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Sentenza

Sentenza n. 2443/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rilascio della licenza di minuta vendita di materiale esplodente, unitamente agli atti istruttori e al preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il rilascio, a proprio nome, della licenza di minuta vendita di materiale esplodente, dichiarando di possedere l'attestato di idoneità alla tenuta in deposito e vendita. La Prefettura aveva comunicato il preavviso di diniego valorizzando un episodio del 25 febbraio 2024, nel quale la ricorrente aveva acceso prodotti pirotecnici mediante radiocomando in luogo aperto al pubblico, senza la prescritta autorizzazione e senza un proprio titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di pirotecnico. Dopo le osservazioni della ricorrente, che aveva dedotto l'occasionalità dell'episodio, l'assenza di precedenti, l'assoluzione penale per particolare tenuità del fatto, il possesso di una certificazione tecnica e l'esigenza di tutelare il diritto al lavoro, la Prefettura aveva respinto l'istanza. Il ricorso introduttivo deduceva violazione degli artt. 9, 10, 11, 47 e 52 TULPS, degli artt. 101 e 102 del regolamento di esecuzione, degli artt. 3, 4, 35, 41 e 97 Cost. e della l. 241/1990, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e gradualità. Venivano denunciati difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente contestava, in particolare, che un singolo episodio potesse fondare il giudizio di inaffidabilità, che la Prefettura avesse effettuato un bilanciamento adeguato con il diritto al lavoro, che avesse considerato la posizione individuale della richiedente e che avesse valutato misure meno afflittive. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che le note istruttorie acquisite dopo le osservazioni avessero introdotto elementi nuovi senza rinnovazione del contraddittorio. Con motivi aggiunti, proposti dopo l'accesso alle note del Commissariato di pubblica sicurezza, contestava il rilievo attribuito alle vicende del coniuge, la qualificazione degli artifici come manomessi, l'asserita elusione della sospensione dell'abilitazione del coniuge, l'uso di strumentazione professionale e il recepimento acritico delle note istruttorie. L'amministrazione sosteneva che il diniego fosse fondato esclusivamente sulla condotta direttamente riferibile alla ricorrente e che gli ulteriori elementi contenuti nelle note non fossero confluiti nel provvedimento finale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il rilascio di licenze relative a esplosivi presupponga una particolare affidabilità del richiedente e che l'autorità di pubblica sicurezza disponga di ampia discrezionalità nel relativo apprezzamento, sindacabile soltanto per irragionevolezza, illogicità, travisamento o erroneo apprezzamento dei fatti. Nel caso concreto, la condotta contestata riguardava direttamente l'accensione di fuochi artificiali mediante dispositivo radiocomandato, senza autorizzazione e senza il necessario titolo tecnico, e risultava quindi specificamente attinente all'ambito della licenza richiesta. Anche un unico episodio è stato ritenuto sufficiente a fondare il giudizio prognostico di non completa affidabilità, senza che l'assenza di ulteriori precedenti imponesse una diversa conclusione. Il giudice ha escluso la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, rilevando che l'art. 10 TULPS, invocato dalla ricorrente, riguarda la sospensione di autorizzazioni già rilasciate, mentre la controversia concerneva il primo rilascio della licenza. L'assoluzione penale per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta ostativa alla valutazione amministrativa, poiché questa ha natura preventiva ed è autonoma rispetto all'accertamento penale della responsabilità. È stata inoltre ritenuta adeguata la descrizione della condotta individuale della ricorrente, che aveva utilizzato il dispositivo di attivazione radiocomandato; tale circostanza non era stata specificamente contestata. Quanto alle garanzie procedimentali, il TAR ha affermato che le osservazioni della ricorrente erano state esaminate e motivatamente disattese, senza necessità di una confutazione analitica di ciascun argomento. Ha inoltre escluso che il provvedimento definitivo contenesse motivi ulteriori rispetto al preavviso di rigetto. Gli elementi relativi al coniuge, alla possibile manomissione degli artifici e agli altri profili contenuti nelle note del Commissariato non erano confluiti nel provvedimento finale e non potevano quindi integrare la motivazione del diniego né fondare le relative censure. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 47 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini.

    La licenza prefettizia è necessaria per le attività di deposito e vendita di materiale esplodente e costituisce il presupposto del controllo preventivo sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 52, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

    La disposizione individua ipotesi necessariamente ostative ulteriori rispetto a quelle dell'art. 11 TULPS, nel quadro di una disciplina volta a garantire l'affidabilità di chi opera con materiali esplodenti.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

    Accanto alle ipotesi tassativamente ostative, la norma consente il diniego quando il richiedente non dimostri la buona condotta; tale requisito può essere valutato discrezionalmente dall'autorità di pubblica sicurezza anche sulla base di una singola condotta ritenuta indicativa di inaffidabilità.

  • art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La disposizione sulla sospensione, quale alternativa alla revoca, riguarda autorizzazioni di polizia già rilasciate e non impone l'adozione di misure meno incisive quando l'amministrazione esamina una domanda di primo rilascio.

  • art. 101 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

    Il possesso di specifiche competenze tecniche è rilevante per l'accensione e la gestione dei fuochi artificiali; la mancanza del titolo tecnico può concorrere alla valutazione di inaffidabilità del richiedente una licenza relativa a esplosivi.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il contraddittorio procedimentale è rispettato quando il preavviso espone i motivi ostativi effettivamente posti a fondamento del diniego e l'amministrazione esamina e disattende le osservazioni del privato; non è necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione.

  • art. 131-bis c.p.

    L'assoluzione per particolare tenuità del fatto esclude la punibilità penale, ma non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di considerare il fatto storico ai fini della distinta valutazione preventiva di affidabilità e pericolosità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di una licenza di polizia relativa alla vendita o alla gestione di materiali esplodenti, l'autorità può fondare il diniego sul requisito della buona condotta e su una prognosi di inaffidabilità, anche in assenza di condanne penali ostative e anche sulla base di un unico episodio, purché la condotta sia concretamente descritta e attinente all'attività autorizzanda.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie di affidabilità in materia di licenze di polizia è circoscritto alla verifica di irragionevolezza, illogicità, travisamento o erroneo apprezzamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • La valutazione amministrativa preventiva in materia di autorizzazioni di polizia è autonoma rispetto all'accertamento penale: l'assoluzione per particolare tenuità del fatto non impedisce di considerare il fatto storico quale indice di possibile inaffidabilità, poiché l'amministrazione persegue finalità preventive di tutela dell'incolumità pubblica e non finalità punitive.
  • L'art. 10 TULPS, relativo alla sospensione di autorizzazioni già rilasciate, non impone all'amministrazione di applicare cautele o limitazioni alternative quando deve decidere una domanda di primo rilascio e ritenga insussistente il requisito della buona condotta.
  • Le garanzie dell'art. 10-bis l. 241/1990 sono rispettate quando il provvedimento definitivo si fonda sugli stessi motivi ostativi comunicati nel preavviso e dà conto dell'esame delle osservazioni del privato; non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
  • Elementi contenuti in atti istruttori endoprocedimentali non confluiti nella motivazione del provvedimento finale non possono essere considerati dal giudice come autonome ragioni del diniego né possono fondare censure rivolte contro una motivazione che non li abbia valorizzati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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