Sentenza n. 1056/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 6/55 del 13.4.2017, ricevuto in data 28.4.2017, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Massafra ha diffidato e ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive insistenti sulla particella 32 in proprietà del Demanio dello Stato, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché, ove occorra, del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale e del tecnico comunale prot. n. 12436 del 5.4.2017; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/7/2017: - dell'ordinanza n. 91 del 24.5.2017, ricevuta in data 7.6.2017, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Massafra ha diffidato e ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive insistenti sulla particella 32 in proprietà del Demanio dello Stato, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi; - della nota M_D MARSUD0018373 del 30.5.2017, con cui la Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto ha comunicato che il compendio indicato nelle particelle n. 32 e 33 del foglio 15 “è attualmente in suso governativo alla Marina Militare, per scopi istituzionali”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché, ove occorra, del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale e del tecnico comunale prot. n. 12436 del 5.4.2017. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MAPPA FERNANDA il 17\2\2026 : quanto al ricorso introduttivo - dell’ordinanza n. 6/55 del 13.4.2017, ricevuto in data 28.4.2017, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Massafra ha diffidato e ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive insistenti sulla particella 32 in proprietà del Demanio dello Stato, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché, ove occorra, del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale e del tecnico comunale prot. n. 12436 del 5.4.2017 quanto al ricorso per motivi aggiunti del 7.7.2017 - dell’ordinanza n. 91 del 24.5.2017, ricevuta in data 7.6.2017, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Massafra ha diffidato e ingiunto ai ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive insistenti sulla particella 32 in proprietà del Demanio dello Stato, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi; - della nota M_D MARSUD0018373 del 30.5.2017, con cui la Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto ha comunicato che il compendio indicato nelle particelle n. 32 e 33 del foglio 15 “è attualmente in suso governativo alla Marina Militare, per scopi istituzionali”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché, ove occorra, del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale e del tecnico comunale prot. n. 12436 del 5.4.2017 con il presente atto - del verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale e del tecnico comunale prot. n. 12436 del 5 aprile 2017, integralmente conosciuto nei suoi contenuti solo con la costituzione in giudizio del Comune di Massafra occorsa in data 17.12.2025, nella parte non già gravata con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti in quanto non fondante gli atti (gli unici, invero, lesivi) impugnati in quelle sedi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione di opere abusive realizzate su particelle intestate al Demanio dello Stato, nonché, con motivi aggiunti, una nota della Marina Militare e un verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 6/55 del 13 aprile 2017 e la successiva ordinanza n. 91 del 24 maggio 2017, con cui era stata ingiunta la demolizione di manufatti ricadenti sulla particella 32, intestata al Demanio dello Stato, e il ripristino dei luoghi. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il difetto di istruttoria, l’erronea presupposizione, l’eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza e la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990. I ricorrenti sostenevano che le particelle demaniali derivassero da un’originaria particella privata e che il manufatto fosse da lungo tempo nel loro possesso, anche sulla base di un titolo edilizio rilasciato nel 1979. Deducevano inoltre l’avvenuta sdemanializzazione tacita e l’usucapione dell’area. Con i primi motivi aggiunti è stata impugnata anche una nota della Marina Militare e, con un secondo atto del 17 febbraio 2026, il verbale di sopralluogo del 5 aprile 2017, conosciuto secondo gli eredi soltanto nel dicembre 2025. Nel frattempo, il giudizio amministrativo era stato sospeso in attesa della definizione della controversia civile sui confini, sulla demanialità e sull’eventuale sdemanializzazione tacita; la sentenza d’appello civile, divenuta irrevocabile, aveva accertato la demanialità dell’area e l’assenza di una sdemanializzazione tacita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota della Marina Militare del 30 maggio 2017, poiché priva di valore provvedimentale. Ha dichiarato inammissibile e comunque tardiva l’impugnazione del verbale di sopralluogo del 5 aprile 2017, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Nel merito ha respinto le domande di annullamento delle due ordinanze di demolizione. Il giudice ha ritenuto decisivi gli accertamenti contenuti nella sentenza civile d’appello, passata in giudicato, secondo cui l’area interessata dai manufatti appartiene al demanio, i muretti a secco non individuano un confine diverso da quello catastale e costituiscono conseguenza dello sconfinamento della proprietà privata. La sentenza civile ha inoltre escluso che la mera inerzia o tolleranza dell’amministrazione, il mandorleto o il muretto a secco potessero dimostrare una sdemanializzazione tacita. Ne consegue che non sussistevano il difetto di istruttoria, l’erronea presupposizione, la contraddittorietà o l’irragionevolezza dell’azione amministrativa. Il titolo edilizio del 1979, per la parte relativa ai manufatti ricadenti sulle particelle demaniali, era stato richiesto a non domino; il TAR ha inoltre ritenuto non necessario un previo espresso annullamento in autotutela del titolo edilizio, ravvisando l’inequivocabile caducazione implicita del titolo e richiamando il principio superficies solo cedit, in forza del quale il manufatto accede alla proprietà dell’area di sedime. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La censura relativa alla mancata previa autotutela sul titolo edilizio è stata respinta: secondo il TAR, l’accertata demanialità dell’area comporta l’inequivocabile caducazione implicita del titolo edilizio quanto alle opere realizzate sul suolo demaniale.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le censure relative alle garanzie partecipative sono state ritenute non idonee a determinare l’illegittimità delle ordinanze, che il giudice ha ritenuto immuni dai vizi denunciati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza civile d’appello che ha definito la questione della demanialità e dell’eventuale sdemanializzazione tacita.
Massime di principio
- L’accertamento contenuto in una sentenza civile passata in giudicato sulla titolarità demaniale dell’area e sulla localizzazione dei manufatti costituisce elemento decisivo nel giudizio amministrativo contro l’ordinanza di demolizione, precludendo la rinnovata contestazione di tali presupposti fattuali e dominicali.
- La sdemanializzazione tacita non può essere desunta dalla mera inerzia o tolleranza dell’amministrazione protratta nel tempo; occorrono atti o comportamenti oggettivi e incompatibili con la permanente destinazione del bene all’uso demaniale.
- Quando i manufatti sono accertati come realizzati su area demaniale, le censure di difetto di istruttoria, erronea presupposizione, contraddittorietà e irragionevolezza dell’ordinanza di demolizione sono infondate se l’amministrazione ha correttamente individuato la localizzazione catastale e dominicale delle opere.
- Il titolo edilizio rilasciato a un soggetto privo della disponibilità dominicale dell’area non legittima la conservazione delle opere realizzate su suolo demaniale; opera il principio superficies solo cedit, con acquisizione del manufatto in favore del proprietario dell’area di sedime.
- La nota informativa priva di autonoma portata provvedimentale e il verbale di sopralluogo endoprocedimentale, non direttamente lesivo, non sono autonomamente impugnabili; l’impugnazione tardiva del verbale è comunque irricevibile per decadenza.
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