Ordinanza n. 97/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 27 del 7.3.2024, pubblicato sul BURM n. 11 del 16.3.2024, concernente in rilascio in favore della Società Cooperativa Sociale “SCAED” dell’accreditamento istituzionale come Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutici-riabilitativi a carattere estensivo ad alta intensità assistenziale SRP2A, per n. 12 posti letto; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi: la nota acquisita al prot. al prot. n. 153530/2023 del 05.10.2023, mediante la quale l’OTA ha trasmesso il parere tecnico favorevole circa il possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento, e la nota prot. n. 91317/2023 del 01-06-2023 del Servizio Autorizzazione e Accreditamento tutte di contenuto non conosciuto; il verbale di verifica dell’O.T.A. circa la rispondenza della controinteressata ai requisiti generali e specifici per il rilascio dell’accreditamento SRP2A per n. 12 posti letto di cui all’istanza prot. n. 203172/2023 del 15-12-2021, di contenuto non conosciuto; i pareri tecnici rilasciati dalla A.s.re.m., di estremi e contenuto non conosciuti; la menzionata proposta del Direttore del competente Servizio e del parere favorevole del Direttore Generale della Salute di estremi e contenuto non conosciuti; ove occorra, la Determinazione del Direttore Generale n. 110 del 04.08.2022, concernente l’autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per SRP2A, per 12 posti letto, e del connesso parere tecnico rilasciato dai competenti uffici dell'A.s.re.m.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto commissariale di rilascio dell'accreditamento istituzionale a una società cooperativa sociale per una struttura residenziale psichiatrica SRP2A di 12 posti letto, con gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario che ha rilasciato a una società cooperativa sociale controinteressata l'accreditamento istituzionale come struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo e ad alta intensità assistenziale, per 12 posti letto. Sono stati impugnati anche gli atti istruttori e preparatori, tra cui il parere tecnico favorevole dell'Organismo tecnicamente accreditante, il verbale di verifica dei requisiti, le note del Servizio autorizzazione e accreditamento, i pareri tecnici dell'azienda sanitaria regionale, la proposta del dirigente competente, il parere del Direttore generale della Salute e, ove occorrente, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice si è limitato a disporre incombenti interlocutori sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso il merito della domanda di annullamento né la legittimità degli atti impugnati. Considerato l'obiettivo di riduzione dell'arretrato, la necessità di fissare per la trattazione soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva decisione di merito e il principio di cooperazione delle parti per la ragionevole durata del processo, ha ordinato alle parti costituite di depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione circa la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, oppure l'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La decisione è quindi interlocutoria e non contiene statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio giustifica la richiesta alle parti di chiarire la permanenza dell'interesse alla decisione e le eventuali ragioni sopravvenute di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nella gestione dei ruoli e dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione di merito e di segnalare eventuali sopravvenienze idonee a determinare rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Il dovere di cooperazione delle parti e del giudice per la ragionevole durata del processo consente di subordinare la fissazione o la trattazione effettiva della causa al deposito di dichiarazioni aggiornate sull'interesse alla decisione.
- Quando la parte conferma l'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare anche le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi pendenti, al fine di consentire una gestione razionale dei ruoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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