesse essere riconosciuto anche in misura forfettaria del 40%, senza una prova analitica dell'inerenza. Deduceva inoltre l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rimborso del 40% e contestava l'effetto preclusivo del condono IVA per gli anni 2000-2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza originaria riguardasse il rimborso integrale in regime analitico e non il diverso regime forfettario del 40%, al quale la società non aveva aderito secondo le modalità e i termini previsti dal D.L. n. 258 del 2006 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007. Per ottenere il rimborso analitico, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare concretamente l'inerenza e l'effettivo utilizzo imprenditoriale dei veicoli e dei relativi costi; le sole fatture non erano sufficienti. La domanda subordinata del 40%, proposta soltanto in appello, era estranea al thema decidendum originario. Quanto agli anni 2000-2002, il motivo sul condono è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza era già sostenuta autonomamente dal difetto di prova dell'inerenza; per gli anni 2000-2001 la Corte ha comunque richiamato il termine biennale di decadenza per il rimborso. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d)

    Limitazioni alla detrazione IVA relativa ad acquisti e importazioni di veicoli stradali a motore, carburanti e servizi connessi.

    Il rimborso dell'IVA non detratta richiede, nel regime analitico, la prova concreta dell'inerenza e dell'effettivo utilizzo dei beni nell'attività d'impresa.

  • D.L. n. 258 del 2006, art. 1, comma 1, convertito nella L. n. 278 del 2006

    Prevedeva un'apposita istanza telematica entro il 15 aprile 2007 per accedere al rimborso forfettario e lasciava ferma la possibilità di chiedere una detrazione superiore mediante prova analitica dell'effettivo utilizzo.

    Il regime forfettario e quello analitico costituiscono modalità autonome, con presupposti, termini e oneri probatori differenti.

  • Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007

    Detrazione forfettaria del 40% per le attività interessate, con possibilità di rimborso analitico previa documentazione dell'effettivo utilizzo.

    La percentuale forfettaria del 40% non è automaticamente riconoscibile in un giudizio promosso per il rimborso integrale; occorre aver presentato la specifica istanza secondo la procedura prevista.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Termine biennale di decadenza per la domanda di restituzione di somme indebitamente pagate.

    In assenza di adesione alla procedura forfettaria, la domanda di rimborso analitico deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto, decorrente dal pagamento dell'imposta, salvo discipline speciali.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9

    Disciplina del condono fiscale, con effetti preclusivi sulle annualità oggetto di definizione.

    La questione non è stata decisiva nel caso concreto, poiché il ricorso era comunque infondato per mancanza di prova dell'inerenza; la presenza di una ratio autonoma sufficiente rende irrilevanti le censure contro un'altra motivazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte.

    Non vi è omessa pronuncia quando la domanda subordinata è stata formulata per la prima volta in appello ed è fondata su un regime giuridico diverso da quello dedotto nell'istanza originaria.

  • Art. 360 c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione, inclusi violazione di legge e nullità della sentenza.

    La Corte di cassazione ha esaminato le censure nei limiti dei vizi denunciati, confermando l'accertamento di merito relativo all'assenza di prova dell'inerenza.

  • Sesta direttiva CEE in materia di IVA e sentenza CGUE 14 settembre 2006, causa C-228/05

    La disciplina italiana sulle limitazioni alla detrazione IVA relativa ai veicoli doveva essere adeguata al diritto dell'Unione.

    La pronuncia europea ha imposto il riconoscimento del diritto alla detrazione o al rimborso nei limiti stabiliti dalla normativa di attuazione, ma non ha eliminato l'onere di provare l'inerenza quando si richiede il rimborso analitico.

Massime di principio

  • Chi chiede il rimborso analitico dell'IVA deve provare concretamente l'inerenza del bene o del servizio all'attività economica; le sole fatture o la mera qualità di imprenditore non sono sufficienti.
  • Un regime forfettario introdotto successivamente non può essere ottenuto automaticamente nel giudizio relativo a una domanda originaria fondata su un diverso regime analitico: occorre rispettare la procedura, i termini e le modalità specificamente previste.
  • Una domanda nuova, con diverso fondamento giuridico e nuovi presupposti, normalmente non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte e dimostrare l'infondatezza di ciascuna; se una sola rimane valida, la decisione non può essere cassata.
  • Per i rimborsi fiscali occorre verificare sempre i termini di decadenza applicabili, anche quando il diritto sostanziale al rimborso deriva da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  • La documentazione utile a dimostrare l'inerenza dovrebbe indicare l'effettivo impiego del bene nell'attività, ad esempio percorrenze, orari, destinazioni, registri contabili e collegamento con operazioni imponibili.

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