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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-397/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023. — LM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato che non è comparso personalmente né in primo grado né in appello – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-397/22

Giurisprudenza europea62022CJ0397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 4 bis della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo in caso di condanne pronunciate in assenza dell'interessato. Ribadisce che la consegna della citazione a un convivente adulto non basta, da sola, a provare la conoscenza effettiva del processo e che anche l'appello che chiude definitivamente la causa rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione". Inoltre, dichiara incompatibile con la decisione quadro una norma nazionale che renda assoluto il diniego di consegna per la sola contumacia.

Mandato d'arresto europeo e condanne in contumacia: prova della conoscenza della citazione, nozione di "processo terminato con la decisione" e incompatibilità di un divieto nazionale assoluto di consegna

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se, ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584/GAI, la consegna della citazione a un adulto convivente basti a dimostrare che l'interessato era effettivamente a conoscenza del processo, oppure se occorra la prova della ricezione personale; 2) se la nozione di "processo terminato con la decisione" comprenda anche il giudizio di appello che conferma la condanna di primo grado senza esame nel merito; 3) se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che preveda un divieto assoluto di consegna in caso di condanna in contumacia, anziché un motivo facoltativo di non esecuzione.

Principio di diritto

Qualora la citazione a comparire sia stata consegnata a un adulto convivente, spetta all'autorità giudiziaria emittente dimostrare che l'interessato l'ha effettivamente ricevuta; la nozione di "processo terminato con la decisione" comprende anche il giudizio di appello che definisce in via definitiva la causa, anche se senza riesame nel merito; infine, è contraria all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 una normativa nazionale che trasformi in divieto assoluto la facoltà di rifiuto prevista dalla decisione quadro, dovendo il giudice nazionale interpretarla quanto più possibile conformemente al diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d'arresto europeo e condanna in contumacia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammergericht Berlin sull'interpretazione dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI, nell'ambito dell'esecuzione in Germania di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Polonia per l'esecuzione di una pena detentiva. Il caso offre alla Corte l'occasione di precisare i presupposti per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo quando la decisione di condanna è stata pronunciata in assenza dell'interessato.

Fatti e procedimento principale

LM, cittadino polacco, era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena privativa della libertà di sei mesi, residuando da scontare cinque mesi e 29 giorni. L'interessato non era comparso personalmente né in primo grado né in appello, e non era stato assistito da un difensore nel corso dei giudizi. La citazione per il primo grado era stata inviata all'indirizzo da lui indicato, mentre la citazione per l'appello era stata ricevuta dalla compagna convivente, senza prova della successiva effettiva consegna a LM.

Normativa rilevante

La Corte richiama l'articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI, che fonda l'obbligo di esecuzione del mandato d'arresto europeo sul principio del riconoscimento reciproco, e l'articolo 4 bis, paragrafo 1, che disciplina le decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. La disposizione consente il rifiuto facoltativo di esecuzione salvo che ricorrano, tra le altre, le condizioni di cui alla lettera a), punto i), ossia che la persona sia stata citata personalmente o comunque informata ufficialmente in tempo utile, in modo inequivocabile, della data e del luogo del processo.

Prima questione: notifica a un adulto convivente

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Dworzecki (C-108/16 PPU), secondo cui la sola consegna della citazione a un terzo convivente non consente, di per sé, di stabilire in modo inequivocabile che l'interessato abbia effettivamente ricevuto l'informazione sul processo. Di conseguenza, non è sufficiente una presunzione generale secondo cui un adulto convivente trasmetterebbe normalmente la citazione al destinatario; occorre che il mandato d'arresto europeo consenta di verificare se, e quando, la citazione sia stata effettivamente recapitata all'interessato.

La Corte conclude quindi che spetta all'autorità giudiziaria emittente fornire la prova della effettiva ricezione da parte dell'interessato, non potendosi invertire tale onere sulla base di una mera presunzione di conoscenza.

Seconda questione: nozione di "processo terminato con la decisione"

In linea con la giurisprudenza Tupikas e successive, la Corte afferma che la nozione di "processo terminato con la decisione" è autonoma del diritto dell'Unione e si riferisce al procedimento che conduce alla decisione giudiziaria definitiva sul merito, cioè non più soggetta a impugnazioni ordinarie. Quando vi sono più gradi di giudizio, è il procedimento d'appello conclusosi con una sentenza definitiva a rilevare ai fini dell'articolo 4 bis.

Nel caso di specie, anche se l'appello è stato respinto senza un nuovo esame nel merito, esso resta il procedimento che ha definito in via definitiva la causa; pertanto, rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione". La mancata comparizione dell'interessato in appello è dunque rilevante ai fini della verifica delle condizioni dell'articolo 4 bis.

Terza questione: normativa nazionale e primato del diritto dell'Unione

La Corte ricorda che la decisione quadro 2002/584 non ha effetto diretto, ma vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, imponendo al giudice nazionale un obbligo di interpretazione conforme nei limiti del possibile. L'articolo 4 bis prevede un motivo facoltativo di non esecuzione, accompagnato da eccezioni che, se ricorrenti, impediscono il rifiuto della consegna.

Ne consegue che una normativa nazionale che trasformi tale facoltà in un divieto assoluto di esecuzione in caso di contumacia è contraria all'articolo 4 bis, perché elimina il margine di valutazione che la decisione quadro lascia all'autorità giudiziaria dell'esecuzione e impedisce di considerare tutte le circostanze concrete del caso, inclusa l'eventuale condotta dell'interessato volta a sottrarsi alla notifica.

Decisione e effetti pratici

La Corte risponde alle tre questioni dichiarando che:

  • la prova della ricezione effettiva della citazione spetta all'autorità giudiziaria emittente;
  • l'appello che conferma la condanna di primo grado e chiude definitivamente la causa rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione";
  • una norma nazionale che preveda un divieto generale e assoluto di consegna in caso di condanna in contumacia è incompatibile con l'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584.

Per il giudice nazionale resta fermo l'obbligo di interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla lettera e alla finalità della decisione quadro.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalecondanne in contumaciadiritti della difesariconoscimento reciproco

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