Cassazione Civile, Sentenza n. 08781/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione proposta da Italiana Petroli contro l'indennità fissata con il decreto di esproprio. La ricorrente sosteneva che, avendo chiesto e utilizzato la procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 (stima da collegio peritale) la valutazione peritale adottata a maggioranza fosse vincolante e divenuta definitiva e inoppugnabile se non impugnata nei termini; la SAT invece aveva liquidato con il decreto di esproprio un importo inferiore rispetto alla stima peritale, disattendendo la valutazione del collegio e senza proporre opposizione nei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che quando il destinatario dell'espropriazione avvalendosi dell'art. 21 D.P.R. 327/2001 ottenga una stima peritale a maggioranza, l'ente espropriante non possa emettere il decreto di esproprio liquidando un'indennità diversa da quella risultante dalla relazione peritale, a meno che non promuova opposizione entro il termine previsto (artt. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011). La Cassazione ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per riadottare la decisione in conformità al principio di diritto indicato. Il ricorso è stato dunque parzialmente vittorioso per Italiana Petroli; gli altri motivi sono stati assorbiti o respinti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 327/2001, art. 21
L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità ... Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici ... La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati ... In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza ... Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.
La procedura di stima mediante collegio peritale prevista dall'art. 21 è una modalità alternativa e vincolante di determinazione dell'indennità; la relazione adottata a maggioranza deve essere depositata e notificata e rappresenta la base della liquidazione definitiva salvo che venga tempestivamente impugnata.
D.P.R. n. 327/2001, art. 27
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale ... autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
L'art. 27 regola il deposito e la successiva facoltà dell'autorità di autorizzare pagamento o deposito; il termine di 30 giorni è dilatorio rispetto al termine perentorio per l'impugnazione, ma sancisce la procedura di perfezionamento dell'iter amministrativo.
D.P.R. n. 327/2001, art. 23
Il decreto di esproprio: ... dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti.
Il decreto di esproprio deve riportare se la stima peritale è stata eseguita e quale ne sia l'esito, collegandosi alla vincolatività della stima stessa quando non impugnata.
D.P.R. n. 327/2001, art. 54
Decorsi trenta giorni dall'art. 27, comma 2, il proprietario espropriato ... può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti ... e può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. ... Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.
Stabilisce il termine per l'impugnazione giudiziale della stima e la conseguente definitività e inoppugnabilità della stima peritale trascorso il termine senza opposizione.
D.Lgs. n. 150/2011, art. 29
L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
Individua il termine perentorio di 30 giorni per proporre opposizione alla stima; tale termine decorre dalla notifica del decreto di esproprio quando la stima è anteriore al decreto.
Legge n. 241/1990, art. 2 (richiamata in motivazione)
Principio del buon andamento dell'amministrazione: l'autorità espropriante è tenuta a concludere il procedimento di determinazione dell'indennità con provvedimento espresso e motivato; la fase peritale prevista dall'art. 21 è parte necessaria del procedimento pubblico di determinazione dell'indennità quando attivata dal destinatario.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
La cassazione è fondata, tra l'altro, sulle violazioni di legge e sulle omissioni di motivazione qualora la decisione di merito sia erronea sul punto di diritto dedotto; qui è stato utilizzato per censurare la decisione di merito che aveva ignorato la vincolatività della stima peritale.
Massime di principio
- Se il proprietario espropriato sceglie la procedura di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001, la relazione del collegio peritale adottata a maggioranza vincola l'autorità espropriante: l'ente non può emettere il decreto di esproprio fissando un'indennità diversa senza aver prima esercitato l'azione processuale di opposizione nei termini.
- Il termine per proporre opposizione alla stima è perentorio (30 giorni) e, quando la stima è anteriore al decreto di esproprio, decorre dalla notifica del decreto di esproprio; decorso il termine senza opposizione, la stima diventa definitiva e inoppugnabile.
- L'autorità espropriante che ritenga non corretta la stima peritale deve proporre tempestivamente opposizione alla stima, non semplicemente liquidare un importo inferiore con il decreto di esproprio.
- La procedura peritale ex art. 21 è finalizzata a deflazionare il contenzioso: la sua adozione comporta che la determinazione dell'indennità segua la stima collegiale, salvo impugnazione nei termini stabiliti dalla legge.
- Va distinti termini dilatori (es. 30 giorni per la maturazione della fase amministrativa prevista dall'art. 27) dai termini perentori per l'impugnazione (art. 54 D.P.R. 327/2001 e art. 29 D.Lgs. 150/2011): il rispetto di queste scadenze è cruciale per conservare diritti processuali.
- In casi analoghi, il titolare dell'immobile espropriato dovrebbe: attivare la procedura di cui all'art. 21 se ritiene più conveniente la stima collegiale; conservare prova del deposito e delle notifiche; e, se l'ente espropriante non impugna nei termini, chiedere la liquidazione conforme alla stima peritale.
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